Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 marzo 2020, n. 6093

Contratto di appalto - Trattamento di fine rapporto - Responsabilità solidale in relazione al periodo lavorativo nell'ambito dell'appalto intercoso tra due imprese - Domanda al Fondo di garanzia Inps - Domanda di mero accertamento del diritto di surroga - Ammissione del lavoratore allo stato passivo del fallimento - Esclusione del diritto di surroga

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania di accoglimento dell'opposizione proposta da T. al decreto ingiuntivo ottenuto da B.P. nei confronti dell'ex datore di lavoro P.M.A. spa e di T. per il pagamento in solido, ex art. 29, 2 comma, D.lgs. n. 276/2003, del TFR maturato in relazione al periodo lavorativo nell'ambito dell'appalto intercoso tra le due imprese.

L'opponente T. aveva chiesto la limitazione della condanna al netto delle ritenute fiscali e del TFR maturato successivamente al 2003; aveva poi formulato una domanda di garanzia nei confronti della P.M.A. e l'accertamento nei confronti dell'Inps - Fondo di garanzia, terzo chiamato, della sussistenza del suo diritto a subentrare ex art. 1203 cc nel credito del lavoratore relativo al TFR verso il Fondo di Garanzia.

La Corte ha rilevato, con riferimento all'eccezione proposta dall'Inps del mancato esperimento della procedura amministrativa da parte di T., che quest'ultima aveva proposto una domanda di mero accertamento del diritto di surroga per la quale non sussisteva l'obbligo della previa domanda amministrativa.

Ha rilevato, inoltre, che/qualificata la domanda di T. come di mero accertamento del diritto di surroga, non era subordinata all'ammissione del lavoratore per il TFR allo stato passivo della procedura concorsuale della soc P. M..

Secondo la Corte sussisteva l'interesse ad agire di T. all'accertamento del suo diritto a presentare domanda di liquidazione del TFR in luogo del lavoratore considerato che nelle more era intervenuta l'insolvenza del datore di lavoro (già sussistente in via di fatto prima della causa), accertata con sentenza del Tribunale di Roma di ammissione della P. M. alla procedura di amministrazione straordinaria e alla successiva conversione in fallimento, e che l'accertamento richiesto al giudice avrebbe potuto vincolare l'ente previdenziale ad accettare la successione della società nel diritto dei lavoratori aventi diritto ad accedere al fondo di garanzia, quindi a riconoscere il diritto di T. a presentare domanda di liquidazione del TFR ex art. 2 legge n. 297 del 1982 in luogo di lavoratori.

2. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con due motivi. Resiste T. con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Il lavoratore è rimasto intimato.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con il primo motivo l'Inps denuncia violazione dell'art. 2, commi 1 e 2, 7, 8 L. n. 297/1982, degli art. 442, 443 cpc e 148 disp.att.cpc, dell'art. 12 preleggi. Censura la sentenza per aver ritenuto non necessaria la domanda amministrativa trattandosi di domanda di mero accertamento del diritto alla surroga.

Deduce che l'art. 443 cpc non contempla alcuna distinzione tra domanda di accertamento o di condanna e che l'obbligazione verso il Fondo di Garanzia ha natura previdenziale ben distinta da quella retributiva del TFR verso il datore di lavoro (SU 19992/2009 ed altre).

4. Con il secondo motivo l'Istituto denuncia violazione dell'art. 100 cpc, dell'art. 2 L. n. 297/1982 per aver la Corte ritenuto sussistere l'interesse pur in assenza del presupposto legale di cui all'art. 2 L. 297/1982 dell'ammissione al passivo del TFR nella procedura concorsuale instaurata nei confronti del datore di lavoro. Osserva che la sentenza aveva ritenuto sussistere l'interesse della società in presenza dell'esistenza del credito insoluto e l'insolvenza del datore di lavoro.

