Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2026, n. 25114
Irpef, Irap, Iva - Notifica cartelle di pagamento - Estratti di ruolo - Avvisi di ricevimento - Onere della prova - Impignorabilità - Espropriazione forzata - Accoglimento
Fatti di causa
Dalla sentenza impugnata si evince che a Be.Ma., previa notifica di preavviso di iscrizione ipotecaria, fu apposta ipoteca sui beni immobili ubicati in Ovada, ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a cautela dei crediti (pari ad Euro 278.518,65), pretesi dall'amministrazione finanziaria a titolo di Irpef, Irap e Iva, relativamente agli anni d'imposta 2006/2009.
L'atto fu impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 138/20/2014 ne accolse le ragioni.
L'appello proposto dall'Agente della riscossione fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con la pronuncia ora al vaglio di questa Corte.
Il giudice d'appello, riassunta la vicenda e richiamati i contenuti delle difese della contribuente, in relazione alla denuncia della mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento -prodromiche alla iscrizione ipotecaria-, ritenne che l'amministrazione aveva dato prova della loro rituale notifica; in relazione alla denuncia della impignorabilità di beni conferiti in un fondo patrimoniale, costituito ex art. 167 c.c., richiamò la giurisprudenza di legittimità, quanto ai limiti e alle condizioni per la loro impignorabilità, concludendo per l'esclusione dal perimetro di tutela del fondo medesimo.
La ricorrente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattordici motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate – Riscossione con controricorso.
All'esito dell'adunanza camerale del 15 ottobre 2025, La causa è stata riservata e decisa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Erroneamente il giudice d'appello avrebbe ritenuto che l'agente della riscossione aveva dato prova della notifica delle cartelle di pagamento, nonostante queste non fossero state prodotte, per essersi limitato l'agente riscossore alla produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento relativi alle suddette cartelle.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il giudice d'appello avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine alla insufficienza degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle cartelle, così violando anche le regole di distribuzione degli oneri probatori.
Con il terzo motivo si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Commissione regionale, motivando la decisione sulla base degli estratti di ruolo e della documentazione prodotta dall'agente della riscossione a dimostrazione della notifica delle cartelle, avrebbe omesso di esaminare le difese e le eccezioni allegate dalla ricorrente a conforto delle contestazioni sulla mancata prova di notifica delle cartelle di pagamento.
Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 1335, 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Commissione regionale avrebbe violato le norme richiamate per aver ritenuto sufficiente la prova offerta dall'agente della riscossione sulla notifica delle cartelle, consistente nel solo deposito degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento depositati, senza tener conto che esse erano avvenute con lettera raccomandata a.r., a mezzo di personale a ciò non legittimato, senza neppure l'allegazione delle cartelle stesse e con notifiche viziate.
Con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 1335, 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle ragioni ed eccezioni articolate dalla contribuente circa la mancata prova delle notifiche o sui vizi delle notifiche.
I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente, perché tutti volti a contestare la notifica delle cartelle di pagamento, sotto l'aspetto della effettiva esecuzione o ritualità.
La difesa della contribuente lamenta innanzitutto che l'ufficio riscossore non abbia allegato al processo le cartelle di pagamento, producendo invece estratti di ruolo e avvisi di ricevimento, che il giudice d'appello ha ritenuto, erroneamente secondo la suddetta prospettazione difensiva, idonei a provare l'avvenuta notifica degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria. Lamenta in ogni caso che non fosse stata data prova delle notifiche e denuncia l'inadeguata o l'omessa valutazione delle ragioni o eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine alle notifiche degli atti.
I motivi sono complessivamente infondati in punto di diritto per le ragioni appresso chiarite, ma va tuttavia accolto il quarto motivo con riferimento alla doglianza relativa alla ritualità della notifica di una delle cartelle, la cui relata risulta effettivamente incompleta.
Per perimetrare le questioni sottoposte ora al vaglio di questa Corte, è intanto utile ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità "in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica.
L'estratto di ruolo inoltre è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale. Esso contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. n. 11826/2022; Cass. n. 20769/2021; Cass. n. 16121/2019; Cass. n. 33563/2018; Cass. n. 23039/2016).
Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla "matrice" (la quale - come chiarito da Cass. n. 10326/2024 - è l'unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento). La deduzione secondo cui mancherebbe la prova della correlazione della cartella con la relata di notificazione è anche essa una considerazione astratta, priva di alcuna descrizione del fatto, al cui esame tale correlazione afferisce, e di alcun riferimento alla sede processuale ove tale deduzione difensiva sia stata formulata" (Cass., 7 giugno 2025, n. 15253/2025; cfr. anche 9 marzo 2025, n. 6257/2025).
Occorre chiarire che il richiamo alla matrice può risultare desueto. Sulla questione, nella giurisprudenza amministrativa, si è infatti avvertito che "6.2. Il riferimento alla "matrice" è presente sin dalla prima emanazione della disposizione e allude, invero, a una modalità di produzione della cartella invalsa al tempo in cui il ruolo era ancora cartaceo (in sostanza la "matrice" era l'originale dalla cui compilazione scaturiva la "figlia" da notificare al contribuente).
Esso, una volta "dematerializzati" i ruoli in forza delle previsioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e del D.M. 03 settembre 1999, n. 321, ha perso di significato e valenza applicativa: la cartella infatti è divenuto un documento estratto a mezzo stampa dal ruolo informatico, secondo un modello predeterminato in sede regolamentare nei suoi contenuti e nel suo standard.
La modalità alternativa di conservazione dell'atto si è concentrata, dunque, di fatto, su una sola modalità: l'effettuazione della copia della cartella. 6.3. Il sistema informatico, giusto quanto chiaramente emergente dagli atti processuali, e del resto riconosciuto anche in sede giurisprudenziale (per tutte, Cass. sez. III, 23 giugno 2015, n. 12888), consente, oggi tuttavia, la stampa di un unico originale, probabilmente per evitare la duplicazione accidentale o addirittura dolosa del titolo..... Ne discende la necessità di un'azione informatica o umana che consenta di tenere traccia fedele e conforme del detto originale.
Certamente può trattarsi di una copia digitale, ossia il prodotto di una copia generata direttamente dal sistema informatico oppure scannerizzata dall'operatore a valle della stampa, ma dev'essere la riproduzione conforme dell'atto, non essendo possibile, ai fini dell'accesso, adempiere alla richiesta a mezzo del rilascio di un estratto di ruolo, ossia della mera stampa di dati estrapolati dal ruolo informatizzato, ma non "organizzati" in cartella.... Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni" (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 4/22).
Tuttavia, queste considerazioni e questi apprezzamenti tornano utili nella giurisprudenza amministrativa soprattutto ai fini dell'accesso agli atti, ma non scalfiscono quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova della notifica.
A tal ultimo fine -nella vicenda qui portata all'attenzione di questo consesso- risulta infatti evidente che il giudice regionale abbia provveduto ad un esame dei dati dell'estratto di ruolo e delle ricevute di notifica, procedendo dunque ad una verifica che costituisce un apprezzamento di fatto, così che tutte le censure astrattamente indirizzate alla denuncia dell'inadeguatezza della produzione degli estratti di ruolo e delle matrici si rivelano non pertinenti, prima che erronee.
Quanto alle ulteriori censure, a margine la loro genericità, quand'anche superati i dubbi sul difetto di specificità dei motivi, risulta in ogni caso infondata quella con cui si intende denunciare, ai fini della dimostrazione della inadeguatezza probatoria della documentazione allegata dall'ufficio riscossore, l'illeggibilità delle sottoscrizioni del notificante.
A tal fine si è affermato che la nullità di un atto non dipende dall'illeggibilità della firma di chi si qualifica come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto; pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass., 6 marzo 2025, n. 6048; 17 aprile 2015, n. 7838).
Infondata è la censura con cui ci si duole della notifica diretta da parte del concessionario. Sulla questione questa Corte ha infatti ribadito che ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 D.Lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., 22 dicembre 2023, n. 35822).
Peraltro, si è affermato che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., 11 aprile 2024, n. 9866).
