Azione del socio per rimborso del credito IVA di società estinta

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l’azione di rimborso del credito IVA spettante alla società, estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, può essere proposta da ciascun socio per la totalità del credito e non limitatamente alla propria quota di partecipazione (Sentenza 21 settembre 2020, n. 19641).

L'Agenzia delle Entrate aveva rigettato l'istanza di rimborso IVA presentata dal socio e liquidatore della società in data successiva alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Il socio ha impugnato il provvedimento di diniego, con pronuncia parzialmente favorevole dei giudici di tributari.
Secondo i giudici di merito, l’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese aveva determinato il subentro dei soci nei rapporti facenti capo alla stessa, sia nel lato attivo che passivo; tuttavia, avendo il socio agito in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.
In riforma della decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha affermato il diritto all’azione di rimborso per l’intero credito e non solo pro quota, accogliendo il ricorso proposto in qualità di ex socio e respingendo quello proposto in qualità di liquidatore.

I giudici della Suprema Corte hanno precisato che l'attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione e che, anche nel caso della diversa (e opposta) ipotesi della sopravvivenza di obbligazioni tributarie, l'eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione e non sulla mera qualità di liquidatore, sicché deve ritenersi non legittima l’azione di rimborso proposta in qualità di ex liquidatore una volta che sia intervenuta l’estinzione della società.

Diversamente, con riferimento alla posizione di socio, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, qualora all'estinzione della società (di persone o di capitali), conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, vanno distinte le ipotesi in cui l'ex socio agisca per debito o per un credito della società. Nel caso di un credito, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa. Di conseguenza, anche la relativa gestione segue il regime proprio di tale istituto, tra cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti.

Dunque, si afferma il principio secondo il quale il contribuente, nella qualità di ex socio, può legittimamente agire per ottenere il rimborso del credito IVA della società estinta, non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria, ma per l’intero importo del credito spettante.