Regione Sardegna: accordo quadro ammortizzatori sociali in deroga

27  MAR 2020 Sottoscritto, il 26/3/2020 tra Regione Sardegna e parti sociali, l’accordo sulle modalità applicative in Sardegna degli ammortizzatori sociali in deroga per affrontare l’emergenza sanitaria, economica e sociale causata dall’epidemia da Coronavirus Covid-19,

La Cassa integrazione in deroga può avere decorso a far data dal 23 febbraio e fino al 23 agosto, nel limite di una durata massima di nove settimane, salvo proroghe future.
Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) tutti i datori di lavoro del settore privato (a titolo esemplificativo: aziende industriali, artigiane, del terziario, comprese cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni), ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Le imprese tenute all’iscrizione ai Fondi di solidarietà di cui al D.lgs. n. 148/15, ivi comprese quelle artigiane di qualunque dimensione obbligate all’adesione al FSBA, debbono prioritariamente fare ricorso alle misure di sostegno dei suddetti Fondi. Esaurite le risorse dei suddetti Fondi, possono avere accesso alla CIGD per i dipendenti aventi diritto.

Possono essere beneficiari della CIGD anche i soci lavoratori di imprese cooperative nonché i dipendenti dei datori di lavoro appaltatori di opere e servizi, anche in caso di cambio d’appalto intervenuto dopo il 23/2/2020 relativamente agli addetti in continuità d’occupazione.
I datori di lavoro possono, altresì, accedervi per i lavoratori intermittenti o a chiamata, nei limiti delle giornate lavorative, previste e non effettuate, riscontrabili nel contratto di assunzione o, in alternativa, desunte comparativamente dalla prestazione mensile mediamente resa nell’anno o nel minor periodo di anzianità aziendale precedente l’avvio della sospensione; nonché per i lavoratori a termine in forza al 23 febbraio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro sottostante, prorogabile nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato attivato per sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto dei quali perduri l’assenza.
Posso essere beneficiari del trattamento di CIGD anche gli operai agricoli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020 con riferimento alle ore o giornate effettuate in media nei 12 mesi o nel minor periodo d’impiego dell’anno precedente e tenuto conto della settimana lavorativa prestata in regime di cinque o di sei giornate.
Possono altresì beneficiarne gli addetti alla pesca marittima o in acque interne e lagunari, se assunti, imbarcati a qualsiasi titolo e/o iscritti nel ruolino d’equipaggio o comunque impiegati anche senza l’uso di natanti alla data del 23 febbrai,  i lavoratori somministrati e i lavoratori a orario ridotto, anche in regime di parttime verticale rispetto alla sosta contrattualmente prevista, qualora questo venisse sospeso o ulteriormente limitato, in misura proporzionata alla prestazione.
I datori di lavoro possono accedere al trattamento CIGD anche per gli apprendisti, purché tale trattamento sia esteso anche ad altri dipendenti, a meno che non siano presenti solo apprendisti.
Per tutti i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e oneri accessori, per quelli agricoli le ore o giornate di trattamento integrativo in deroga sono computate quale lavoro effettivo ai fini del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola
Possono presentare domanda i datori di lavoro che non possano usufruire degli altri strumenti ordinari previsti nel D. Lgs n. 148/15 o che ne abbiano esaurito il relativo plafond in materia di sospensione o riduzione d’orario, ivi compresi i datori di lavoro che abbiano esaurito le prestazioni di sostegno al reddito garantite dai Fondi bilaterali di comparto, anche nell’ipotesi di esaurimento delle risorse del relativo Fondo.
L’accesso è rivolto ai lavoratori subordinati, in qualsiasi forma contrattuale, qualificati come Operai, Impiegati, Quadri e Apprendisti, già in forza al 23/2/2020, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento.
I datori di lavoro presentano la domanda non oltre 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. I datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno allegare alla domanda l’accordo sottoscritto, anche telematicamente, con le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale mentre per i datori di lavoro che occupano sino a 5 dipendenti non è obbligatoria la sottoscrizione di apposito accordo sindacale.
La Regione istituirà le misure a favore di tutti i lavoratori dei settori non contemplati con le stesse condizioni di intensità economica e durata previste dalle citate normative. Inoltre, la stessa, istituirà per le lavoratrici e lavoratori domestici che abbiano avuto sospesa senza retribuzione la propria prestazione, un contributo una tantum a domanda individuale nella misura di 600 euro, proporzionalmente ridotti in base alle ore di lavoro previste contrattualmente e da essi non prestate nel mese di marzo, con ragguaglio a una misura intera in questo caso convenzionalmente rapportata ad un orario standard di 40 ore settimanali.