Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2026, n. 25107

Cartella di pagamento - Avviso di rettifica e liquidazione - Imposte ipotecaria e catastale - Notifica - Coobbligato in solido - Revocazione - Inammissibilità

 

Fatti di causa

 

1. L'Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 15 marzo 2024, n. 2167/8/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. (...) da parte della "R.S. Spa" nei confronti di Ba.An., quale coobbligato in solido con la "F.G. Srl", in amministrazione giudiziaria, in dipendenza dell'avviso di rettifica e liquidazione n. (...) da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio, per le imposte ipotecaria e catastale dovute in forza dei giudicati formatisi su sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 18 novembre 2010, nn. 497/06/2010 e 498/06/2010, in ordine alle impugnazioni separatamente proposte per l'annullamento del prodromico avviso di rettifica e liquidazione da Ba.An., in persona dell'amministratore giudiziario dei relativi beni, e della "F.G. Srl", in amministrazione giudiziaria, ha accolto l'appello proposto da Ba.An. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio e della Agenzia delle Entrate – Riscossione – Sportello di Catania (nella qualità di successore ex lege della "R.S. Spa") avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 12 luglio 2022, n. 2087/2/2022, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva inizialmente dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario del contribuente, sul presupposto che qualsivoglia vizio di notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione doveva farsi valere in sede di originario ricorso avverso l'atto prodromico – con la motivazione che "(...) l'assunto dell'ufficio è rimasto allo stato labiale, non essendo stato prodotto l'avviso di rettifica e liquidazione n. (...) notificato al sig. Ba.An., né l'impugnazione che lo stesso avrebbe interposto e nemmeno le sentenze della CTP di Palermo n.497/2010 e 498/2010 poste a fondamento della cartella di pagamento impugnata.

Ne consegue che il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado deve essere accolto, laddove l'appellante lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti, comprese le citate sentenze della CTP di Palermo, di cui afferma esserne rimasto estraneo, apparendo verosimile che il ricorso possa essere stato proposto dall'altro coobbligato in solido, non potendosi con ciò estendere al sig. Ba.An. l'esito sfavorevole di dette sentenze".

3. Ba.An. ha resistito con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Sportello di Catania è rimasta intimata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e dell'art. 39 cod. proc. civ. (principio del ne bis in idem), in combinato disposto con l'art. 2909 cod. civ. e con l'art. 324 cod. proc. civ., degli artt. 19, 27 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuta dal giudice di appello la circostanza che le copie delle sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 18 novembre 2010, nn. 497/06/2010 e 498/06/2010, sull'impugnazione del prodromico avviso di liquidazione dell'imposta di registro, non fossero state prodotte nel corso del giudizio di appello, ancorché tali documenti fossero stati, in realtà, prodotti dal contribuente con la nota depositata in tale sede il 13 luglio 2023.

A dire della ricorrente, "risulta ex actis che tale atto prodromico (cioè l'avviso di rettifica e liquidazione) è stato oggetto di separata impugnazione ad opera del sig. Ba.An., seppure per mano dell'Amministratore Giudiziario dei relativi beni sig. Lo.An. (sentenza n.498/06/2010 ALL.10, pagg.7-11) e del coobbligato in solido, la società "F.G. Srl in Amministrazione Giudiziaria" nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore sig. Ar.Ep. (sentenza n.497/06/2010 ALL.10, pagg.2-6)".

1.1 Il ricorso è inammissibile (ancorché si debba disattendere, per manifesta infondatezza, l'eccezione del controricorrente sulla presunta inosservanza dell'onere di autosufficienza).

