Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26176

Tributi - Dazi doganali - Difformità tra merce importata e merce ordinata - Rinvio al mittente - Domanda di rimborso o sgravio - Accesso al regime agevolato - Onere di prova a carico del contribuente

 

Rilevato che

 

L'Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ne ha rigettato l'appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, di accoglimento del ricorso della contribuente avente ad oggetto l'atto di diniego di rinvio al mittente, emesso dall'Erario a fronte dell'intervenuta verifica di difformità nella composizione chimica della merce importata rispetto a quella dichiarata in bolletta;

Segnatamente, ancorché la contribuente avesse esposto di importare "funghi conservati in aceto", indicando la NC 20019050, (con aliquota daziaria del 12.50%), le analisi a campione conducevano a riclassificare la merce nella NC 20031030 (con aliquota daziaria al 14.90%), avuto riguardo al liquido di conservazione, contenente cloruro di sodio e anidride solforosa;

Sebbene con istanza del 9 luglio 2009, la contribuente chiedesse l'autorizzazione a rispedire all'estero la partita di merce, in ragione della non conformità della stessa alle pattuizioni convenute con l'esportatrice, la relativa istanza veniva disattesa dall'Ufficio, con provvedimento del 4 novembre 2009, nel quale si riteneva che la prova della non conformità in parola non fosse integrata dall'ordine n. 286/2009, recante una data (14.4.2009) successiva a quella dello sdoganamento (11.3.2009);

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che l'Agenzia delle Dogane fosse incorsa in errore, prendendo in considerazione - ai fini della valutazione di non conformità rispetto alle pattuizioni negoziali - un contratto diverso da quello relativo alla merce importata nel caso di specie;

La Commissione d'appello ha confermato la decisione di primo grado, aderendo alle conclusioni dei giudici di prime cure;

L'Agenzia ha affidato il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi;

La contribuente resiste con controricorso;

 

Considerato che

 

Con il primo motivo di ricorso, viene censurato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., un "error in procedendo", assumendo la ricorrente l'avvenuta "disapplicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonché dell'art. 111, comma 6, Cost.", per essersi la motivazione della sentenza d'appello risolta in una "mera adesione al convincimento espresso dai giudici di primo grado", senza che "alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame;

Con il secondo motivo, viene lamentata la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 238 Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92, avendo i giudici d'appello omesso di verificare il profilo della conformità difformità fra la merce importata e il relativo contratto d'acquisto;

Con il terzo motivo, viene contestata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, "ai sensi dell'art. 54, comma 3 del DL 22.6.2012, n. 83, conv. con mod. in L. 7.8.2012, n. 134", per avere la Commissione d'appello trascurato di motivare in ordine alla sussistenza dei requisiti legali necessari ai fini del reinvio della merce importata, ossia in punto di prova, a carico del contribuente, della difformità tra la merce medesima e quella prevista nel contratto d'acquisto;

Con il quarto motivo, viene contestata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere i giudici d'appello tralasciato di soffermarsi sulla sussistenza del requisito legale della difformità della merce importata rispetto al contratto d'acquisto;

La contribuente ha sollevato nel controricorso eccezione di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito della copia della sentenza d'appello, con la relazione di notificazione, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso medesimo è proposto (art. 369, comma 1, n. 2);

Detta eccezione va preliminarmente disattesa;

Invero, in base agli atti consta che la notifica del ricorso avveniva in data 8 novembre 2013, mentre la data di deposito del provvedimento impugnato - già notificato il 2 agosto 2013 - è quella del successivo 25 novembre, sicché il termine di in parola non era affatto spirato;

Le censure esposte in ricorso sono avvinte da connessione logica, tanto da postulare una trattazione unitaria;

Segnatamente, il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso denunciano il deficit motivazionale della pronuncia d'appello; il secondo attinge il profilo concernente la necessaria prova dei requisiti previsti dall'art. 238 Reg. CEE n. 2913/92 (c.d. codice doganale comunitario) ai fini dell'accesso al regime agevolativo ivi contemplato in ipotesi di difformità fra merce importata e merce oggetto di pattuizione contrattuale fra le parti;

I motivi esposti sono fondati e vanno accolti nei termini che seguono;

