DL Aprile: obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori sanitari

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, fino alla completa attuazione del piano nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’art. 4 del DL n. 44/2021 - pubblicato in GU n. 79/2021 - stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario i quali svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione.

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, la vaccinazione costituisce, quindi, requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Esclusivamente in caso di accertato pericolo per la salute, documentato da specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione anti Covid-19 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 44, pertanto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmetterà l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede; entro lo stesso termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, trasmettono alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano l'elenco dei propri dipendenti in possesso di tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza.
Ricevuti tali elenchi, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, entro dieci giorni verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Nell’ipotesi in cui, dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione secondo le modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto della protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti in questione non vaccinati.
Ricevuta la segnalazione, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a presentare, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa
, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
In assenza di documentazione, l'azienda sanitaria locale, invita formalmente l'interessato a sottoporsi al vaccino, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo. Laddove si sia presentata documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
Decorsi i termini di cui sopra, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio
da SARS-CoV-2.
La sospensione è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. Mentre, il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione di sospensione, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori che non implichino rischi di diffusione del contagio, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate.
Qualora l'assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Nel rispetto delle previsioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
Per il medesimo periodo, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i citati soggetti adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.