Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 settembre 2016, n. 18492
Tributi - ICI - Concessionaria di un complesso di posti barca - Classamento e attribuzione della rendita
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro accertava in capo alla società A.T. S.p.A., concessionaria di un complesso di posti barca, il mancato versamento dell'Ici per l'anno 2002 e la mancata presentazione della relativa dichiarazione.
La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine dolendosi, tra l'altro, del fatto che l'atto di attribuzione della rendita datato 25 giugno 2003 non le era mai stato notificato e contestando la misura della rendita attribuita. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, afferente il classamento, proposto nei confronti dell'Agenzia del territorio e respingeva quello proposto nei confronti del Comune. Proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in parziale riforma della sentenza, che confermava nel resto, determinava il classamento degli immobili nella categoria D/8, confermando i valori unitari fissati dall'Agenzia del territorio nonché la rendita catastale.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente svolgendo quattro motivi. Si sono costituiti in giudizio con distinti controricorsi il Comune di Lignano Sabbiadoro, che ha altresì formulato un motivo di ricorso incidentale condizionato, e l'Agenzia delle entrate, quale successore dell'Agenzia del territorio.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 74, comma 1, della legge numero 342 del 2000, all'articolo 3 del decreto-legge numero 504 del 1992, all'articolo 2 del decreto legislativo numero 546 del 1992, all'articolo 6, comma 1, della legge 203 del 2000.
Sostiene la ricorrente di aver presentato richiesta di accatastamento in data 28 giugno 2002 proponendo la categoria catastale E/9 e di non aver ottenuto il provvedimento richiesto nel previsto termine di un anno sicché la categoria catastale avrebbe dovuto intendersi stabilita in quella proposta E/9. In data 25 giugno 2003 l'Agenzia del territorio aveva attribuito all'immobile la categoria D/9 ed aveva notificato il provvedimento all'intestatario della partita catastale, ovvero il Demanio pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile e non alla ricorrente benché essa, in qualità di concessionaria, fosse tenuta al pagamento dell'imposta. Ciò posto, considerato che l'efficacia dell'attribuzione catastale interveniva solo a seguito della notifica del provvedimento stesso da parte dell'Agenzia del territorio, dalla mancata notifica al possessore derivava la non debenza dell'imposta poiché dalla norma di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 342/2000, anche tenuto conto della circolare del Ministero delle Finanze numero 4 del 13 marzo 2001, era dato evincere che la notifica dell'attribuzione della rendita catastale doveva essere effettuata anche nei confronti del possessore dell'immobile e non solo nei confronti dell'intestatario della partita catastale.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 74, comma 1, della legge 342 del 2000, all'articolo 3 del decreto legge 504 del 1992, all'articolo 2 del decreto legislativo 546 del 1992, all'articolo 6, comma 1 della legge 212/2000. Sostiene la ricorrente che, avendo presentato la dichiarazione contenente proposta di attribuzione della rendita a norma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 701/1994 ed avendo avuto l'Agenzia del territorio facoltà di rettificare la rendita entro un anno, cosa che non era avvenuta, fino alla notifica della rettifica da parte dell'Ufficio della rendita attribuita, si doveva ritenere che gli immobili fossero esenti da lei in quanto accatastati nella categoria E/9. Peraltro si trattava di area di pubblica utilità cui avrebbe dovuto essere attribuita alla categoria catastale E/9. Ne consegue che ha errato la CTR nel ritenere che, a norma dell'articolo 74, comma 1 della legge 342/2000, all'attribuzione della rendita da parte dell'Agenzia del territorio dovesse essere attribuita efficacia retroattiva.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 74, commi 2 e 3, della legge 342/2000 e nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ.. Si duole la ricorrente del fatto che la CTR non ha censurato la sentenza della CTP in merito alla validità della richiesta di imposte per periodi antecedenti alla notifica della rendita catastale.
