Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1704

Tributi - Contenzioso tributario - Riunione di separati procedimenti pendenti - Connessione soggettiva e oggettiva - Unicità sostanziale della controversia

 

Rilevato che

 

- quanto al procedimento RG n. 22722/13, con sentenza n. 15/06/2013, depositata il 22 febbraio 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello proposto da L.G., titolare di ditta individuale, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore prò tempore, avverso la sentenza n. 79/06/2010 della Commissione tributaria provinciale di Venezia che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, ai fini Irpef, Irap e Iva, per gli anni 2002-2005, ricavi non contabilizzati in relazione alla compravendita "in nero" di ricariche e schede telefoniche;

- avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sedici motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate;

- quanto al procedimento RG n. 12982/15, con sentenza n. 1812/06/2014, depositata l'11 novembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore prò tempore, nei confronti di L.G., titolare di ditta individuale, avverso la sentenza n. 75/13/2013 della Commissione tributaria provinciale di Venezia che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli atti di annullamento parziale delle iscrizioni a ruolo emessi da E.P. s.p.a. per gli anni 2002-2005, a seguito della sentenza della CTP di Venezia n. 79/06/10 (confermata, in grado di appello, con una diversa motivazione, dalla sentenza della CTR del Veneto n. 15/6/2013) che aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti avverso i presupposti avvisi di accertamento, rideterminando il reddito imponibile in base a una minore percentuale di ricarico;

- la CTR accoglieva l'appello dichiarando l'inammissibilità del ricorso in primo grado attesa la non autonoma impugnabilità ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 della "comunicazione di sgravio delle cartelle di pagamento" non costituente atto di riscossione nei confronti del contribuente;

- avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate;

- quanto al procedimento RG n. 27195/16, con sentenza n. 471/24/2016, depositata il 6 aprile 2016, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore prò tempore, nei confronti di L.G., titolare di ditta individuale e di E.N. s.p.a., e rigettava l'appello incidentale di quest'ultimo avverso la sentenza n. 39/03/2015 della Commissione tributaria provinciale di Venezia che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, in relazione agli anni 2002-2004, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/92, a seguito di sentenza della CTP di Venezia n. 79/06/10 che aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti avverso i presupposti avvisi di accertamento, rideterminando il reddito imponibile in base a una minore percentuale di ricarico;

- avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a uri motivo, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate;

- in relazione al procedimento al procedimento RG n. 22722/13, il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con allegate quietanze dei relativi pagamenti di quanto dovuto secondo il piano rateale;

- il contribuente ha poi depositato, in data 3 dicembre 2020, "istanza di trattazione" ai sensi del comma 13 dell'art. 6 cit., chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, non avendo l'Ufficio notificato entro il 31 luglio 2020 i dinieghi delle definizioni con conseguente perfezionamento delle stesse;

- in prossimità dell'udienza camerale, l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, stante il perfezionamento della procedura di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016;

- in relazione al procedimento al procedimento RG n. 27195/16, l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo la Direzione provinciale di Venezia comunicato il perfezionamento della procedura di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016 ( allegando provvedimento di sgravio della cartella esattoriale);

- i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

 

Considerato che

 

- preliminarmente va accolta l'istanza del ricorrente di riunione dei procedimenti pendenti RG n. 12982/15 e RG n. 27195/16 a quello recante il n. RG n. 22722/13, stante la connessione soggettiva e oggettiva, attesa l'unicità sostanziale della controversia; invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie» (così Cass.,sez. un., n. 1521 del 23/01/2013);

