Legislazione - ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 17 marzo 2020, n. 10

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

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(*) Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 23, è prorogata al termine 13 aprile 2020 l’efficacia della seguente ordinanza; ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 13 aprile 2020, n. 26, è prorogata al termine del 3 maggio 2020 l’efficacia della seguente ordinanza.

 

Ordina:

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1) Le attività commerciali di cui all’allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:

a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;

3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa.

La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.