Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 ottobre 2016, n. 20432

Lavoro agricolo - Omesso versamento dei contributi - Cartella esattoriale - Notifica

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 5.11.2008 - 17.9.2009 la Corte d'appello di Salerno ha accolto l'impugnazione della società Equitalia E.T.R. s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che aveva annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti di V.P. per l'importo di € 165.577,22 a titolo di omesso versamento di contributi per datori di lavoro agricolo e per lavoro autonomo agricolo, e per l'effetto ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta il 9/11/2005 dal P., riformando la decisione di primo grado.

La Corte territoriale ha spiegato che la cartella esattoriale era stata notificata il 12.1.2002, mentre l'opposizione era stata tardivamente proposta il 9/11/2005, ben oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione del titolo. Invero, secondo il giudice d'appello, la società Equitalia aveva depositato sin dal primo grado un tabulato dal quale risultava l'avvenuta notifica della cartella, arricchendo in seconde cure tale documentazione con atti dai quali si evinceva che la notifica si era perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il P. con quattro motivi.

Rimane solo intimata l'Equitalia Polis s.p.a., mentre per l’lnps, anche quale mandatario della S.C.C.I s.p.a., c'è delega al difensore in calce al ricorso notificato ed il medesimo è comparso all'udienza odierna.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Il ricorrente contesta la parte della sentenza in cui è affermato che risultavano essere stati eseguiti tutti e tre i passaggi previsti per la notifica di cui all'art. 140 c.p.c. della cartella esattoriale e a sostegno di tale censura il P. adduce quanto segue: a) il deposito della predetta cartella presso la Casa Comunale di Eboli era certificato per le date 11 e 12 gennaio 2002; b) non vi era attestazione circa l'affissione di avviso alla porta del destinatario; c) la copia della ricevuta di spedizione della raccomandata, inviata l'11/1/2002, relativa alla comunicazione dell’avvenuto deposito della cartella presso la Casa Comunale, attestava che la sua spedizione era stata effettuata all'indirizzo di via P., Nocera Inferiore e non a quello di C.F. di Eboli; dalla stessa copia non risultava che la raccomandata era stata spedita con avviso di ricevimento, né risultava dagli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata, né tantomeno il numero della raccomandata stessa. Inoltre, tutti i documenti non erano stati versati in atti in originale, bensì in copia fotostatica.

Quindi, aggiunge il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto trarre la conclusione che la notifica della raccomandata era avvenuta in luogo diverso da quello di residenza del destinatario, mentre la stessa non aveva nemmeno verificato se vi era corrispondenza del luogo e del comune di residenza, risultanti dalla correzione riportata sulla cartella, col luogo ed il comune di residenza al quale era stata spedita la raccomandata, nonostante che tale difformità fosse stata eccepita nella comparsa di costituzione e risposta all'atto d'appello proposto da Equltalia E.TR. s.p.a. In definitiva, secondo il ricorrente, la decisione del giudice d'appello si fondava sull'erroneo convincimento della regolarità della comunicazione di cui sopra, quando invece il documento prodotto attestava che l'evento si era verificato in maniera del tutto differente e contraria a quella ritenuta dal collegio giudicante.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto regolarmente adempiute le formalità di notifica previste da tale norma nonostante che la raccomandata fosse stata indirizzata in luogo diverso da quello di residenza del destinatario, noto al notificante, senza avviso di ricevimento e, comunque, senza che quest'ultimo risultasse dagli atti del giudizio.

In pratica il ricorrente ritiene che l'invio della raccomandata relativa alla comunicazione dell'avvenuto deposito della cartella presso la Casa Comunale di Eboli in luogo diverso da quello della sua residenza (via P. e non C.F.) e In un comune diverso da quello di residenza (Nocera Inferiore in luogo di Eboli) rendeva del tutto inesistente la comunicazione imposta dalla norma e comportava la violazione dell'art. 140 c.p.c.

3. Col terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto regolarmente adempiute le formalità di notifica previste da tale norma, nonostante la raccomandata fosse stata inviata senza il prescritto avviso di ricevimento. La ragione della violazione risiederebbe, secondo il ricorrente, nel fatto che in tale ipotesi non sarebbe possibile verificare se l'atto abbia raggiunto lo scopo previsto, vale a dire se la comunicazione sia stata effettivamente e legalmente resa nota al destinatario.

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile la prova documentale prodotta dall'appellante, rigettando sul punto l'eccezione sollevata dall'appellato con la comparsa di costituzione e risposta ed eludendo, in tal modo, il divieto di produzione di nuove prove in appello, pur risultando dagli atti che la loro formazione non era successiva al momento in cui si era già verificata la preclusione o la decadenza per difetto di iniziativa della parte.

Osserva la Corte che per ragioni di connessione i primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

In sostanza tali motivi sono incentrati sull'assunto difensivo per il quale, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la notifica della cartella esattoriale oggetto di causa era erronea perché effettuata in luogo diverso da quello di residenza del destinatario, sia in ordine all'indicazione dell'indirizzo che del Comune di appartenenza (via P. in Nocera Inferiore, anziché C.F. ad Eboli), senza che il ricorrente si preoccupi, tuttavia, di produrre la copia della ricevuta della spedizione della raccomandata, dalla quale emergerebbe la denunziata divergenza, o di indicare in quale parte di quale fascicolo un tale documento è contenuto. Egualmente, il ricorrente non si cura di produrre la documentazione del procedimento notificatorio dal quale risulterebbe la lamentata mancanza di attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso alla porta del destinatario, né di indicare in quale sede processuale e in quale parte del fascicolo la stessa è stata prodotta, il tutto in spregio al principio di autosufficienza che governa il giudizio di legittimità.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014) che "al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ."

In tal senso si è, altresì, statuito (Cass. Sez. 3, n. 8569 del 9/4/2013) che "in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame. (Nel caso di specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso che, richiamando atti e documenti del giudizio di merito, dei quali veniva lamentata la mancata o erronea valutazione, si limitava soltanto ad indicarli, senza riprodurli, neppure individuando in quale sede processuale fossero stati prodotti)."

Il carattere dirimente della rilevata inammissibilità dei primi tre motivi determina l'assorbimento dell'esame del quarto motivo di censura.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore dell'Inps. Non va adottata, invece, alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società Equitalia Polis s.p.a. che è rimasta solo intimata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbito il quarto. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Inps delle spese del presente giudizio nella misura di € 1.100,00, di cui € 1000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Polis s.p.a.