Prassi - INPS - Messaggio 14 settembre 2026, n. 2829
Applicazione della “somma non imponibile” e della “ulteriore detrazione” per l’anno 2026 alle prestazioni di accompagnamento a pensione (art. 1, commi da 4 a 9, della Legge n. 207/2024)
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha previsto il riconoscimento, in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), salvo quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49 (redditi di pensione), delle seguenti misure:
- una “somma non imponibile” (c.d. bonus aggiuntivo) per i redditi di importo complessivamente non superiori a 20.000 euro annui (cfr. l’art. 1, comma 4);
- una “ulteriore detrazione” dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, in presenza di redditi complessivi annui superiori a 20.000 euro, la quale decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro annui (cfr. l’art. 1, comma 6).
I predetti benefici fiscali sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta senza necessità di alcuna istanza del beneficiario. Ai fini dell’individuazione della platea dei beneficiari, tali agevolazioni fiscali spettano anche ai titolari di prestazioni e indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (cfr. l’art. 6, comma 2, del TUIR), quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico.
1.1 Somma non imponibile
L’articolo 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025 ha previsto, per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, il riconoscimento di una somma - che non concorre alla formazione del reddito - determinata applicando al solo reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Il successivo comma 5 del medesimo articolo 1 precisa che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 in argomento, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
1.2 Ulteriore detrazione
L’articolo 1, comma 6, della legge di Bilancio 2025 riconosce una detrazione dall’imposta lorda aggiuntiva rapportata al periodo di lavoro, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente (o sostitutivo del lavoro dipendente sottoposto a tassazione ordinaria) complessivo annuo superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro.
L’importo dell’“ulteriore detrazione” è previsto nelle seguenti misure:
- 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Come già anticipato, pertanto, la detrazione decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
In merito alla determinazione del reddito complessivo di riferimento da utilizzare per le agevolazioni fiscali in argomento, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025, avente a oggetto “Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente”.
2. Adempimenti in capo al sostituto d’imposta con riferimento al riconoscimento dei benefici fiscali e alle operazioni di conguaglio di fine anno
L’articolo 1, comma 7, della legge di Bilancio 2025 ha previsto che i sostituti d'imposta, di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riconoscano in via automatica il c.d. bonus aggiuntivo e l’“ulteriore detrazione” all’atto dell’erogazione delle retribuzioni o delle prestazioni sostitutive di reddito di lavoro dipendente e che verifichino in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
Qualora in sede di conguaglio i benefici in argomento risultino non spettanti, i sostituti d'imposta devono provvedere al recupero del relativo importo e, nel caso in cui l’importo non spettante risulti superiore a 60 euro, il recupero deve essere effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione o prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Come chiarito con la citata circolare n. 4/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta è tenuto a verificare la spettanza delle agevolazioni e a calcolare i relativi importi sulla base dei dati reddituali a propria disposizione.
Inoltre, sempre sulla base della citata circolare, in sede di conguaglio l’Istituto si attiene alle seguenti modalità operative:
- se la somma erogata ai sensi del comma 4 in commento risulti non spettante in quanto è stato superato il limite reddituale annuale di 20.000 euro, ma non quello di 40.000 euro - e pertanto al contribuente deve essere riconosciuta l’ulteriore detrazione di cui al citato comma 6 - si provvede al recupero di un ammontare pari all’importo erogato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale spettante;
- se l’ulteriore detrazione erogata ai sensi del comma 6 in commento risulti non spettante in quanto il reddito complessivo annuale è inferiore a 20.000 euro, al contribuente è riconosciuto il c.d. bonus aggiuntivo di cui al citato comma 4 e si provvede al recupero della detrazione fiscale di cui al comma 6, effettuando la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito;
- se l’ulteriore detrazione erogata ai sensi del citato comma 6 risulti non spettante in quanto il reddito complessivo annuale è superiore a 40.000 euro, si provvede al recupero del relativo importo che, se superiore a 60 euro, deve avvenire in dieci rate.
Infine, l’articolo 1, comma 8, della legge di Bilancio 2025 prevede che i sostituti d'imposta compensino il credito maturato per effetto dell’erogazione del c.d. bonus aggiuntivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Platee escluse e platee interessate dall’erogazione della “somma non imponibile” o dell’“ulteriore detrazione”
Le disposizioni in commento prevedono espressamente l’esclusione dai citati benefici per coloro che percepiscono i redditi indicati alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 49 del TUIR, ossia “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
A seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si precisa che anche le pensioni integrative e complementari sono escluse dall’applicazione dei benefici fiscali in argomento in quanto costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR.