- in relazione al procedimento RG n. 22722/13, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., stante il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado in ordine alla non debenza dell'Irap (primo motivo); la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.l. n. 98 del 2001, conv., con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, 16 della legge n. 289 del 2002, 21 octies e 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000, stante la validità delle domande di definizione delle liti fiscali minori pendenti proposte dal contribuente (secondo motivo); la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, per nullità degli avvisi di accertamento impugnati sottoscritti da impiegato privo di valida delega (terzo motivo); la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/92, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, 2697 e 2729 c.c. (quarto motivo); in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per motivazione insufficiente, illogica e incongruente in ordine alla valutazione della dichiarazione di terzi (quinto motivo); per motivazione omessa e omesso esame circa il significato e la valenza probatoria del database rinvenuto presso terzi (sesto e settimo motivo); in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., stante la mancanza della esposizione delle "ragioni di fatto e di diritto della decisione" in ordine alla valenza probatoria del database (ottavo motivo); in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2697, 2729, 2727 c.c., 39, comma 1, lett. c) e d) del d.P.R. n. 600/73, 24 e 111 Cost. ( nono motivo); in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per motivazione omessa e omesso esame circa il fatto che il contribuente non aveva conseguito alcun maggior ricavo da presunte e inesistenti cessioni "in nero" (decimo e undicesimo motivo); in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per motivazione omessa e omesso esame circa il fatto che il contribuente non aveva fornito argomenti di prova contraria all'ipotesi evasiva contestatagli (dodicesimo e tredicesimo motivo); in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 Cost. (quattordicesimo motivo); la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/73, 52, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, 33, comma 1, del d.P.R. n. 600/73 e 24 Cost. ( quindicesimo motivo); la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, e 7 della legge n. 212 del 2000, 42 del d.P.R. n. 600/73, 3 della legge n. 241/90, 24 Cost. (sedicesimo motivo);

- in relazione al procedimento RG n, 12982/15, con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all'eccezione sollevata dal contribuente di inammissibilità dell'appello ex art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, per difetto di specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza della CTP di Venezia n. 79/06/10 (rectius: n. 75/13/13);

- con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di violazione degli artt. 12 del d.P.R. n. 602/73 e 7 della legge n. 241/90 per non avere l'Agenzia delle entrate annullato interamente le prime iscrizioni a ruolo e avviato la procedura per l'emissione di nuovo ruolo "depurato" delle somme indebite; ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe comunque omesso di motivare, in violazione degli artt. 115 c.p.c.e 36 del d.lgs. n. 546/92, l'implicito rigetto della suddetta eccezione dedotta dal contribuente (pag. 18 del ricorso);

- con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibili i ricorsi di primo grado ritenendo i provvedimenti di annullamento parziale delle iscrizioni a ruolo atti non autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario, ancorché l'elencazione degli "atti impugnabili" contenuta nell'art. 19 cit., non escludesse l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero purché a contenuto impositivo (come, nella specie, dovevano ritenersi i provvedimenti di annullamento di iscrizione a ruolo costituenti, ad avviso del contribuente, rideterminazioni della pretesa originariamente formulata dall'Amministrazione con i presupposti avvisi di accertamento);

- con il quarto motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per insanabile difetto di motivazione nella parte in cui il giudice di appello aveva erroneamente interpretato la portata della sentenza n. 79/06/2010 ritenendola confermata, nella sostanza, dalla sentenza della CTR del Veneto n. 15/06/13; in particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR aveva: 1) fatto erroneamente riferimento alla sentenza della CTR del Veneto n. 15/6/13 nell'individuare la fonte dei provvedimenti di annullamento di iscrizione a ruolo, pur essendo stati questi ultimi emessi a seguito della sentenza della CTP di Venezia n. 79/06/10 che aveva disposto il ricalcolo del maggior reddito "applicando una percentuale di ricarico dell'1% sulla differenza tra ricavi e costi come quantificati nei singoli accertamenti"; 2) fatto riferimento alla sentenza della CTR del Veneto n. 15/6/13 che - anche a volerla individuare come fonte dei provvedimenti di annullamento di iscrizione a ruolo

- presentava una motivazione errata e contraddittoria, avendo nel dispositivo confermato la sentenza di primo grado e in motivazione ritenuto che la ridotta percentuale di ricarico dell'1% (che nella sentenza di primo grado n. 79/06/10 era stata calcolata sulla differenza tra ricavi e costi) dovesse essere applicata sull’importo degli acquisti "in nero"; 3) erroneamente qualificato i provvedimenti di annullamento di iscrizione a ruolo in questione come "atti esecutivi di sentenza passata in giudicato", ai sensi dell'art. 68, comma 3, del d.lgs. n. 546/92, ancorché la sentenza della CTR del Veneto n.15/06/13 fosse stata oggetto di tempestivo ricorso per cassazione;