Quanto al prospettato compimento della notifica dell'atto in busta chiusa, il cui contenuto sia stato contestato dal destinatario, trattasi di censura che non si confronta con la giurisprudenza, secondo la quale, nell'ipotesi di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione (cfr. Cass., 20 novembre 2024, n. 6251; 8 gennaio 2026, n. 398).
Neppure ha pregio, nei termini appresso circoscritti, la denuncia di nullità delle notifiche, risultando intervenuta per molte delle cartelle una spedizione di notifica non già da parte dell'agente della riscossione, bensì a mezzo di una società denominata "Centro Sin", corrente in Reggio Calabria, società che, assume la difesa della ricorrente, non risulta autorizzata o legittimata.
Come ha evidenziato la difesa della controricorrente, con quella sigla è identificata una articolazione interna di P.I., che gestisce l'invio di comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atti giudiziari (cfr. Cass., 21 novembre 2025, n. 30714; 4 agosto 2023, n. 23817).
Quanto poi alla regolarità delle notifiche, a cui in modo specifico la ricorrente dedica il quarto motivo, l'esame delle relate allegate non induce a dubitare della ritualità di esse, alla luce delle considerazioni dinanzi svolte. Fa tuttavia eccezione quella contrassegnata come documento n. 6, per la quale vi è infatti in ricorso uno specifico richiamo, la quale, essendo priva di qualunque dicitura, non conforta la valutazione del giudice d'appello. INPS In questo caso il giudice ha trascurato l'esame delle doglianze allegate dalla difesa della contribuente in ordine alla corretta notifica di una delle cartelle.
In conclusione, in riferimento ai motivi che precedono, essi vanno rigettati, ad eccezione della censura afferente la denunciata irregolarità delle notifiche, di cui al quarto motivo e nei limiti come sopra identificati.
Nei suddetti limiti la sentenza va pertanto cassata, con necessario rinvio della causa alla Corte di merito al fine di un nuovo esame delle suddette notifiche.
Con il sesto motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, anche per la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149 c.p.c., nonché degli artt. 1335, 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La commissione regionale, motivando la decisione sulla base degli estratti di ruolo e della documentazione prodotta dall'agente della riscossione a dimostrazione della notifica delle cartelle, avrebbe omesso di esaminare le difese e le eccezioni allegate dalla ricorrente a conforto delle contestazioni sulla mancata prova di notifica delle cartelle di pagamento, e della conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
A parte i limiti di ricorribilità alla denuncia di un vizio della decisione sotto il profilo del parametro del vizio di motivazione, la censura va respinta per le stesse ragioni per le quali sono stati rigettati i motivi che precedono, salvo che per il limitato accoglimento del quarto motivo, per il quale il sesto motivo resta assorbito.
Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Commissione regionale, nel motivare la correttezza dell'iscrizione ipotecaria per la sua finalità cautelare, avrebbe fatto mostra di non comprendere che l'ipoteca, al contrario, è un atto con finalità esecutiva, così che non poteva attingere beni compresi in un fondo patrimoniale. Si denuncia, inoltre, l'illegittimità dell'iscrizione per violazione dell'art. 169 c.c. e dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, in ragione dell'inosservanza del termine previsto da questa norma.
Con l'ottavo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice d'appello, anche ove volesse accettarsi la natura cautelare dell'iscrizione di ipoteca, avrebbe errato nel non considerare che i debiti erariali, in forza dei quali l'ipoteca era stata iscritta, erano estranei ai bisogni della famiglia, riguardando invece la propria azienda, per essere stati contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale della contribuente.
Con il nono motivo si duole della nullità della sentenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. INPS La Commissione avrebbe omesso di motivare e pronunciarsi su tutte le eccezioni e difese articolate, nonché di esaminare i documenti prodotti dalla ricorrente.
Con il decimo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, anche per la violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare difese, domande ed eccezioni.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per riguardare censure che vengono mosse nei confronti della pronuncia impugnata sotto il profilo della contestazione della iscrivibilità dell'ipoteca su beni compresi in un fondo patrimoniale, vanno tutti respinti.
