Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 26 marzo 2020, n. 9

Importi degli indennizzi del danno biologico - Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019

 

Quadro normativo

 

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni.

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 13.

- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000: "Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

- Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: "Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico".

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)". Articolo 1, comma 780.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 247: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". Articolo 1, commi 23 e 24.

- Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2009: "Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico".

- Circolare Inail 7 luglio 2009, n. 37: "Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico".

- Circolare Inail 20 gennaio 2014, n. 4: "Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail-legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014)". Articolo 1, commi 129, 130 e 131.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014, concernente l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico ai sensi della tabella di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

- Circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26: "Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014".

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, commi 287 e 303".

- Circolare Inail 16 dicembre 2016, n. 49: "Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importo degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016".

- Circolare Inail 27 settembre 2017, n. 39: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017".

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, degli importi degli indennizzi del danno biologico".

- Circolare Inail 29 ottobre 2018, n. 41: "Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018".

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 1121-1126.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45 concernente l’approvazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.

- Determina del Presidente Inail 20 giugno 2019, n. 209: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2019"

- Circolare Inail 11 ottobre 2019, n. 27: "Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45".

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2019, n. 147 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, degli importi degli indennizzi del danno biologico.

 

Premessa

La legge di stabilità 2016 (NOTA 1) ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

Al riguardo, la legge di stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

Pertanto, i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2016 e 4 luglio 2017 hanno confermato gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi del danno biologico vigenti nell’anno 2015, con decorrenza 1° luglio 2016 e 1° luglio 2017 (NOTA 2) in relazione alla variazione negativa registrata dall’indice Istat per i predetti anni (2016 e 2017).

Per l’anno 2018, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017 pari all’1,10% e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2018 (NOTA 3).

Tale rivalutazione è stata applicata all’importo complessivo risultante dalla Tabella indennizzo danno biologico (decreto ministeriale 12 luglio 2000) maggiorato della percentuale del 16,25 corrispondente ai due aumenti straordinari (NOTA 4) ormai consolidati.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45 è stata approvata la nuova "Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale", che sostituisce quella prevista ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2000 e trova applicazione per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 1121-1126.

La predetta tabella, vigente per gli indennizzi del danno biologico in capitale, è unica senza distinzione di genere e i relativi valori capitali, riferiti al grado di menomazione dell’integrità psicofisica dal 6% al 15% e all’età dell’infortunato e del tecnopatico, sono comprensivi dei citati aumenti straordinari e vengono rivalutati annualmente, secondo i meccanismi previsti dalla legge di stabilità 2016, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento.

 

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2019.

Per l’anno 2019, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati pari all’1,10% intervenuta tra il 2017 e il 2018.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2019, n. 147 (allegato 1), su proposta del Presidente dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2019.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto della rivalutazione riferita all’anno 2018 e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

 

Ambito di applicazione

In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2019, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018. I predetti importi sono stati corrisposti con il rateo di rendita del mese di marzo 2020.

In merito agli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2019.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019 (data provvedimento) relativi a eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 e quindi non rientranti nelle disposizioni di legge afferenti alla vigente tabella, l’incremento si applica sull’importo complessivo in base alla precedente tabella di indennizzo del danno biologico (decreto ministeriale 12 luglio 2000), maggiorato della percentuale del 16,25% relativa ai precedenti aumenti straordinari nonché all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

Con riferimento, invece, agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019 (data provvedimento) relativi a eventi lesivi dal 1° gennaio 2019, per i quali trova applicazione la vigente tabella del danno biologico in capitale (NOTA 5), ai sensi della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’incremento si applica sull’importo del valore capitale corrispondente al grado di menomazione dell’integrità psicofisica e all’età dell’infortunato/tecnopatico, comprensivo di aumenti straordinari, nonché all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019, in caso di assenza della definitiva valutazione del grado di menomazione, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2019, e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2019.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2019, n. 147 saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale.

 

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Note:

(1) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303.

(2) Circolare Inail 16 dicembre 2016, n. 49 e 27 settembre 2017, n. 39.

(3) Circolare Inail 29 ottobre 2018, n. 41.

(4) Aumento straordinario degli importi di indennizzo di danno biologico nella misura dell’8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2009 e nella misura del 7,57% a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014.

(5) Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45.

 

Allegato

(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 17 ottobre 2019, n. 147)