6. Con il quarto motivo deduce omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., e violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 112 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che la CTR ha omesso di motivare in ordine alla non debenza del tributo relativamente all'area di metri quadrati 44.556 che costituiva specchio acqueo distinto dai posti barca e che non doveva, quindi, essere considerata ai fini catastali. Ciò in quanto lo specchio acqueo non può considerarsi bene immobile secondo la definizione del codice civile né può essere censito in catasto sicché non può essergli attribuita una rendita catastale, così come per quanto concerne lo specchio d'acqua relativo al singolo posto barca.
7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, il Comune di Lignano Sabbiadoro deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 21, comma 1, del d. Igs. 546/1992 ed all'art. 12, comma 2, del d. Igs. 218/97 per non aver la CTR pronunciato in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado derivante da tardività.
7. Osserva la corte che il primo ed il secondo motivo di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica.
Ora, la rendita risulta essere stata notificata in data 24.7.2003 al Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile, unico soggetto per il quale è prevista la notifica dall'art. 74, comma 1, della legge 342 del 2000, essendone escluso il concessionario, il quale è unicamente tenuto a pagare l'imposta a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92. In ogni caso l'attribuzione della rendita effettuata nel 2003 non può incidere sull'assoggettamento ad Ici per l'anno 2002, posto che l'immobile fino ad allora era privo di rendita e la concessionaria era tenuta al pagamento dell'imposta, a norma dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 504/92 vigente ratione temporis, commisurandola alla rendita dei fabbricati similari. Pertanto la questione della retroattività dell'attribuzione della rendita non rileva.
Invero l'art. 74, comma 1, della legge 342/2000 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita (nel caso che occupa il Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile) ma da ciò deriva che non può essere richiesto al contribuente di pagare per il periodo pregresso un'imposta maggiore di quella versata in via provvisoria. Infine va rilevato che l'odierna ricorrente non era legittimata ad inoltrare la proposta di attribuzione della categoria E/9 secondo l'art. 1 del D.M. n. 701 del 1994 posto che, a norma dell'art. 1, comma 2, del D.M. citato, le dichiarazioni di cui al primo comma debbono essere sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reati sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici, mentre la concessionaria è detentrice qualificata. Ne deriva che la contribuente non poteva giovarsi, al fine di ritenere provvisoriamente assegnata la categoria E/9, del silenzio serbato dall'Amministrazione nei dodici mesi successivi alla proposizione dell'istanza.
7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto con esso si censura il contenuto della sentenza di primo grado, laddove la motivazione della sentenza della CTR ha sostituito quella della CTP.
8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc civ. laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011). Peraltro il motivo sarebbe comunque infondato, tenuto conto che la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale si intende dare continuità, secondo cui nel calcolo del valore catastale di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente, ai sensi degli artt. 1 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. con mod., dalla I. n. 1249 del 1939, in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale (Cass. n. 7868 del 20/04/2016).
9. Il motivo di ricorso incidentale, con cui la contribuente deduce nullità della sentenza , è inammissibile per difetto di interesse, posto che la controricorrente ha svolto censure con riguardo ad una questione che non è stata esaminata dal giudice di merito. E' stato, invero, affermato dalla Corte di legittimità (Sentenza n. 4787 del 28/02/2007) che presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, in quanto la dichiarazione di assorbimento, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale, comporta un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l’ammissibilità, che deve essere accertata dalla corte di cassazione indipendentemente dalla proposizione di una eccezione "ad hoc". Pertanto, il ricorso incidentale condizionato, nel caso di rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, e non assorbito, qualora con il medesimo la parte vittoriosa sollevi censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì abbiano ad oggetto questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
Il ricorso principale va, dunque, rigettato ed il ricorso incidentale svolto dal Comune di Lignano Sabbiadoro va dichiarato inammissibile. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente in ragione della prevalente soccobenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Lignano Sabbiadoro ed all'Agenzia delle Entrate le spese processuali che liquida in euro 5.000 per ciascuna parte, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.