5. E' necessario esaminare con precedenza il secondo motivo in applicazione del principio della "ragione più liquida" affermato da questa Corte secondo cui , ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, la stessa Corte di Cassazione è esentata dall'esaminare questioni processuali quale quella posta dal primo motivo circa la proponibilità del ricorso giudiziario (cfr Cass. Ord. n. 10839/2019, 11287/2018).

6. Va rilevato, da un lato, l'erroneità della sentenza impugnata che sembra pervenire ad attribuire il diritto, in capo a T., di surrogarsi al lavoratore anche a prescindere dall'ammissione di quest'ultimo al passivo della P. M.A. e sul presupposto della sufficienza dell'esistenza del credito insoluto e dell'insolvenza del datore di lavoro. Va ricordato, infatti, che l'art. 2 L. n. 297/1982, dopo aver previsto l'istituzione del Fondo di garanzia "con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cc, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto" stabilisce al secondo comma che "trascorsi 15 giorni dal deposito dallo stato passivo", "il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte".

7. Dall'altro lato, deve osservarsi che - pur ravvisandosi un concreto interesse di T., già convenuta dal lavoratore per ottenere il pagamento del TFR ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, ad una pronuncia che accerti il suo diritto a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo di garanzia sia pure condizionata all'ammissione del lavoratore stesso al passivo della M.A. - va qui ribadita la considerazione, preliminare e assorbente in punto di diritto e scevra dalle difficoltà insite nell'interpretare la reale volontà della Corte d'appello, che comunque la costante giurisprudenza di questa Corte ha escluso che T. possa essere qualificata come avente diritto del lavoratore e che, quindi, possa surrogarsi nella sua posizione verso il Fondo di garanzia gestito dall'INPS.

8. A riguardo deve preliminarmente escludersi che si sia formato il giudicato interno sul diritto di T. alla liquidazione del TFR, ex art. 2 legge n. 297 del 1982, in luogo del lavoratore e nei confronti del Fondo di garanzia, in quanto non attinto da alcuna censura in appello (non sembra a riguardo condivisibile quanto diversamente affermato in Cass. 25176/2019).

La riproposizione in appello, e poi nel ricorso in cassazione, da parte dell'Inps delle eccezioni di difetto di domanda amministrativa e di carenza di interesse ad agire di T. s.p.a. sulla domanda di accertamento del diritto di surroga, hanno impedito il formarsi del giudicato sulla conseguente domanda di accertamento della sussistenza del diritto di T. di surroga trattandosi di questioni preliminari il cui eventuale accoglimento o rigetto avrebbe effetto sulle parti della sentenza da esse dipendenti ex art. 336 cpc, quale appunto quella di accertamento del diritto di surroga.

9. La questione della sussistenza o meno del diritto di surroga di T. è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (cfr tra le tante Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, T. s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'«avente diritto dal lavoratore», quest'ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della legge nr. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori «o loro aventi diritto»).

Il committente adempie ad un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è,piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 nr. 3 cod.civ. (cfr. sempre Cass. nr. 6333 del 2018 cit, in motivazione; Cass. n. 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza).

10. Per le ragioni che precedono il ricorso principale deve essere accolto.

11. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato T. denuncia violazione dell'art. 1, commi 755-757, L. n. 296/2006 e del DM 30/1/2007 e dell'art. 2697 in relazione all'art. 2120, nonché in relazione all'art. 29, 2 comma d.lgs. n. 276/2003. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione all'art. 1, commi 755-757, L. n. 296/2006 con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto maturate dal lavoratore resistente nel periodo successivo all’1/1/2007.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 anche in relazione alle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006, art. 5 e 118 e All. VI, nonché del DPR 5/10/2010 n. 207, art. 4, 5 e 6 non potendo alla fattispecie trovare applicazione l'art. 29 D.lgs. n. 276/2003.

12. Il ricorso incidentale condizionato deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse poiché propone censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione.

13. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del ricorso principale e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per l'esame delle questioni oggetto del ricorso incidentale , nonché per la liquidazione delle spese processuali.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002 per la condanna del ricorrente incidentale a pagare il raddoppio del contributo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13 se dovuto.