Prassi - INPS - Messaggio 03 agosto 2026, n. 2548

Attuazione dell’articolo 26, comma 11-bis, del Decreto Legislativo n. 148/2015, introdotto dalla Legge n. 203/2024, e del Decreto interministeriale 11 luglio 2025, in materia di Fondi di solidarietà bilaterali - Decreto interministeriale 17 aprile 2026, integrativo del Decreto interministeriale 4 agosto 2023, recante la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni - Istruzioni contabili

 

Premessa

 

L’articolo 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha aggiunto all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-bis, che prevede, per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-bis del medesimo articolo 26, che i decreti istitutivi di ciascun Fondo determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale (di seguito, FIS) di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 30, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo. Ai sensi del comma 11-bis in argomento, l’ammontare delle risorse accumulate da trasferire è determinato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, tenendo conto del patrimonio del FIS nell’anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al FIS nell’anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il Fondo bilaterale di nuova costituzione e l’ammontare totale dei contributi versati nell’anno precedente al FIS.

La norma prevede, inoltre, che la quota parte di risorse deve essere preventivamente certificata dall’INPS, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 11 luglio 2025 è stata data attuazione alla normativa prevista dal comma 11-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015. In particolare, per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, l’articolo 2, comma 6, del D.I. 11 luglio 2025 stabilisce che la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore da trasferire dal FIS deve essere indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione da parte dell’INPS e che le risorse certificate sono imputate al bilancio del Fondo alla data di entrata in vigore del relativo decreto integrativo o alla data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo medesimo.

Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i principali contenuti del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 aprile 2026, integrativo del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 4 agosto 2023 (di seguito, anche decreto istitutivo), istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito, anche Fondo), nonché gli effetti della delibera n. 113 del 16 giugno 2026 del Comitato amministratore del Fondo e si forniscono altresì le relative istruzioni contabili.

 

1. D.I. 17 aprile 2026, integrativo del D.I. 4 agosto 2023, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni

 

Con specifico riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con il D.I. 4 agosto 2023, la certificazione dell’INPS, di cui all’articolo 2 del D.I. 11 luglio 2025, redatta secondo le modalità previste, è stata recepita ai fini della predisposizione del relativo D.I. 17 aprile 2026 (cfr. l’art. 2, comma 6 del D.I. 11 luglio 2025) per il trasferimento delle risorse. Il D.I. 17 aprile 2026 è entrato in vigore in data 9 giugno 2026, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2026.

In particolare, il D.I. 17 aprile 2026 prevede, all’articolo 1, comma 1, che: “Ai sensi dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 luglio 2025, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore di cui al Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle Telecomunicazioni che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al bilancio del Fondo di solidarietà delle Telecomunicazioni, alla luce della certificazione INPS, è determinata in misura pari ad euro 18.060.039,79”.

Inoltre, come previsto dall’articolo 2, comma 1 del D.I. 17 aprile 2026, alla data di entrata in vigore del medesimo D.I., l’Istituto ha provveduto al trasferimento dal FIS delle risorse secondo le modalità previste dal D.I. 11 luglio 2025, che vengono quindi imputate al bilancio del Fondo. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.I. 17 aprile 2026, le risorse trasferite sono destinate esclusivamente all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ai fini dell’erogazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo.

Al riguardo, si ricorda che, come illustrato nelle circolari n. 107 del 21 dicembre 2023 e n. 86 del 1° agosto 2024, il Fondo è stato istituito al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 26, commi 1-bis e 9, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. In particolare, per la totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo sono previste prestazioni integrative a sostegno del reddito in caso sia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale (cfr. l’art. 5, comma 1, del decreto istitutivo); inoltre, per i datori di lavoro precedentemente afferenti al FIS e, pertanto, non rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria, il Fondo garantisce la prestazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, con le modalità descritte al comma 2 dell’articolo 5 del decreto istitutivo.

 

2. Delibera n. 113 del 16 giugno 2026 del Comitato amministratore del Fondo. Utilizzo delle risorse

 

In merito all’impiego delle risorse attribuite al bilancio del Fondo dal D.I. 17 aprile 2026, il Comitato amministratore del Fondo, prendendo atto di quanto prescritto dalla normativa, e tenuto conto delle specifiche contenute nel D.I. 17 aprile 2026, ha adottato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto istitutivo, la delibera n. 113 del 16 giugno 2026, al fine di disciplinare l’utilizzo delle risorse attribuite (Allegato n. 1).

Pertanto, a seguito della delibera del Comitato amministratore del Fondo, si precisa che, al fine di dare attuazione alle misure previste dall’articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, sono sottoposte all’attenzione del medesimo Comitato le istanze di assegno di integrazione salariale attualmente giacenti in base all’ordine cronologico di presentazione da parte dei datori di lavoro, fino a esaurimento della capienza della disponibilità finanziaria stabilita dal D.I. 17 aprile 2026. Una volta esaurita la specifica disponibilità, sia le domande di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo del Fondo sia quelle di prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria, nonché dell’assegno di integrazione salariale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto istitutivo (cfr. i messaggi n. 1185 del 7 aprile 2025, n. 2230 del 14 luglio 2025 e n. 3409 del 12 novembre 2025), presentate dal singolo datore di lavoro, sono deliberate in accordo a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto istitutivo e possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse progressivamente presenti sul Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione, e tenuto conto altresì che, al momento, la situazione finanziaria corrente del Fondo risente di una temporanea carenza di risorse.

 

3. Istruzioni contabili

 

In attuazione delle disposizioni in argomento, la rilevazione contabile, nell’ambito dei rispettivi bilanci del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni e del FIS, delle risorse oggetto di trasferimento destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, avviene sui seguenti conti con imputazione, in contropartita, rispettivamente in dare e avere:

- FRR32170 - Trasferimento da parte del Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del Dlgs n. 148/2015, di quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore, ai fondi di solidarietà bilaterali ai sensi dell'art. 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203; Decreto interministeriale dell'11 luglio 2025;

- STR22170 - Trasferimento in entrata delle risorse (quota parte) accumulate e versate dal fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del Dlgs n. 148/2015, a favore delle imprese iscritte al fondo, a copertura delle prestazioni ai sensi dell'art. 8, legge n. 203/2024; Decreto interministeriale dell'11 luglio 2025; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 aprile 2026.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

 

Allegato 1

(INPS - Delibera 16 giugno 2026, n. 113)

 

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione I
Codice conto FRR32170
Denominazione completa Trasferimento da parte del Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del Dlgs n. 148/2015, di quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore, ai fondi di solidarietà bilaterali ai sensi dell'art. 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203; Decreto interministeriale dell'11 luglio 2025.
Denominazione abbreviata TRASF.TO DA F.INTGR.SAL A FONDI SOLID.BIL.–A8, L.N.203/24
Validità e movimentabilità  06/2026 – N
Capitolo/Voci bilancio          UTB14001677

    

Tipo variazione I
Codice conto STR22170
Denominazione completa Trasferimento in entrata delle risorse (quota parte) accumulate e versate dal fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del Dlgs n. 148/2015, a favore delle imprese iscritte al fondo, a copertura delle prestazioni ai sensi dell'art. 8, legge n. 203/2024; Decreto interministeriale dell'11 luglio 2025; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 aprile 2026.
Denominazione abbreviata TRASF.TO DA F.DO FRR A F.DO STR-A8,L.N.203/24-DML17/04/26
Validità e movimentabilità 06/2026 – N
Capitolo/Voci bilancio         ETA05001677