Legislazione - ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA 22 marzo 2020, n. 15

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale

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(*) Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 25, sono prorogate e restano efficaci fino a tutto il 13 aprile 2020 le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Ordina:

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e nelle Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute.

2. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza.

3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Sono fatte salve le disposizioni emanate con Ordinanze del Presidente della Regione, relative ai alle misure di contenimento adottate nei singoli Comuni.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. La stessa potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

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Provvedimento pubblicato nel B.U. Regione Calabria 24 marzo 2020, n. 26.