Assegno ordinario del FIS, la verifica del requisito occupazionale in caso di prima richiesta

Ai fini dell’accesso all’assegno ordinario del FIS con causale COVID-19 per periodi dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (L. n. 178/2020), per le domande proposte da datori di lavoro che non abbiano precedentemente richiesto l’assegno ai sensi delle discipline del D.L. Agosto e del D.L. Ristori, la condizione di avere una media superiore ai 5 addetti va verificata con riguardo al semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. Diversamente, è possibile tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda (Inps, messaggio 23 febbraio 2021, n. 769)

A seguito del rilascio delle prime istruzioni per la gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), con riferimento alle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono tale requisito, è stato specificato che l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
Al riguardo, tuttavia, detta condizione si applica esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) e dal D.L. 8 ottobre 2020, n. 137 (D.L. Ristori).
Diversamente, ai fini della presentazione delle istanze di assegno ordinario per periodi dal 1° gennaio 2021, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, è possibile tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.
In ogni caso, è possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.