IVA: rivalsa verso il committente che ha cambiato partita Iva

Con riferimento all’IVA versata in sede di adesione all’accertamento, deve ritenersi ammessa la rivalsa nei confronti dell’originario committente persona fisica, anche nel caso in cui abbia cambiato partita Iva a seguito di cessazione e apertura di una nuova posizione (Agenzia delle Entrate - Risposta 21 gennaio 2022, n. 41).

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di esercitare la rivalsa IVA versata a seguito di accertamento con adesione, nonostante la cessazione della partita IVA, e in particolare di emettere la nota di variazione Iva in aumento nei confronti dell’originario committente, che nel frattempo abbia cambiato il proprio numero di partita Iva.
Nella fattispecie, il contribuente ha esercitato l’attività professionale usufruendo del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile in assenza dei requisiti di legge.
A seguito di accertamento con adesione, ha provveduto a versare l’IVA dovuta in relazione alle fatture emesse. Tuttavia, al momento della contestazione della violazione aveva già cessato l’attività e chiuso la partita Iva.
Considerato che il principale committente, intanto, aveva chiuso l’originaria partita Iva e ricominciato la medesima attività qualche tempo dopo aprendone una nuova, si chiede se sia possibile:
- chiedere la riapertura della vecchia partita al fine di emettere le note di variazione in aumento nei confronti dei committenti;
- emettere la nota di variazione nei confronti del committente che ha chiuso l’originaria partita Iva e ne ha aperta un’altra.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’assenza della partita IVA al momento della commissione della violazione oggetto di accertamento, non può essere sanzionata con la preclusione della rivalsa. In tale evenienza il soggetto accertato può esercitare la rivalsa utilizzando la partita IVA attribuitagli d'ufficio in sede di accertamento. In altre parole è ammessa l'apertura della partita IVA anche in un momento successivo all'attività di controllo, al solo fine di esercitare la rivalsa.
Quanto, invece, alla possibilità di esercitare la rivalsa nei confronti di una partita IVA diversa da quella indicata nell'originaria fattura, ormai chiusa, l’Agenzia delle Entrate, in passato, ha chiarito che nell'ipotesi di intervenuta estinzione del soggetto passivo acquirente non è possibile esercitare la rivalsa IVA, riferendosi però a soggetti giuridici estinti, e quindi cancellati dal registro delle imprese.
Nel caso di specie, invece, il committente ha chiuso la propria partita IVA nel mese di dicembre per poi riaprirla a distanza di un anno per esercitare la medesima attività. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tal caso, il committente persona fisica non si è "estinto" - come accade per un soggetto giuridico - ma, al contrario, ha poi continuato ad esercitare la medesima attività, seppur con una nuova partita IVA; ciò consente di riconoscere una continuità soggettiva e, quindi, di attribuirgli, da un punto di vista sostanziale, l'identità di "committente originario", anche se fiscalmente lo stesso sia ora individuato da una partita IVA formalmente diversa da quella utilizzata nell'operazione originaria. D'altronde una persona fisica, per sua natura, nonostante l'attribuzione di una diversa partita IVA, mantiene sempre il medesimo codice fiscale che costituisce, ai fini della fatturazione dell'IVA di rivalsa, l'elemento di continuità con il passato, laddove nel contempo il committente seguiti ad esercitare la medesima attività.

In conclusione, è possibile chiedere la riapertura della partita IVA, ed emettere le note di variazione Iva in aumento per esercitare la rivalsa dell'imposta versata in sede di adesione. In particolare, nei confronti del committente che ha cambiato la partita Iva, tenuto conto della sostanziale continuità soggettiva della posizione fiscale, la nota di variazione deve essere intestata alla nuova partita IVA del committente, avendo cura di indicare, altresì, anche il suo codice fiscale, i riferimenti della fattura originaria e gli estremi identificativi dell'avviso di accertamento.