Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 settembre 2026, n. 24982
Opposizione agli estratti di ruolo - Avvisi di addebito - Disconoscimento della conformità delle copie all’originale - Tardività e mancanza di specificità - Istanza di rateizzazione del debito previdenziale - Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da S.B. nella controversia con INPS e ADER.
2. La controversia ha per oggetto l’opposizione agli estratti di ruolo e a sei avvisi di addebito.
3. Il Tribunale di Genova rigettò l’opposizione proposta dalla parte privata, e la corte territoriale ha integralmente confermato la pronuncia del giudice di prime cure.
4. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a sei motivi, ai quali INPS resiste con controricorso. ADER è rimasta intimata.
5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. - Nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in relazione alla documentazione prodotta in copia dall’ADER e dall’INPS ed oggetto di disconoscimento».
2. Il motivo è infondato. Secondo i principi di diritto di Cass. S.U. n.8053/2014 (peraltro citata dallo stesso ricorrente), «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione».
3. La corte territoriale ha dato conto del suo convincimento, ritenendo che la questione del disconoscimento della conformità delle copie all’originale fosse stata «decisa con motivazione coerente con orientamento costante e condivisibile (cfr. ex multis Cass. ord. n. 3540/2019; Cass sent. n. 24634/2021), avuto riguardo alla tardività e alla mancanza di specificità dell’eccezione (cfr. verbale di udienza del 19.2.2020 e nota difensiva autorizzata di parte ricorrente nel giudizio di primo grado)», in termini che non travalicano nel vizio di motivazione lamentato dal ricorrente.
4. A questo proposito è sufficiente rilevare che la motivazione della corte territoriale consente di comprendere le ragioni del rigetto della eccezione di disconoscimento (reiterata in appello), ancorandola ai dati processuali richiamati (verbale di udienza e note autorizzate); e che sotto il profilo del vizio lamentato dal ricorrente possono venire in considerazioni le sole considerazioni relative alla esistenza dell’apparato motivazionale, e non anche quelle afferenti la fondatezza delle ragioni esposte, fatto salvo il limite della manifesta illogicità, della radicale mancanza del nesso tra le premesse e le conclusioni.
5. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 420 c.p.c.», con riferimento alla ritenuta tardività del disconoscimento.
6. La censura è inammissibile perché priva di decisività.
La corte territoriale non si è infatti limitata a ritenere la tardività del disconoscimento, ma prima ancora ne ha affermato la mancanza di specificità, e dunque la sua inidoneità a produrre gli effetti previsti dall’art.2719 cod. civ., sulla base di una ratio decidendi concorrente che non è stata attaccata nei motivi di ricorso.
7. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, la valutazione della specificità e determinatezza del disconoscimento è riservata al giudice del merito, e non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (Cass. n. 18941/2024).
8. In particolare, costituisce orientamento costante di questa Corte l’affermazione secondo la quale, in tema di prova documentale, «l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096/2009; tra le recenti: Cass. n. 9533/2022); invero, il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836/2021 con la giurisprudenza ivi citata)» (da ultimo, Cass. n.11209/2026).
9. Sotto questo profilo il ricorrente non ha svolto alcuna censura, nel motivo in esame, e dunque per le ragioni sopra esposte esso deve essere dichiarato inammissibile.
10. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la «violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e 2719 c.c.», con riferimento alla efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia.
11. Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, ritenendo che il disconoscimento, a cagione della sua mancanza di specificità, fosse inidoneo a produrre l’effetto previsto dall’art.2719 cod. civ.
12. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la «violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995».
13. Con il quinto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la «violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 2943, 2944 c.c. e dell’art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995».
14. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè, con riferimento agli avvisi di addebito notificati il 9/5/2013 e l’11/3/2014, hanno per oggetto la efficacia interruttiva della prescrizione determinata dalla istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente.
15. Essi sono infondati perché la corte territoriale ─ nel ritenere la efficacia interruttiva della prescrizione della istanza di rateizzazione del debito previdenziale proposta dal debitore in sede amministrativa ─ non si è discostata dai costanti principi di questa Corte (da ultimo, Cass. n.10931/2026).
16. Con il sesto motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la «violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46».
17. Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha correttamente ritenuto che la rituale notifica degli avvisi di addebito, in uno con la mancanza proposizione di una tempestiva opposizione nei termini previsti dall’art.24 comma 5 d.lgs. n.46/1999, ha determinato la incontestabilità nel merito della pretesa creditoria fatta valere dall’istituto previdenziale.
18. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.
19. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di INPS, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.