Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 aprile 2026, n. 11462

Avvisi di accertamento - IVA - Imposte dirette - Attività ispettiva - Inerenza dei costi - Contraddittorio preventivo - Prova di resistenza - Onere della prova - Accoglimento

 

Fatti di causa

 

1. Il presente contenzioso trae origine dall'attività ispettiva nei confronti della società (...) Srl (hinc: la contribuente o la società contribuente), conclusa con la redazione del p.v.c. del 09/05/2013, cui è seguita l'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di due diversi avvisi di accertamento, aventi ad oggetto, da un lato, le riprese relative alle imposte dirette e, dall'altro lato, la ripresa in materia di IVA.

Quest'ultimo avviso - con il quale è stata recuperata l'IVA in conseguenza della contestazione della deduzione di componenti negativi del reddito ritenuti privi del requisito dell'inerenza - è stato impugnato dalla contribuente con ricorso proposto davanti alla Commissione tributaria regionale di Roma, che lo ha respinto con sentenza n. 5523/2017, confermata dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), n. 2616/2020 depositata in data 16/09/2020, che ha rigettato, a sua volta, l'appello proposto dal contribuente.

2. La CTR ha ritenuto, in particolare:

a) adeguatamente motivato l'avviso di accertamento;

b) non obbligatoria la preventiva instaurazione del contraddittorio;

c) irrilevante la durata oltre il termine di legge della verifica da cui è scaturito l'atto impositivo impugnato;

d) a carico del contribuente la prova degli oneri e dei costi.

3. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.

4. La parte intimata non si è costituita con controricorso, limitandosi a depositare memoria di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la sussistenza del giudicato esterno con riferimento alla sentenza n. 7643/9/2018 del 04/10/2018, depositata dalla CTR del Lazio in data 07/11/2018, che ha deciso per l'inerenza e deducibilità dei costi oggetto del recupero (anche) ai fini IVA - Violazione del principio del ne bis in idem, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

1.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente espone che, in data 01/03/2019, produceva memoria difensiva, unitamente a copia della sentenza n. 7643/9/2018 del 04/10/2018 depositata in data 07/11/2018, che accoglieva l'appello della società, riconoscendo l'inerenza dei costi ai fini dell'imposizione diretta.

La CTR, tuttavia, con la sentenza n. 2616/17/2020 ha rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che quest'ultima non avesse provato l'inerenza dei costi, con la conseguente conferma dell'indetraibilità dell'IVA.

Su tale punto la ricorrente invoca, tuttavia, l'operatività del giudicato esterno.

Riporta, quindi, a pag. 10 ss. il testo della sentenza n. 7643/2018 che ha ritenuto provata l'inerenza dei costi.

Ad avviso di parte ricorrente la sentenza della CTR passata in giudicato, quale antecedente logico e giuridico della ripresa a tassazione ai fini IVA, fa sì che venga meno il rilievo oggetto dell'atto impositivo impugnato.

1.2. Il motivo è infondato, dal momento che l'atto impugnato nel presente giudizio riguarda l'IVA, mentre il diverso giudizio definito con sentenza passata in giudicato riguardava le imposte dirette.

Come precisato anche recentemente da questa Corte (Cass., 29/12/2025, n. 34589) la sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta, ancorché fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di un'imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest'ultima imposta, essendosi formata mediante l'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo la sussunzione della fattispecie controversa (v. Cass. n. 8773/2008; Cass. n. 235/2014; Cass. n. 14597/2018; Cass. n. 33596/2019 in motivazione; Cass. n. 24416/2024).

2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo.

Normativa violata: legge n. 241 del 1990  e legge n. 212 del 2000, nonché i principi indicati da Cass., Sez. U, n. 24823 del 2015, in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c.

2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il contraddittorio non è necessario, disattendendo, in tal modo, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel 2015.

2.2. Nel caso di specie, sebbene l'articolazione della prova di resistenza fosse data proprio dal giudicato della stessa CTR sulle imposte dirette, non si è realizzato alcun contraddittorio con l'ufficio, che ha proceduto direttamente all'accertamento sulla base degli elementi raccolti.

2.3. Il motivo è infondato.

Emerge dalla sentenza impugnata, come riportato in narrativa, che l'avviso in questione, notificato il 19 novembre 2013, "trae origine dall'attività ispettiva...conclusasi con la redazione del p.v.c. del 9 maggio 2013"; né è dedotta la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni stabilito dall'art. 12, settimo comma, della L. n. 212 del 2000.

Trova, quindi, applicazione il consolidato principio espresso da questa Corte (vedi, fra le più recenti, Cass., 10/07/2025, n. 18967) secondo cui il rispetto del termine di sessanta giorni assorbe ogni questione relativa alla prova di resistenza: v., tra varie, Cass. 15/01/2019, n. 701 e Cass. 11/9/2019, n. 22644, secondo cui, appunto, "l'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 effettua, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio già operata dal legislatore, attraverso la previsione espressa di una nullità per mancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba la "prova di resistenza", sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordine a quelli non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione in merito alle conseguenze sanzionatorie)".

3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

3.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la CTR, nel respingere i motivi di appello prospettati dalla contribuente, ha esaurito la sua funzione in una serie di affermazioni didascaliche, come rilevabile nel testo della motivazione della sentenza impugnata.

Tali affermazioni sono inconciliabili con la valutazione dei fatti di causa che esaurisca il contemperamento doveroso delle posizioni opposte.

3.2. Il motivo è fondato limitatamente alla statuizione concernente oneri e costi deducibili, posto che quanto alla motivazione dell'avviso v'è esauriente richiamo alla circostanza che nell'avviso v'è riferimento al pvc del 9 maggio 2013 e, quanto alla durata della verifica, v'è la considerazione relativa alla natura ordinatoria del termine.

Resta assorbito, tenuto conto delle considerazioni riguardanti il secondo motivo, il profilo di censura concernente il contraddittorio.

Apodittica è, invece, la motivazione concernente la ripresa, che si esaurisce nell'affermazione che "...oneri e costi deducibili vanno provati con ricorre - recte, rigore - dal contribuente": la motivazione della sentenza - alla luce delle modifiche apportate all'art. 360, primo comma, c.p.c. non è conforme al minimo costituzionale (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., 03/03/2022, n. 7090).

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, mentre il primo e il secondo motivo sono respinti.

5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, in relazione al profilo del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e rigetta il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo del motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.