Esente da Iva il Green Pass rilasciato ai pazienti assistiti a domicilio

Il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, attestanti l'avvenuta guarigione dal virus, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, è riconducibile nell'ambito applicativo dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 10, co. 1, D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia Entrate - risposta 15 settembre 2021, n. 591).

L'art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, a condizione che sussista congiuntamente sia il requisito oggettivo (ossia che trattasi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona), sia il requisito soggettivo (ossia che le prestazioni siano rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, secondo le disposizioni dello Stato).
In merito all'ambito oggettivo la Corte di Giustizia ha affermato che le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, benché ciò non debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa. I giudici unionali hanno precisato che anche nel caso in cui appaia che le persone che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere profilattico non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute, l'inclusione di tali prestazioni nella nozione di "prestazioni mediche" è conforme all'obiettivo di ridurre il costo delle spese sanitarie.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E ha precisato che l'applicazione del cit. art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia (cd. "Criterio dello scopo principale della prestazione").
Riguardo alla certificazione verde COVID-19 introdotta dall'art. 9, D.L. n. 52/2021, conv. con modif. dalla L. n. 87/2021, nelle prestazioni di rilascio da parte dei medici di medicina generale, conseguente all'avvenuta guarigione dall'infezione virale, è riscontrabile quella prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell'interessato o della collettività, necessaria per poter fruire del regime di esenzione da IVA. Pertanto, il green pass, attestante l'avvenuta guarigione dal virus, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, è riconducibile nell'ambito applicativo dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972.