Operazioni ante-fallimento: due moduli per la dichiarazione IVA

Per il fallito con debito Iva emerso in un periodo d'imposta diverso da quello dell’apertura della procedura concorsuale, il curatore deve presentare una dichiarazione Iva 2021 con due moduli: nel primo devono essere indicate le operazioni ante-fallimento anche se realizzate nel 2019, la cui Iva è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, e nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel 2020 (Agenzia Entrate - risposta 08 aprile 2021, n. 230).

Ogniqualvolta l'evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell'apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l'IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.
Fatta tale premessa, in assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d'imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA 2021 seguendo le istruzioni per la compilazione di cui al punto A del paragrafo 2.3 "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa", nonostante il fallimento sia stato aperto nel 2019.
In particolare, deve essere presentatata una dichiarazione con due moduli, indicando nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, e nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d'imposta 2020.
Secondo le istruzioni del modello, laddove emerga un debito IVA dalle operazioni relative al periodo ante fallimento, occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro.
L'eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all'apertura del fallimento.
Resta fermo, come già chiarito dalla Direzione regionale, l'obbligo della curatela di trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l'apertura del fallimento al fine di consentirne l'insinuazione tardiva al passivo.