Deve innanzitutto rammentarsi che l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass., 7 marzo 2016, n. 4464; 27 ottobre 2020, n. 23661).
Si è peraltro affermato che l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta ha natura autonoma e disciplina propria e non è riconducibile o assimilabile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., sicché, prescindendo dai "requisiti della assoluta certezza, liquidità ed esigibilità" contemplati da detta norma codicistica, non è inibita dall'eventuale impugnazione della cartella di pagamento, né in pendenza del procedimento che ne deriva (Cass., 20 dicembre 2017, n. 30569).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avvertito che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, per essere atto solo preordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela (Sez. U, 18 settembre 2014, n. 19667; Cass. 30/05/2018, n. 13618; 11 aprile 2024, n. 9817).
Ne discende altresì che non è necessario procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, purché l'iscrizione sia preceduta da comunicazione idonea a propiziare il contraddittorio che, come accertato dal giudice di merito, nel caso in esame è stata ritualmente notificata e non impugnata.
Ciò chiarito, la ricorrente contesta l'ammissibilità della iscrizione di ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, in forza dell'art. 170 cod. civ., che secondo la difesa impedirebbe l'esecuzione forzata sui predetti immobili, così come il suo atto prodromico, identificato appunto nell'iscrizione di ipoteca.
I motivi, il cui fil rouge si riconduce al presunto errore interpretativo (della Commissione regionale) sulla disciplina prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dagli artt. 167 e segg. cod. civ., in particolare dall'art. 170 cod. civ., relativo ai limiti e alle condizioni per l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui suoi frutti, sono infondati.
Questa Corte, con principio ormai consolidato, ha affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa.
Grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (cfr. Cass., 23 novembre 2015, n. 23876, 28/05/2020, n. 10166; 3 aprile 2026, n. 8394).
Si è anzi ulteriormente chiarito che quanto ai beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. (Cass., 12 dicembre 2024, n. 32146).
D'altronde, a proposito della disciplina sulle condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, si era già avvertito che l'art. 170 cod. civ. detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non sia a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass., 23 novembre 2015, n. 23876; 29 gennaio 2016, n. 1652).
E a tal fine, qualora il coniuge, titolare di un bene conferito ad un fondo patrimoniale, agisca contro un suo creditore, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché eseguita sul bene al di fuori delle condizioni di cui all'art. 170 c.c., ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 (Cass., 1652/2016 cit.). Ciò è tanto più rilevante quando si consideri che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 cit. si ritiene non costituisca atto dell'espropriazione forzata, riconducendosi invece ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass., Sez. U, 19667/2014, cit.).
È stato chiarito che "il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass.n.15886/2014; id.n.15886/2009).
Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass.n.12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto)" (così Cass., n. 23876/2015 cit.).
Ebbene, questi gli approdi della elaborazione della giurisprudenza di legittimità in materia, a fronte dell'accertamento in fatto, su base presuntiva, cui perviene il giudice d'appello in ordine all'inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia, le ragioni e le difese sviluppate nei motivi di ricorso dalla contribuente non intaccano minimamente la correttezza delle conclusioni della sentenza qui impugnata.
Nessun elemento concreto, alcuna prova, anche solo astrattamente idonea a contestare la relazione tra i debiti contratti dalla ricorrente e la finalità di soddisfacimento dei bisogni della famiglia, per la quale fu costituito il fondo patrimoniale, risulta allegata al processo.
Infatti, pur quando la ricorrente dedica ampie considerazioni alle circostanze che a suo avviso si ricaverebbero dalla documentazione esibita (visura camerale e altro), documentazione da cui a suo dire emergerebbe l'estraneità ai bisogni di famiglia, perché "l'impresa andava male", la prospettazione difensiva si rivela errata rispetto al collegamento "attività economica/apporto economico di ciascun coniuge/esigenze complessive della famiglia", e cioè rispetto alla dinamica familiare che l'elaborazione giuridica sul punto ha inteso apprezzare.
Si tratta allora, a ben vedere, di considerazioni che depongono in senso contrario a quanto vorrebbe la ricorrente, proprio perché la circostanza che l'impresa andava male depone per l'esclusione dell'estraneità.
