Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4900

Enpals - Omissione contributiva - Cartella esattoriale - Rinuncia al ricorso - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

 

Fatti di causa e motivi della decisione

 

La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 25.2.14, confermando sentenza del tribunale di Roma del 7.7.10, ha respinto l'opposizione della società T. avverso cartella esattoriale notificata ritualmente con la quale era stato intimato alla società il pagamento della somma complessiva di oltre euro €225.800, dovuta all'Enpals a titolo di contributi previdenziali omessi e relative somme aggiuntive ed interessi per varie annualità dal 1985 fino al 2002.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società per un articolato motivo, cui hanno resistito con distinti controricorsi l'INPS ed Equitalia.

Con istanza del 2.4.20 la società ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo presentato nel 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e pagato l'importo dovuto in relazione ad essa (nella misura quantificata da Equitalia Servizi di Riscossione).

Per effetto del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) è stata introdotta la possibilità di definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli); il termine originariamente previsto in detto decreto fiscale, al 31 marzo 2017, per il deposito delle istanze di adesione da parte dei contribuenti, è stato poi più volte prorogato con successivi decreti.

Il giudizio deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese, in considerazione della definizione agevolata come su descritta.

La suddetta disciplina della c.d. rottamazione non ha per converso inciso su quella dettata dal d.lgs. n. 115 del 2002 in relazione al versamento del contributo unificato, sicché trova applicazione l’art. 13, co. 1 quater, del citato decreto in ordine al versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma ibis dello stesso art. 13, ove dovuto.