Trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali svizzere

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme percepite, da un cittadino italiano, residente fiscale in Italia, dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) a titolo di prestazioni in forma capitale. Se le somme sono accreditate tramite un intermediario finanziario italiano si applica la ritenuta alla fonte, se invece sono accreditate all’estero devono essere assoggettate a tassazione separata (Risoluzione 27 gennaio 2020, n. 3/E)

Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda il caso di un cittadino italiano, residente fiscale in Italia, che in forza di un rapporto di lavoro in Svizzera ha contribuito sia all’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (cosiddetto "primo pilastro" o anche "AVS"), sia alla forma di previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cosiddetto "secondo pilastro", o anche "LPP").
In base alla normativa svizzera, l’ente di previdenza ha erogato il capitale previdenziale accumulato presso la forma di previdenza "LPP" con accredito su un conto corrente svizzero.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella fattispecie esaminata, le somme percepite devono essere assoggettate a tassazione separata, mediante autotassazione da parte del percipiente in sede di dichiarazione di redditi.
Ciò in quanto, la disciplina in materia stabilisce che le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, sono soggette a ritenuta unica del 5 per cento, operata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento delle stesse in qualità di sostituti d’imposta.
La ritenuta deve ritenersi applicata a titolo d’imposta ed esonera il percipiente dagli obblighi dichiarativi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il suddetto trattamento fiscale di favore deve essere riservato alle prestazioni LPP che siano accreditate al beneficiario per il tramite di un intermediario finanziario italiano, al quale sia conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente ad operare la ritenuta in qualità di sostituto di imposta.
Nella diversa ipotesi in cui il percettore riceva l’accredito delle somme all’estero, l’assenza di un soggetto legittimato a rivestire la qualità di sostituto di imposta, esclude l’applicabilità della ritenuta alla fonte e del regime fiscale di favore. In tal caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, la somma liquidata a titolo di prestazioni LPP una tantum sotto forma di capitale deve essere assoggettata a tassazione separata.