Provincia Autonoma di Bolzano: accordo per l'estensione del Fondo di Solidarietà Bilaterale

Firmato il 9/2/2021 tra Parti Datoriali e Federazioni Sindacali territoriali di Bolzano, l’accordo provinciale per l‘estensione del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

L’accordo è stato sottoscritto il 9/2/2021, tra Assoimprenditori Alto Adige, LVh.Apa Confartigianato Imprese Bolzano, Cna-Shv Unione Provinciale degli Artigiani, Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hgv), Unione Commercio, Turismo e Servizi Alto Adige, Confesercenti Alto Adige, Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Südtirol-Alto Adige, Federazione Cooperative Raiffeisen, LegacoopBund Bolzano, Agci Alto Adige, Cooperazione Autonoma Cooperdolomiti e Cgil-Agb, Sgbcisl, Uil-Sgk, Asgb.
Nel rispetto della normativa vigente che prevede per le parti sociali presenti nella Provincia autonoma di Bolzano, la possibilità di costituire un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, e nella convinzione comune che i meccanismi di sostegno solidale debbano essere estesi a tutte le imprese e a tutti i datori di lavoro operanti nel territorio provinciale, le Parti convengono che:

1) i datori di lavoro rappresentati dalle suddette organizzazioni dei datori di lavoro, non già aderenti ai fondi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015, che occupano fino a cinque lavoratori dipendenti aderiscono al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a far data dall’1/1/2021;

2) l’adesione è comunque consentita solamente ai datori di lavoro che occupano almeno il 75 per cento dei propri lavoratori dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;

3) l’iscrizione e l’adesione dei datori di lavoro di cui ai punti 1) e 4) al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige potrà essere fatta anche retroattivamente all’1/1/2021 se viene richiesto entro il 31 marzo 2021 e sulla base dei chiarimenti operativi forniti dal Comitato amministratore del Fondo.

4) sono tenuti ad aderire al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a partire dall’1/1/2021 anche i datori di lavoro operanti nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi, del commercio, delle libere professioni e delle cooperative che occupano fino a cinque lavoratori e che aderiscono ai contratti sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo, in quanto queste intese costituiscono parte inscindibile degli stessi accordi collettivi;

5) l’adesione dei datori di lavoro operanti nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi, del commercio, delle libere professioni e delle cooperative ad un Fondo di solidarietà è obbligatoria a partire dall’1/1/2021 anche per chi intende fruire dei benefici e delle sovvenzioni della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige pure nei casi in cui il contratto collettivo applicato non sia sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente accordo;


6) l’adesione dei datori di lavoro operanti nella Provincia di Bolzano nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi, del commercio, delle libere professioni, delle cooperative e degli altri settori che rientrano nell’ambito di applicazione di un Fondo di solidarietà costituisce criterio essenziale per valutare i trattamenti economici e normativi non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente maggiormente rappre-sentativi ai sensi della pertinente normativa statale e provinciale;

7) entro il mese di febbraio 2021 le parti firmatarie del presente accordo aprono un tavolo delle trattative per la revisione delle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

8) Le associazioni dell’artigianato si riservano la facoltà di una futura adesione al fondo, previa verifica delle prestazioni offerte ovvero qualora sussistessero i presupposti d’interesse per le rispettive associazioni.