Prassi - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 22 maggio 2020, n. 998

Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 - D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Decreto c.d. Rilancio

 

Si informano gli Associati che, sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 (Suppl. Ordinario n. 21/L), è stato pubblicato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto c.d. Rilancio).

Il citato D.L. reca, tra l’altro, significative modifiche alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale prevista dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 2020 (Decreto c.d. Cura Italia) (NOTA 1) che assumono rilievo anche ai fini della "Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020", definita il 30 marzo u.s., alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra ABI, Confederazioni sindacali, Organizzazioni sindacali di settore e numerose Associazioni di rappresentanza datoriale (NOTA 2).

Al riguardo, si segnala che gli articoli da 68 a 71 del D.L. c.d. Rilancio hanno tra l’altro disposto una complessiva estensione da 9 a 18 settimane della durata massima dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal "Cura Italia" (cassa integrazione ordinaria, in deroga, prestazioni ordinarie erogate dal Fondo Integrazione Salariale e dai Fondi bilaterali) per causale "emergenza COVID-19" e stabilito che tali trattamenti potranno riguardare per 14 settimane i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per 4 settimane i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (NOTA 3).

Ciò posto, si ricorda che la Convenzione 30 marzo 2020 ha previsto che l’anticipazione sociale è disposta con apertura di credito per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore (NOTA 4) e da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale (punto 3, "Misura dell’anticipazione", primo comma).

Nella Convenzione è stato altresì stabilito che "tale anticipatone potrà essere oggetto di reiteratone in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integratone salariale ordinano e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020" (punto 3 cit., secondo comma).

Considerate le recenti, descritte, modifiche introdotte con il Decreto c.d. Rilancio, le banche potranno quindi valutare l’eventuale reiterazione dell’anticipazione, di cui al richiamato punto 3 della Convenzione 30 marzo 2020, su richiesta documentata del lavoratore a cui sia già stata riconosciuta per un precedente periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

La domanda dovrà contenere la durata prevista dell’ulteriore periodo di sospensione a zero ore, richiesta dal datore di lavoro ai sensi dei menzionati articoli da 68 a 71 del D.L. c.d. Rilancio, ai fini di determinare l’importo aggiuntivo da anticipare.

Si ricorda ad ogni modo che "l’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integratone salariale — che avrà effetto solutorio del debito maturato — (...)" (punto 3 cit., ultimo comma) e, ovviamente, che la reiterazione non è prevista nei confronti di chi già percepisce l’integrazione al reddito da parte dell’Istituto previdenziale. Al riguardo, è opportuno sottolineare che il D.L. c.d. Rilancio ha anche introdotto una nuova procedura volta a velocizzare il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione al reddito di cui ai citati artt. da 19 a 22 del D.L. c.d. Cura Italia (NOTA 5).

Resta fermo quant’altro previsto dalla Convenzione stessa, secondo le indicazioni tempo per tempo fornite in materia agli Associati (NOTA 6).

 

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Note:

1) II D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è stato convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27. Relativamente al provvedimento di conversione, v. la circolare ABI, serie Lavoro, n. 37 del 30 aprile 2020.

2) V. la lettera circolare ABI del 1° aprile 2020 (prot. DIG/000648).

3) In particolare, il Decreto c.d. Rilancio stabilisce che le 9 settimane dei trattamenti di integrazione al reddito previsti per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 dall’art. 19 del Decreto c.d. Cura Italia sono incrementate "di ulteriori 5 settimane net medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per i periodi decorrenti dal 1 ° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane" (v. art. 68 del Decreto c.d. Rilancio). Analoga disposizione è prevista per il trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del Decreto c.d. Cura Italia (v. art. 70 del Decreto c.d. Rilancio).

4) L’importo è dunque di circa € 155 per ciascuna settimana di sospensione a zero ore dell’attività lavorativa.

5) V., in particolare, gli artt. 22-quater e 22-quinquies del D.L. c.d. Cura Italia, introdotti dall’art. 71 del D.L. c.d. Rilancio.

6) V. le lettere circolari ABI del 9 aprile 2020 (prot. UCR/000696), 10 aprile 2020 (prot. UCR/USW/000701), 16 aprile 2020 (prot. DSL/UCR/USP/000727) e del 23 aprile 2020 (prot. DSL/UCR/USP/000789).