Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11531

Tributi - Contenzioso tributario - Sentenza di appello - Rideterminazione delle sanzioni - Mancata impugnazione della sentenza - Passaggio in giudicato - Iscrizione a ruolo delle somme indicate nella sentenza passata

 

Fatti di causa

 

1. La società G.D. F. Srl impugnava l'avviso di accertamento, in relazione all'anno di imposta 2003, con il quale le era stata contestata la deduzione di componenti negativi derivanti da operazioni poste in essere con soggetti domiciliati in Hong Kong (paese a fiscalità privilegiata) per l'importo di euro 1.395.838,45, eccependone l'illegittimità costituzionale e deducendo la violazione del diritto comunitario.

La CTP di Torino accoglieva il ricorso con sentenza che veniva gravata dall'Ufficio, sul rilievo della non deducibilità ex art. 110 TUIR dei componenti negativi di reddito derivanti dalle operazioni descritte, salvo in ipotesi di dichiarazione separata di detti componenti, nella specie carente e sulla irrilevanza della dichiarazione rettificativa, soprattutto se intervenuta dopo l'emissione dell'avviso di accertamento.

La C.T.R. di Torino accoglieva l'appello riformando la sentenza di primo grado e rideterminando le sanzioni in euro 50.000,00.

L'ufficio - sulla scorta della sentenza n. 2/25/09 emessa dalla CTR di Torino, passata in giudicato - emetteva la cartella di pagamento con gli importi indicati nella sentenza divenuta definitiva.

La società contribuente impugnava la cartella di pagamento lamentando la mancanza del titolo giuridico presupposto della pretesa erariale, poiché, sosteneva che, in ipotesi di sentenze di rigetto, dovesse essere eseguito non il precetto contenuto in sentenza, ma l'obbligazione tributaria oggetto della impugnazione, ritenuta legittima dalla CTR; eccepiva di poi l'inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione irrogata con l'avviso impugnato e dichiarato legittimo nella misura indicata dai giudici di appello, la decadenza dal potere accertativo, la violazione delle norme dello statuto del contribuente.

L'ufficio contestava l'ammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 D.lgs 546/92, in quanto l'iscrizione a ruolo delle somme era stata effettuata in esecuzione della sentenza definitiva sull'avviso di accertamento, sentenza che costituisce titolo giuridico dell'iscrizione a ruolo - indicata in cartella - ed eccepiva l'inammissibilità della impugnazione della cartella se non per vizi propri.

La CTP di Torino respingeva il ricorso sul rilievo che la cartella riportava le somme indicate nel titolo definitivo (sentenza passata in giudicato).

La società indicata in epigrafe appellava la sentenza di primo grado censurandola per omessa motivazione, insistendo nelle difese attinenti al merito della pretesa erariale, invocando lo statuto del contribuente, con conseguente obbligo dell'ufficio di rimborsare il costo della fideiussione. L'ufficio proponeva appello incidentale in ordine al capo relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado.

La CTR di Torino accoglieva l'appello della società contribuente ritenendo l'illegittimità della iscrizione a ruolo di una sanzione mai irrogata dall'ufficio, atteso che - ad avviso di tale organo giudicante - il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato dell'ufficio essendogli precluso il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'amministrazione.

Avverso la suddetta sentenza, l'amministrazione finanziaria propone ricorso, in base a due motivi. La Società contribuente resiste con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, del combinato disposto degli artt. 19 d.lgs 472/97 e 68 d.lgs 546/92 e dell'art. 2909 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. e la nullità della sentenza ex art. 380 n. 4 c.p.c., si censura la sentenza per aver violato il disposto delle norme citate in rubrica che prescrivono che il titolo giuridico dell'iscrizione a ruolo è costituito dalla sentenza e per aver violato i principi inerenti il giudicato, avendo rimesso in discussione l'accertamento contenuto nella sentenza divenuta definitiva relativa all'avviso di accertamento.

Deduce che, ai sensi del cit. art. 68, il tributo deve essere pagato per il residuo ammontare determinato nella sentenza della CTR.

3 Col secondo motivo, l'ente ricorrente lamenta la violazione dell'art. 110 TUIR, dell'art. 8 comma 3 bis del d.lgs 471/97, dell'art. 3 comma 3 del d.lgs 471/97 e dell'art. 1 commi 301, 302 e 303 della L. 296/2006 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in relazione al merito della pretesa fiscale e dunque alla non deducibilità dei componenti negativi del reddito non dichiarati separatamente.

4. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, assorbito il secondo.

In tema di riscossione mediante ruoli straordinari, l'intervento di sentenze di appello favorevoli all'Amministrazione finanziaria sull'impugnazione degli avvisi di accertamento posti a base della cartella di pagamento determina, ai sensi degli artt. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 18 del d.lgs. 472 del 1997, che il tributo, gli interessi e le sanzioni vanno riscossi secondo quanto statuito nella sentenza (Cass. n. 12239/2017).

La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso o alla sentenza che dichiara la legittimità dell'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. 16641 del 2011; n. 4818/2015; n. 11610/2017).

5 Inoltre, in disparte la circostanza che la dedotta illegittimità del potere sostitutivo del giudice tributario - esercitato nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato - andava eventualmente censurata con ricorso per cassazione, in mancanza del quale l'accertamento ex art. 2909 c.c. è intangibile, occorre evidenziare che il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva annullato l'avviso di accertamento per l'errata determinazione del "valore normale" dei beni ceduti dalla contribuente, senza provvedere alla nuova determinazione dei ricavi della contribuente secondo il criterio ritenuto legittimo: Cass. n. 19750/2014; n. 25317/2014; n. 26157 del 2013).

6. La sentenza va, in conclusione, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il ricorso originario del contribuente deve essere respinto.

Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende del giudizio di merito, per la compensazione delle spese di lite della relativa fase.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente;

- compensa le spese del giudizio di merito;

- condanna la contribuente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 15.000,00, oltre spese prenotate a debito.