1.2 Ex adverso, il controricorrente ha dedotto che "risulta assolutamente inverosimile accostare tale principio ai fatti oggetto della controversia discussa nei precedenti giudizi di merito, ovvero l'impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'odierno controricorrente non è avvenuta per questioni di merito sulla regolarità o legittimità del prodromico avviso di rettifica e liquidazione, ma solo ed esclusivamente per "vizi propri" della stessa, così come previsto dalla legge, e nello specifico vizi costituiti da (i) vizi motivazionali della cartella di pagamento, per non essere stato il contribuente posto nelle condizioni di comprendere da cosa derivasse la pretesa dell'Ufficio, non avendo mai avuto materiale conoscenza di alcun trasferimento di fabbricati che lo riguardassero, né tantomeno di eventuali ricorsi proposti contro l'Agenzia delle Entrate; dalla (ii) mancata notifica di atti prodromici, non avendo mai avuto conoscenza, oltre che di alcun trasferimento di fabbricati o di ricorsi, degli atti prodromici da cui ha avuto scaturigine la cartella di pagamento; dalla (iii) intervenuta decadenza della pretesa creditoria; dalla (iv) irregolarità della notifica della cartella stessa".

1.3 A ben vedere, a fronte dell'accertamento negativo da parte del giudice di appello sulla produzione delle sentenze passate in giudicato, oltre che della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione ("L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, assumendo di avere notificato al contribuente l'avviso di rettifica e liquidazione, che tale atto sia stato dallo stesso impugnato e che gli effetti delle sentenze di rigetto, poste a fondamento della cartella di pagamento impugnata, si riverbererebbero nei suoi confronti, ma tale assunto è rimasto allo stato labiale, non essendo stata prodotta alcuna documentazione pur incombendo sull'ente impositore il relativo onere probatorio"), la ricorrente ha dedotto che "nella fase di merito, precisamente in sede di appello, con nota deposito documenti del 13 luglio 2023 (ALL.10), Controparte ha provveduto a versare in atti le due sentenze della ex Ctp di Palermo n. 497/06/2010 e n. 498/06/2010, depositate il 18 novembre 2010, sicché viene smentito il precedente assunto del Decidente che le stesse non fossero state prodotte in giudizio".

1.4 Tuttavia, tale censura non poteva essere proposta con il ricorso per cassazione, ma con il ricorso per revocazione avverso la sentenza impugnata, denunciandosi l'errore previsto dall'art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

Come è noto, infatti, il vizio denunziabile per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, cosicché l'omissione si sia risolta in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero in una valutazione insufficiente o illogica; ove, invece, l'omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ. (da ultima Cass., Sez. 3°, 11 febbraio 2026, n. 3023).

Laddove, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione (Cass., Sez. 3°, 15 maggio 2007, n. 11196; Cass., Sez. Lav., 28 settembre 2016, n. 19174; Cass., Sez. 5°, 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., Sez. 6°-Trib., 28 ottobre 2022, n. 31892; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9786; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2024, n. 257; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2026, n. 16374).

1.5 Nella specie, quindi, a causa di un errore (o una svista) nella percezione della realtà processuale, il giudice di appello ha fallacemente ritenuto che non fossero stati depositati documenti (le copie delle sentenze passate in giudicato), senza avvedersi che, invece, essi erano stati prodotti dall'appellante ed erano stati acquisiti al fascicolo d'ufficio, senza che vi fosse stato contrasto tra le parti (e vi fosse stata pronuncia del giudice) su tale circostanza, essendo così integrati tutti i presupposti previsti per l'esperibilità del diverso rimedio dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

Si tratta, per tale ragione (pacifica esistenza del deposito di tali sentenze), di errore su fatto incontroverso (la decisione ha supposto l'inesistenza di un fatto, la produzione delle sentenze, positivamente stabilito), suscettivo di rimedio ex art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. e non a mente dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che predica la controversia sull'esistenza del fatto. Ad ogni modo, non c'è stata un'omessa pronuncia, ma un'erronea statuizione.

2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

3. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante Cass., Sez. 5°, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5°, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5°, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5°, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30230; Cass., Sez. Trib., 14 gennaio 2026, n. 1090).

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 5.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge.