Domande di invalidità civile: semplificazione della modalità di scelta del pagamento

Con messaggio del 22 ottobre 2020, n. 3843, l’Inps rende noto che è stata predisposta un’ulteriore funzionalità nella fase di compilazione della domanda di invalidità civile, che fa seguito ai precedenti interventi di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi.

Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile, che hanno già interessato i cittadini non più in età lavorativa, l’Inps, con messaggio n. 4601/2019, aveva chiarito che, l’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda. Per tale motivo, la procedura di acquisizione online a disposizione dei Patronati verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, la sussistenza del requisito anagrafico. Per consentire la verifica, nel primo pannello della "Compilazione online delle domande", deve essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente. Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in più pannelli. Alcuni pannelli sono finalizzati all’avvio dell’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento), altri sono funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica, in quanto consentono di acquisire i seguenti dati:
- dati dell’eventuale ricovero;
- dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa;
- dati reddituali;
- modalità di pagamento;
- delega alla riscossione di un terzo <quadro G>;
- delega in favore delle associazioni <quadro H>.
È prevista, inoltre, una sezione "Allegati" per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla domanda acquisita.
Ciò premesso, con il messaggio in argomento l’Inps rende noto che è stata predisposta un’ulteriore funzionalità nella fase di compilazione della domanda di invalidità civile, che fa seguito ai precedenti interventi di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi. In particolare, nelle schermate relative all’inserimento dei dati utili per la fase concessoria (Quadro F), il richiedente non è più obbligato a inserire il codice IBAN o la specifica modalità di pagamento, se già riceve dall’Inps una prestazione economica di tipo pensionistico.
La procedura, infatti, laddove individua altre prestazioni pensionistiche in pagamento, propone automaticamente le medesime modalità di pagamento senza necessità di inserire o acquisire ulteriori dati.
L’utente ha comunque la possibilità di modificare la modalità di pagamento esposta, ad esempio modificando il codice IBAN rilevato dalla procedura o di scegliere un’altra modalità di pagamento. A tal fine si evidenzia che, per importi superiori ai 1.000 euro, la corresponsione del beneficio può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio, carte di pagamento).
Diversamente, se la procedura non rileva altre prestazioni pensionistiche attive in pagamento, l’utente è obbligato ad inserire un codice IBAN valido o a scegliere una diversa modalità di pagamento sulla quale verranno effettuati gli accrediti dell’eventuale prestazione di invalidità civile.