Nell'argomentare la propria decisione, la Commissione Tributaria Regionale si è limitata ad osservare che: "la motivazione della decisione dei primi giudici è condivisibile sotto il profilo giuridico, in quanto ha esaminato la questione ed ha argomentato in ordine ai motivi proposti nel ricorso presentato dalla contribuente in tale grado di giudizio" - "I motivi proposti dall'Agenzia nell'atto di appello appaiono privi di pregio e non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata"l'Agenzia non fa altro che insistere sulla pretesa tributaria, ma non prova il suo assunto con documentazione tale da inficiare la motivazione resa nella sentenza della Commissione di 1° grado"; "da un esame della sentenza di primo grado si evince l'iter logico seguito per arrivare ad accogliere il ricorso della contribuente ... e, pertanto, ritiene questo Collegio che le argomentazioni e le prove offerte dall'appellato, in quel grado di giudizio e nelle sue successive controdeduzioni, siano ampiamente ostative al riconoscimento della pretesa tributaria";

Con ogni evidenza, il percorso argomentativo del giudice d'appello non si confronta con il nucleo della controversia afferente alla sussistenza dei requisiti legali per il reinvio della merce importata al paese di provenienza, avuto riguardo alla difformità o meno tra la stessa e quella prevista nel contratto d'acquisto;

La motivazione resa dal collegio di merito si riassume, in effetti, in enunciati meramente assertivi, che espongono conclusioni disancorate dagli aspetti fattuali e giuridici investiti dalla controversia e si rivelano meramente adesive a quelle espresse in primo grado;

Del tutto pretermessa è l’indicazione degli elementi da cui il giudice d'appello trae il proprio convincimento, limitandosi il collegio a conformarsi all'avviso della Commissione di primo grado, senza dare contenuto concreto e contestualizzazione logica e cronologica agli aspetti che a tanto lo conducono; di tali aspetti fa difetto l'individuazione, prima ancora che la disamina logica e giuridica;

Mette in conto reiterare il condivisibile avviso, già espresso da questa Corte, secondo cui "è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lg. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo, non potendo ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame" (v. Cass. n. 12467 del 2014);

Questa Corte ha, del pari, osservato che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella specie del difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., n. 8850 del 2014);

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018; Cass., Sez. Un.., n. 8053 del 2014);

Dalla trama argomentativa astratta, esposta dal giudice del gravame di merito, rimangono, peraltro, avulse le questioni relative, da un lato, alla prova dei requisiti previsti dall'art. 238 Reg. CEE n. 2913/92 (c.d. codice doganale comunitario) per la fruizione del rimborso e dello sgravio ivi contemplati, dall'altro lato, alla distribuzione dei relativi oneri probatori: in effetti, ancorché l'incombenza di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al regime fiscale agevolativo invocato facesse capo alla contribuente, nel contesto della sentenza d'appello la Commissione sembra incongruamente adombrarne la spettanza all'Agenzia delle Dogane, nella misura in cui evidenzia che questa nell'insistere sulla pretesa tributaria ... non prova il suo assunto con documentazione tale da inficiare la motivazione resa nella sentenza della Commissione di 1 ° grado";

In tal guisa, si profila violato l'art. 238 codice doganale comunitario, richiamato nella rubrica del secondo motivo, proprio in virtù di un'errata distribuzione degli oneri probatori in ordine alla non conformità delle merci importate rispetto alle clausole del contratto in esecuzione del quale l'importazione oggetto di contestazione è avvenuta, posto che tale circostanza andava documentata proprio dalla contribuente;

Invero, la circostanza che l'Ufficio doganale, adducendo la posteriorità della data dell'ordine della merce importata rispetto alla data dello sdoganamento, avesse ritenuto indimostrata la difformità della merce medesima rispetto alle pattuizioni convenute con l'esportatore, quindi rigettando l'autorizzazione a rispedirla nel paese di provenienza, non esonerava certo la contribuente che invocava il beneficio di cui all'art. 238 anzidetto dal provare aliunde dinanzi al giudice tributario la circostanza essenziale della non conformità;

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto avuto riguardo a tutti i motivi che lo articolano; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.