Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21330

IRAP - Medico esercente attività presso casa di cura privata - Compensi per prestazioni occasionali - Rimborso

 

In fatto e in diritto

 

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo contro la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di R.A., medico esercente l'attività presso una casa di cura privata, contro il silenzio rifiuto in tema di IRAP.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il ricorso, ammissibile in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali recentemente appianate dalle Sezioni Unite, né potendosi ritenere possibile evocare il giudicato esterno, risultando la debenza del tributo collegata ad emergenze fattuali diverse per ogni annualità, è manifestamente infondato. La censura dell’Agenzia si appunta specificamente sulla circostanza che l’esistenza di compensi a terzi dell'importo di circa euro 17.000,00 dovrebbe integrare comunque il requisito dell'autonoma organizzazione.

Ora, risulta dalla sentenza impugnata che i compensi a terzi sono stati considerati inidonei ad incidere sull’autonoma organizzazione del professionista perché destinati alle temporanee sostituzioni necessarie e di modesta entità e come tali non dotate del carattere della stabilità, ma invece inquadrabili nei compensi per prestazioni occasionali.

Orbene, tale accertamento di fatto operato dalla CTR, correlato al reddito dichiarato dal contribuente, non può essere censurato con il prospettato vizio di violazione di legge, posto che non ravvisa un error iuris nelle affermazioni del giudice di merito, essendosi questi allineato alla giurisprudenza di questa Corte, ribadita di recente anche a Sezioni Unite-sent. n. 9451/2016, per cui il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatore delle S U. di questa Corte.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.