Nuovo calendario contributivo per i consulenti del lavoro

In relazione allo stato di emergenza che interessa l’intero territorio nazionale, il Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL ha adottato specifiche misure per consentire ai consulenti del lavoro di fronteggiare la situazione determinata dalla crisi epidemiologica. In particolare, sono stati sospesi i versamenti contributivi, con la possibilità di effettuarli negli ultimi quattro mesi del 2020.

In prima istanza, quando ancora lo stato di emergenza non era esteso a tutto il territorio nazionale, l’ENPACL ha disposto la sospensione dei versamenti contributivi fino al 31 dicembre 2020 per i Consulenti del Lavoro aventi residenza, domicilio o sede operativa in uno dei Comuni della "zona rossa" individuati dall’allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020:
1) nella Regione Lombardia:
- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione D'Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto:
- Vò.
In seguito all’ampliamento dello stato di emergenza, l’ENPACL ha disposto la sospensione della contribuzione obbligatoria di competenza dell’anno 2020 per i Consulenti del Lavoro di tutta Italia, concentrando i versamenti nell’ultimo quadrimestre 2020 a partire dal 16 settembre 2020.
Dunque, devono ritenersi cancellate le ordinarie scadenze di versamento, a decorrere da quella del 16 aprile 2020.
Tuttavia, durante tale periodo, resta la facoltà di effettuare versamenti spontanei in acconto della contribuzione obbligatoria 2020, senza vincoli di importo e date, e senza di specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo). I versamenti in acconto possono essere effettuati fino al 16 agosto 2020 (compreso) accedendo alla propria area riservata dei Servizi Enpacl on line, attraverso la funzione "Contribuzione - Versamenti in acconto". In caso di opzione per il versamento tramite modello F24, in sede di compilazione della sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" devono essere indicati i seguenti dati:
- Codice ente (0006);
- Causale contributo (E053);
- Periodo di riferimento (da 01/2020 a 08/2020);
- Importi a debito versati (a piacere).
Dal 17 agosto 2020 in poi i versamenti spontanei in acconto non saranno più possibili.
In fase di dichiarazione contributiva annuale, da presentare entro il 16 settembre 2020, si dovrà specificare la tipologia di contributi (soggettivi o integrativi) a cui imputare i versamenti spontanei effettuati in acconto.

Oltre alla sospensione della contribuzione obbligatoria 2020, l’ENPACL ha previsto le seguenti misure di sostegno:
- la sospensione fino al mese di settembre 2020 di tutte le rateazioni in corso, per riscatto, ricongiunzione e per contribuzioni pregresse;
- una copertura collettiva in caso di decesso per tutti gli iscritti con età inferiore a 75 anni, con decorrenza 1° aprile 2020 e senza oneri per gli interessati;
- l’accesso al credito con finanziamenti di importo fino al 20% del volume d’affari dichiarato all’Ente nel 2019, nel limite di 50.000 euro, ad un tasso agevolato per fronteggiare la crisi di liquidità;
- l’erogazione (con procedura d’urgenza) di una somma pari a 3.000 euro per i consulenti del lavoro che si trovano in quarantena o isolamento su disposizione delle Autorità sanitarie;
- l’erogazione di un sussidio pari a 10.000 euro in caso di ricovero in strutture ospedaliere.

CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA 2020 IN SINTESI

Contributo soggettivo È dovuto dai Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati iscritti.
È calcolato applicando la percentuale del 12% al reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno 2019. La percentuale è del 6% per i neo iscritti under 35 e i pensionati iscritti.
Il contributo soggettivo minimo deve essere corrisposto in 4 rate: 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020 e 16 dicembre 2020.
Contributo integrativo È calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. Il versamento deve essere effettuato indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. È comunque dovuto un contributo integrativo minimo da corrispondere entro il 16 settembre 2020.
Contributo di maternità È versato con la rata in scadenza il 16 settembre 2020. 
Dichiarazione obbligatoria e versamento Entro il 16 settembre 2020, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno all'Albo professionale, devono comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2019 nonché versare il contributo soggettivo (12% o 6% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo. Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza il 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020 e 16 dicembre 2020.
Modalità di versamento Per il versamento sono previste due modalità alternative (valide anche per i versamenti spontanei in acconto):
- pagoPA: la procedura rilascia un avviso di pagamento che può essere pagato sia attraverso la funzione nell’area riservata di Enpacl on line oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
a) presso le agenzie della banca;
b) tramite home banking;
c) presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
d) presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
e) presso gli Uffici Postali.

- modello F24: la procedura rilascia il modello F24 ordinario precompilato, che può essere pagato online utilizzando la Enpacl Card oppure attraverso i canali ordinari.

 

NUOVO CALENDARIO CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA 2020

 

16 settembre 2020

16 ottobre 2020

16 novembre 2020

16 dicembre 2020

- presentazione dichiarazione obbligatoria anno 2019;

- versamento contributi (soggettivo e oggettivo): 100% o 1^ rata;

- versamento contributo maternità: 100%.

versamento contributi (soggettivo e oggettivo): 2^ rata. versamento contributi (soggettivo e oggettivo): 3^ rata. versamento contributi (soggettivo e oggettivo): 4^ rata.