Firmato in Piemonte l'accordo quadro sulla CIGD per emergenza COVID-19

Siglato il 26/3/2020, l’accordo quadro fra la Regione Piemonte e le Parti Sociali piemontesi che ha definito le misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la cassa integrazione in deroga e le modalità gestionali.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte e i rappresentanti delle parti sociali, convengono sull’estrema gravità della situazione attuale, che mette a rischio la tenuta stessa del tessuto produttivo e sociale della nostra regione, e invitano pertanto i datori di lavoro ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare pesanti ricadute negative sul piano occupazionale. Si impegnano a farsi parte attiva in tal senso, promuovendo un utilizzo esteso degli strumenti di sostegno e tutela rappresentati dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di tipo ordinario, integrati, per chi non può accedervi, e in specie per le piccole aziende, fortemente esposte sul mercato, dalla CIG in deroga, che ha mostrato la sua efficacia all'epoca del recente periodo recessivo, consentendo di estendere in modo capillare la rete di sicurezza che, ora come allora, va costruita a salvaguardia dei lavoratori e delle loro famiglie e a garanzia della continuità dell’attività svolta sul territorio da tutti gli operatori economici.
Le parti, in merito all’attuazione dell’intervento sulla CIG in deroga concordano:

- di attivare le procedure previste all’art. 22 del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, sulla base delle risorse stanziate dal Governo all’art. 22, comma 3 del predetto Decreto, la cui prima tranche è stata ripartita fra le Regioni con Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, che assegna al Piemonte 82.506.160 Euro. Tali fondi potrebbero essere integrati dai residui della precedente gestione degli ammortizzatori in deroga, ammontanti in complesso in 5.085.987 Euro, di cui 1.236.854 Euro derivanti da somme non utilizzate per le politiche attive, e i restanti 3.849.133 Euro, certificati da parte della Direzione Centrale INPS Ammortizzatori Sociali come residui ancora disponibili.

- Per quanto previsto agli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, la CIG in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di CIGO, Fondo di Integrazione Salariale e il cui settore non sia dotato di specifici sistemi di ammortizzatori sociali quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali per tutte le tipologie di lavoro alle dipendenze, ad eccezione dei dirigenti. I lavoratori interessati devono risultare in forza al datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Per la gestione di particolari fattispecie contrattuali si dispone quanto segue:
   - i lavoratori intermittenti possono beneficiare dell’integrazione salariale nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la presenza media sugli ultimi tre mesi, fino ad un massimo di 12 mesi;
   - ai lavoratori somministrati non coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale l’integrazione salariale spetta solo se l’azienda presso cui operano beneficia di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
   - nel caso dei contratti di apprendistato, la tutela copre tutte e tre le tipologie previste dalla normativa;
   - i lavoratori in forza ad aziende appaltatrici e ad aziende coinvolte in trasferimenti d’impresa, alla data del 23 febbraio 2020 hanno diritto all’erogazione dell’integrazione salariale anche in caso di subentro di altra impresa nella gestione dell’attività;
   - per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata: per i lavoratori operanti in tale settore il trattamento di CIGD è fruibile nei limiti delle 45 o 54 giornate (nove settimane x 5 o 6 giorni, a seconda della durata della settimana lavorativa).
Le imprese che possono accedere solo alla CIGS e non alla CIGO, non potendo avvalersi delle norme di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, hanno titolo a richiedere la CIG in deroga. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Ai dipendenti a tempo determinato la CIG in deroga può essere concessa solo fino alla naturale scadenza del contratto in essere e non può essere soggetta a proroghe.

- Il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale, da allegare alla domanda di CIGD, che può essere concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale anche in via telematica. Le Parti convengono sull’opportunità di costituire una Commissione Sindacale che avrà il compito di completare le procedure avviate dai datori di lavoro e non concluse entro 7 giorni dalle organizzazioni sindacali di categoria, con lo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIG in deroga. Sul sito regionale sarà pubblicata una modulistica standard per facilitare la stesura dell’accordo sindacale.
Ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti non è richiesto l’accordo sindacale: sono però tenuti ad allegare alla domanda di CIGD una dichiarazione in cui si attesti l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale che giustifichi il ricorso all’integrazione salariale.
Il numero di dipendenti di riferimento è calcolato sull’organico presente alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto: i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del Dlgs n. 81/2015.
I datori di lavoro dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, e avviare procedure di licenziamento collettivo. Sono sospese, nel medesimo periodo, le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate dopo il 23 febbraio, così come previsto dall’art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

- La procedura attivata da parte dei datori di lavoro può coprire un periodo massimo di nove settimane, pari a 63 giornate di calendario. Si dispone che le domande di CIGD prevedano in fase di prima presentazione una decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 con una durata massima di 5 settimane e una minima di 5 giorni. La domanda va presentata alla Regione Piemonte utilizzando l’applicativo AMINDER entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale richiesto. L’autorizzazione verrà operata a consuntivo sulla base della rendicontazione dichiarata dal datore di lavoro sull’applicativo gestionale.

- In relazione ai progetti di tirocinio in corso e attualmente sospesi in ottemperanza alle misure restrittive di cui all’emergenza da COVID-19, le parti concordano nel mantenere tali sospensioni anche in caso di ricorso alla CIG in deroga, o ad altre forma di integrazione salariale, e di consentire la ripresa i detti percorsi, proroghe comprese, fino al loro termine naturale, non appena l’emergenza sarà conclusa e ci siano le condizioni per proseguire proficuamente le azioni di tutoraggio intraprese, anche in presenza di integrazione salariale ancora in atto.