Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 luglio 2017, n. 18852

Lavoro - Dipendenti INPS - Dirigenti superiori - Parametrazione del trattamento economico

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 6 giugno 2011 la Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello di E.C. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe - all'epoca tutti dipendenti dell'INPS inquadrati nel ruolo ad esaurimento - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12484/2007 che, a sua volta, aveva respinto le domande dei ricorrenti volte ad ottenere la parametrazione del trattamento economico ai 4/5 di quello spettante ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti per il periodo successivo al 1° luglio 1998 e, per il periodo precedente, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che avverso tale sentenza tre degli originari ricorrenti, indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INPS con controricorso, illustrato da memoria.

 

Considerato

 

che, con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per erronea interpretazione e correlazione tra l'art. 61 e l'art. 133 della legge n. 312 del 1980, censurandosi la statuizione della Corte d'appello secondo cui sarebbe del tutto legittimo il comportamento dell'INPS consistito nella commisurazione dello stipendio dei ricorrenti al trattamento economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione dello Stato ad esclusione della indennità di funzione che "all'epoca non veniva percepita da questi funzionari", in quanto l'art. 15, comma 1, va integrato con l'art. 133, per l'aspetto relativo alla parametrazione dell'indennità di funzione dovuta al dirigente;

che, con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo alla statuizione secondo cui il personale in questione non era inquadrabile nell'area dirigenziale nonché in riferimento alla ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale relativa al trattamento economico;

che ritiene il Collegio che i due motivi del ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - non meritino accoglimento, dandosi continuità al consolidato indirizzo, secondo cui in materia di trattamento economico del personale del cosiddetto parastato, la disposizione della L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 1, estendendo "ad personam" ai funzionari direttivi il trattamento degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui al D.P.R. n. 748 del 1972, art. 61, ha sancito una equipollenza di tipo stipendiale, non comprensiva dell'indennità di funzione, atteso che l'art. 61 cit. ha determinato unicamente lo stipendio annuo lordo delle qualifiche richiamate e che la L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, ha rimesso alla contrattazione articolata l'individuazione delle posizioni funzionali di particolare rilievo cui è correlata l'erogazione dell'indennità di funzione (vedi, per tutte: Cass. 24/11/2015, n. 23960, riguardante una controversia analoga alla presente);

che, infatti, la L. n. 88 del 1989, art. 15 stabilisce una estensione "ad personam" del trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato, così come individuato dal D.P.R. n. 748 del 1972, art. 61 che regola il "trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento", mediante assegnazione di un determinato livello stipendiale, rapportato a quello della dirigenza ("in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica"), con il mantenimento della qualifica e della anzianità possedute;

che, pertanto, il rinvio normativo deve essere inteso nel senso che il legislatore del 1989 non ha attribuito al personale interessato qualifiche formali, ma ha soltanto voluto indicare il trattamento economico da prendere a parametro al fine di assicurare un'adeguata rivalutazione retributiva a quei dipendenti che possedevano determinate qualifiche nell'ordinamento precedente;

che, quindi, l'estensione "ad personam" del trattamento degli ispettori generali e dei direttori di divisione dello Stato al personale di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 1, ha come effetto solo la commisurazione dello stipendio annuo lordo di detto personale allo stipendio annuo lordo del primo dirigente dello Stato, non implicando, invece, l'attribuzione, nelle stesse percentuali, della indennità di funzione spettante al dirigente, anche perché, con il comma 2, citato art. 15, la spettanza della indennità di funzione al personale della ex carriera direttiva dell'INPS (e degli altri enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70) è stata oggetto d'autonoma e specifica disciplina;

che le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, euro 4500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.