La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione”, invece, si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché le stesse, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.
Si precisa che i benefici in trattazione spettano anche qualora il soggetto interessato sia titolare di prestazione di natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente e contestualmente di reddito di pensione. Il reddito complessivo risultante dalla somma degli importi delle due prestazioni determina la misura del beneficio effettivamente spettante.
A titolo esemplificativo, a un titolare di APE sociale di importo annuo pari a 18.000 euro e di una pensione ai superstiti di importo annuo pari a 8.000 euro, il cui reddito complessivo annuo è pari, quindi, a 26.000 euro è riconosciuta l’ulteriore detrazione nella misura di 1.000 euro, in quanto il reddito complessivo è inferiore a 32.000 euro.
4. Richiesta di rinuncia al c.d. bonus aggiuntivo e all’“ulteriore detrazione”
È in corso di implementazione una procedura di rinuncia alla “somma non imponibile” e all’“ulteriore detrazione” nella “Piattaforma Fiscale”. Analogamente a quanto già effettuato per il Trattamento Integrativo e per il bonus IRPEF di 80 euro di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella “Piattaforma Fiscale” sarà resa disponibile una procedura per la rinuncia ai due citati benefici sia sul portale intranet, per gli operatori dell’Istituto, che sul portale internet www.inps.it, a uso diretto dei cittadini.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio di tale servizio e saranno fornite le relative indicazioni operative.
5. Istruzioni fiscali
I benefici fiscali in esame saranno erogati a partire dalla mensilità di ottobre 2026.
Con tale mensilità verranno corrisposte, esclusivamente per la somma non imponibile di cui al paragrafo 1.1, anche le somme maturate a decorrere dal 1° gennaio 2026 mentre per l’ulteriore detrazione tali somme sono definite in sede di conguaglio fiscale di fine anno come indicato nel precedente paragrafo 2.
Successivamente, l’importo spettante sarà definito con cadenza mensile.
Per i soggetti beneficiari della “somma non imponibile” di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025:
- la percentuale da applicare è individuata mensilmente determinando il c.d. “reddito annuale teorico” secondo le modalità riportate nella circolare n. 4/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate;
- il beneficio è ricalcolato mensilmente in base alla predetta percentuale con eventuale conguaglio in caso di variazione;
- per l’erogazione del beneficio non è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda.
Per i soggetti beneficiari dell’“ulteriore detrazione” di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025:
- il beneficio da applicare è individuato mensilmente determinando il reddito complessivo in base alle informazioni presenti nei dati degli archivi dell’Istituto;
- per la fruizione del beneficio è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda al netto delle altre detrazioni eventualmente riconosciute e, in caso di capienza parziale di quest’ultima, il beneficio spetta entro tale limite.
6. Istruzioni contabili
Le rilevazioni contabili aventi a oggetto la “somma che non concorre alla formazione del reddito” di cui all’articolo 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025 avvengono ai conti in uso e presenti nell’ambito delle partite di giro GPA35869, GPA00869, GPA25869, GPA35879, GPA11879 e GPA25879.
In particolare, le scritture contabili che comportano la rilevazione dell’onere sul conto GPA35869, derivante dall’erogazione della “somma non imponibile” per conto dello Stato, avvengono a cura della procedura gestita dalla Prestazione che provvede a trasmettere in automatico i dati relativi alla “Piattaforma fiscale”, per il recupero nei confronti dell’Erario di quanto erogato al beneficiario.
La rilevazione contabile dell’accertamento del credito nei confronti dello Stato per quanto anticipato ai beneficiari sul conto GPA00869, in contropartita del conto GPA25869, avviene con periodicità mensile o a fine anno per l’eventuale conguaglio, a cura della Direzione generale su disposizione della Prestazione, e successivo recupero in compensazione finanziaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 con la chiusura del conto di credito GPA00869.
Infine, il recupero di eventuali somme non spettanti ai soggetti percettori dei benefici in questione rilevato sul conto GPA25879 avviene sulla cedola pensionistica a cura della prestazione che provvede altresì a fornire alla “Piattaforma fiscale” i dati per il riversamento all’Erario con conseguente rilevazione del debito verso lo Stato, ai conti GPA35879 e GPA11879 sulla sede 0001 (Direzione Generale), per il successivo versamento alle scadenze prestabilite.