Bonus baby sitting: domanda dall'8 aprile

Dall’8 aprile è attiva la procedura per il nuovo bonus baby-sitting, previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, attraverso il sito dell’Inps (Comunicato Inps 8 aprile 2021).

La domanda può essere inoltrata con le seguenti modalità:
- dal sito internet www.inps.it, utilizzando l’apposito servizio online "Bonus servizi di babysitting", disponibile seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" -> "Tutti i servizi" -> "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" -> "Bonus servizi di babysitting";
- tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.
I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.
In particolare, i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
In particolare, il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335);
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici
- infermieri (inclusi ostetrici);
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e viene erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis, DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21 giugno 2017, n. 96).
Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia (art. 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus in questo caso può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo con retribuzione al 50% e comunque in alternativa alle altre misure previste.