Iva agevolata per gli strumenti "necessari" all'utilizzo delle strumentazioni anti-covid

Le cessioni degli strumenti necessari al corretto utilizzo dei saturimetri sono accessorie alla commercializzazione di questi ultimi e, quindi, usufruiscono dell’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e dell’aliquota ridotta del 5% dal 1° gennaio 2021 (Agenzia Entrate - risposta 25 gennaio 2021, n. 56).

L'art. 124, D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio") ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, che consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell'applicazione dell'aliquota ridotta del 5%.
Con la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra la strumentazione per diagnostica per COVID-19 anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui è responsabile COVID-19.
La circolare precisa che diversamente dall'elenco allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491: in considerazione della formulazione della norma e dell'eccezionaiità della stessa, l'elenco riportato nel cit. art. 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia, l'articolo 12 del Decreto IVA stabilisce che: "Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile".
Il principio di accessorietà appena riportato comporta che i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione alle operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all'operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest'ultima, anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l'operazione principale.
Secondo la Corte di Giustizia UE, ai fini IVA, "Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore".
L'Amministrazione finanziaria, in via generale, ha chiarito in sede di prassi che perché un'operazione possa essere qualificata come accessoria è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
- deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale;
- deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale.

Con riferimento al regime IVA di cui all'art. 124 del Decreto Rilancio, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire nella circolare n. 26/2020 che "al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall'art. 124...al di fuori dei casi di applicazione del citato art. 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello".

Pertanto, le cessioni degli strumenti destinati e necessari al corretto utilizzo delle strumentazioni anti-covid, anche se non espressamente indicati nell’elenco dei dispositivi che possono usufruire del regime speciale, ne sono attratti perché indispensabili al buon funzionamento delle stesse strumentazioni.