- in relazione al procedimento RG n. 27195/16, con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per difetto insanabile di motivazione nella parte in cui il giudice di appello avrebbe erroneamente interpretato la portata della sentenza n. 79/06/2010 ritenendola confermata, nella sostanza, dalla sentenza della CTR del Veneto n. 15/06/13; in particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe 1) fatto erroneamente riferimento alla sentenza della CTR del Veneto n. 15/6/13 nell'individuare la fonte del provvedimento di iscrizione a ruolo, pur essendo stata la cartella di pagamento emessa a seguito della sentenza della CTP di Venezia n. 79/06/10 che aveva disposto il ricalcolo del maggior reddito "applicando una percentuale di ricarico dell'1% sulla differenza tra ricavi e costi come quantificati nei singoli accertamenti"; 2) fatto riferimento alla sentenza della CTR del Veneto n. 15/6/13 che

- anche a volerla individuare come fonte del provvedimento di iscrizione a ruolo - presentava una motivazione errata e contraddittoria, avendo nel dispositivo confermato la sentenza di primo grado e in motivazione ritenuto che la ridotta percentuale di ricarico dell'1% (che nella sentenza di primo grado n. 79/06/10 era stata calcolata "sulla differenza tra ricavi e costi") dovesse essere applicata sull'importo degli acquisti "in nero"; 3) erroneamente ritenuto che il provvedimento di iscrizione a ruolo fosse stato emesso "in esecuzione di sentenza passata in giudicato", anziché in adeguamento a quanto disposto dalla sentenza della CTP di Venezia n. 79/06/10 di annullamento parziale dei presupposti avvisi di accertamento, con riduzione della originaria pretesa impositiva;

- con riguardo al procedimento R.G. n. 22722/13, il contribuente - avendo già formulato istanza di sospensione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 - con memoria del 3 dicembre 2020, ha chiesto la fissazione dell'udienza, ai sensi del comma 13 dell'art. 6, affinché venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in considerazione della mancata notifica da parte dell'Agenzia, entro il termine del 31 luglio 2020, del diniego di definizione agevolata con conseguente perfezionamento della stessa;

- a sostegno di tali asserzioni, il ricorrente ha depositato, in allegato alla memoria contenente istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, copie delle domande, tempestivamente presentate il 30 maggio 2019, di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n. 848010600852/2008; n. 848010600854/2008; 848010600855/2008; 848010600856/2008 (con la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate), nonché del versamento, effettuato in data 27 maggio 2019, della prima rata di rispettivamente di euro 799,76, di euro 1.171,00, di euro 1.064,76, e di euro 984,60;

- in prossimità dell'udienza camerale, l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo, come da nota della Direzione Provinciale di Venezia del 17.7.2020, il contribuente provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della procedura di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016;

- in relazione al procedimento al procedimento RG n. 27195/16, in considerazione delle plurime domande presentate dal contribuente presso la Direzione provinciale di Venezia di definizione agevolata delle controversie sottese alla cartella oggetto del giudizio, residuando margini di incertezza in ordine alla estinzione del giudizio relativamente a tutti gli anni in contestazione, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per chiarimenti al riguardo;

- in relazione al procedimento RG 12982/15, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo affinché le parti forniscano chiarimenti in ordine agli effetti dello sgravio della cartella esattoriale (oggetto del ricorso n. RG 27195/16) sugli atti di annullamento (parziale) delle iscrizioni a ruolo (oggetto del ricorso n. RG 12982/15);

- in conclusione, previa riunione dei ricorsi, va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio RG n. 22722/13 mentre vanno rinviati a nuovo ruolo i giudizi n. RG n. 27195/16 e n. RG 12982/15 per le ragioni di cui sopra;

- in relazione al giudizio RG n. 22722/13, in considerazione dell'esito processuale, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità;

- la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560, 12/10/2018, n. 25485);

 

P.Q.M.

 

Riunisce al ricorso R.G. n. 22722/13 quelli RG n. 12982/15 e RG n. 27195/16;

- dichiara estinto, per cessazione della materia del contendere, il giudizio R.G. n. 22722/13; compensa tra le parti le spese dei giudizi di legittimità;

- in ordine ai procedimenti RG n. 27195/16 e RG 12982/15, rinvia le cause a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire chiarimenti rispettivamente in ordine alla estinzione del giudizio per tutti gli anni in contestazione nonché in ordine agli effetti dello sgravio della cartella esattoriale (oggetto del ricorso n. RG 27195/16) sugli atti di annullamento (parziale) delle iscrizioni a ruolo (oggetto del ricorso n. RG 12982/15);