Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 16 gennaio 2020, n. 7

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Certificazione corrispettivi attività spettacolistiche

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante è una società che opera nel settore sportivo; in particolare, si occupa della formazione, preparazione e gestione di [...] e della promozione ed organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica nel rispetto della normativa vigente e delle direttive [...].

L'attività si concretizza, in via principale, nella gestione dell'omonima [...] e nei principali tornei nazionali ed internazionali nonché nella gestione dell'attività sportiva di squadre impegnate nei campionati nazionali e nei tornei internazionali riservati agli atleti di età inferiore ai 18 anni.

Tale attività è ricompresa tra quelle elencate alla Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA) che, al punto n. 2, fa riferimento agli "spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono" alle quali si applica il regime IVA previsto dall'articolo 74-quater dello stesso decreto.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto "con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni".

Per l'emissione e la rendicontazione dei titoli di accesso l'istante si avvale dei servizi forniti dalla società [...] quale operatore specializzato nella progettazione e implementazione di sistemi software e hardware per la vendita di biglietti, prodotti e servizi e per la gestione degli accessi.

I titoli di accesso emessi in modalità cartacea o elettronica rispondono alle specifiche del decreto ministeriale 6 giugno 2005, recante "le modalità per l'emissione,distribuzione e vendita di titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 10.000 spettatori in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio", emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nonché del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2008, prot. n. 22799.

I proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso sono soggetti a specifiche regole di certificazione disposte per le attività spettacolistiche dall'articolo 74-quater del decreto IVA nonché dal decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.

Ciò rappresentato, l'istante chiede di conoscere se sia obbligato o meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

In sintesi, l'istante ritiene di poter essere esonerato dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le seguenti ragioni:

1. i proventi derivanti dalla attività di organizzazione di eventi sportivi non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in ragione della circostanza che le attività spettacolistiche non sono ricomprese fra le attività per le quali è previsto l'esonero dagli obblighi di fatturazione di cui all'articolo 22 del decreto IVA ma sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 74-quater del decreto IVA;

2. l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri creerebbe una duplicazione di dati, poiché, le medesime informazioni sono già inviate alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile;

3. le specifiche tecniche previste dal software per la trasmissione dei corrispettivi non appaiono idonee a contenere le informazioni minime che i titoli di accesso ad eventi dello spettacolo devono contenere al fine di considerali validamente emessi come previsto dall'articolo 74-quater del decreto IVA.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 dispone che, "A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.".

Gli specifici esoneri sono stati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019 (modificato con successivo decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019), che all'articolo 1 elenca le operazioni alle quali, "in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica".

Tra le operazioni ivi elencate non figurano quelle svolte dalla società istante.

Tuttavia, come già chiarito con le risposte ad interpello n. 506 e 535 pubblicate rispettivamente il 10 e 20 dicembre 2019 nell'apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, "i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127del 2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.".