È a tal fine sufficiente richiamare sul punto quella giurisprudenza, secondo cui "tali bisogni non possono essere limitati agli obblighi alimentari di cui all'art. 438 c.c., ma devono comprendere le varie esigenze morali e materiali che possono essere soddisfatte in relazione alla condizione economica e sociale di ciascuna famiglia (da ultimo, nel senso che l'inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti, cfr. Cass. n. 16909/2025).
Le necessità familiari che assumono rilievo non sono solo quelle che accomunano tutti i membri della famiglia, ma anche quelle personali tese a realizzare un interesse comune o, in senso più ampio, l'indirizzo di vita per il quale i coniugi hanno optato.
Proprio per tale motivo, si afferma che sarebbero contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia solo quelle obbligazioni sorte per finalità speculative o voluttuarie (in tal senso, cfr. Cass. n. 134/1984; Cass. n. 15862/2009; Cass. n. 12998/2006; Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 21800/2016). Peraltro, "anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare" (cfr. Cass. n. 15862/2009, in motivazione)" (così Cass., 4 novembre 2025, n. 29111).
I motivi vanno dunque rigettati. INPS
Con l'undicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice d'appello avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sulla rilevanza e ammissibilità delle prove testimoniali e sull'interrogatorio formale.
Con il dodicesimo motivo ci si duole della nullità della sentenza, anche per violazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il giudice d'appello, nel non ammettere la prova testimoniale sui capitoli di prova articolati tanto in primo quanto in secondo grado, non si è pronunciato su tutte le domande, difese ed eccezioni.
Con il tredicesimo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche per la violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli artt. 77 e 50, D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, secondo comma, n.4, artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il giudice d'appello, omettendo di pronunciarsi sulle prove orali richieste e sull'esame delle prove documentali, è incorso in un vizio di motivazione.
I motivi, da trattarsi anche questi congiuntamente perché tutti riconducibili alla unitaria critica indirizzata a denunciare il cattivo governo delle prove del processo, sono privi di pregio.
È qui sufficiente rammentare che il giudizio d'appello, definitosi in data ben anteriore all'introduzione del comma 5 bis nell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 (introdotto dall'art. 6, comma 1, L. 130/2022), è stato celebrato quando ancora vigente il vecchio comma 4 dell'articolo sopra citato, che non ammetteva la prova testimoniale; né è previsto l'interrogatorio formale.
Era all'epoca possibile l'acquisizione di dichiarazioni del terzo, sostitutive di atto notorio, non assimilabili certamente alla prova testimoniale utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi, di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell''art. 3 Cost. Ma, a parte che ciò rientrava nelle valutazioni del giudice di merito, così che non può in alcun modo reiterarsi dinanzi al giudice di legittimità una valutazione di merito spettante al solo giudice di primo o di secondo grado, con le doglianze qui formulate la difesa della contribuente sottende un inammissibile tentativo di rivalutazione nel merito delle vicende di causa.
Con il quattordicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Commissione regionale avrebbe errato anche nel compensare le spese processuali, che invece, per avere fondamento il ricorso della contribuente, dovevano essere poste a carico dell'agente della riscossione.
Il motivo, quando non inammissibile, è infondato, atteso che la sentenza del giudice regionale, dopo aver rigettato integralmente le ragioni della contribuente, ha compensato le spese.
In tema di spese processuali, a parte la necessità del rispetto delle tariffe forensi, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass., 17 aprile 2019, n. 10685). Nelle controversie tributarie, ma il principio è generale, INPS si è peraltro rilevato che i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., 22 luglio 2025, n. 20755).
Nel caso di specie il collegio d'appello ha addirittura ritenuto di compensare le spese, pur nella totale soccombenza della contribuente, così che ogni critica alla decisione formulata da quest'ultima è manifestamente incomprensibile.
In definitiva trova accoglimento il quarto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, rigettati tutti gli altri.
La sentenza va cassata, nei limiti del motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, che in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione; rigetta il resto. Cassa la sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.