Proroga dello stato di emergenza: lavoro agile e procedura semplificata

Il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 prevede la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto le modalità di comunicazione del lavoro agile sono quelle previste dall'articolo 90, comma 3 del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020 utilizzando i modelli semplificati già in uso, resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Faq Ministero del lavoro 31 luglio 2020).

Il decreto legge n. 83/2020 proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle in tema di lavoro agile.
In virtù di tale proroga, la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti fino al 15 ottobre 2020 (articolo 90, co. 4, DL n. 34/2020 conv. con mod. in L. n. 77/2020).
Quanto ai genitori lavoratori dipendenti che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, riconosciuto dall'articolo 90, viene prorogato soltanto fino al 14 settembre 2020 (si veda allegato 1, DL n. 83/2020). Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Prorogate invece al nuovo termine "ordinario" del 15 ottobre 2020 le previsioni relative al riconoscimento del diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile in favore dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o dell’esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Anche in tale caso, il diritto opera a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (ai sensi dell’articolo 39, DL. 17 marzo 2020 n. 18 conv. con modif. in legge 24 aprile 2020, n. 27) i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, co. 3, L. n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3 cit., hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
La proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 - come accennato in apertura - comporta la possibilità di continuare ad effettuare lo smart working in modalità semplificata, anche in assenza di accordo individuale.
Si continuerà dunque, come stabilito dal citato articolo 90, co. 3, a comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero.
Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.