REM per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021: le istruzioni dell'Inps

Con circolare del 14 aprile 2021, n. 61, l’Inps illustra i requisiti di accesso al Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del DL n. 41/2021.

Domanda
La domanda di Rem può essere presentata all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di Patronato.
La domanda medesima è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 2 (cioè percettori di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021), la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.

Requisiti
Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici.
Un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso.
Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del DPCM n. 159/2013 ed è riferito al mese di febbraio 2021.
Per il mese di febbraio 2021, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza.
La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1.
Per i soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in abitazione in locazione, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Tale incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non influisce sull’importo eventualmente spettante.

Incompatibilità
Il Rem non è compatibile con:
- le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- le prestazioni pensionistiche;
- i redditi da lavoro dipendente;
- il Reddito e la Pensione di cittadinanza;
- il Rem di cui all’articolo 12, comma 2, DL 41/2021.
Altresì il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità indicate nell’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021 previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rem di cui all’articolo 12, comma 2, DL 41/2021
Possono ottenere il Rem anche i richiedenti che, pur non avendo i requisiti previsti per il Rem di cui al comma 1, hanno terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 e sono in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Al fine del diritto al beneficio in trattazione, la NASpI e la DIS-COLL devono essere interamente godute e devono essere terminate (si fa riferimento al criterio di competenza temporale) all’interno del periodo 1° luglio 2020 - 28 febbraio 2021. Non soddisfa, pertanto, il requisito:
- chi è decaduto dal diritto alla prestazione prima del naturale termine della stessa;
- chi ha chiesto e ottenuto l’anticipazione in unica rata per l’avvio di lavoro autonomo o attività d'impresa.
Nel caso in cui la domanda venga presentata dal soggetto che abbia beneficiato di NASpI o DIS-COLL, è necessario indicare un IBAN intestato allo stesso richiedente.

Verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca
I dati relativi al possesso dei requisiti, comprese le dichiarazioni relative alle incompatibilità, autodichiarate in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, qualora accertata successivamente all’accoglimento della domanda, comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Con particolare riferimento al requisito relativo al patrimonio mobiliare, il decreto stabilisce che: "Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibile".
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare, l’Inps e l’Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.
Infine, laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.

Concessione del beneficio
In caso di accoglimento, il Rem previsto dall’articolo 12 (sia comma 1 che comma 2) è erogato per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021.
Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Il Rem verrà pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. nel caso in cui:
- l’Iban indicato in domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente;
- le coordinate bancarie sono formulate in modo errato.
Qualora nel medesimo nucleo, oltre al richiedente siano presenti più soggetti che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 12, comma 2, il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex percettori di indennità di disoccupazione del nucleo.
In tal caso, si procederà al versamento di quanto dovuto sull’IBAN dichiarato nel modello di domanda solo per quanto spettante al richiedente, mentre per le somme riferite agli altri componenti verranno date dettagliate istruzioni con uno specifico messaggio rivolto alle Strutture territoriali competenti.