Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 febbraio 2021, n. 6904

Dissequestro avente ad oggetto immobile ed intera area dove è avvenuto l'infortunio mortale - Sequestro probatorio - Sussistenza della relazione tra il mantenimento del sequestro e il reato oggetto di indagine

 

Ritenuto in fatto

 

1. Il GIP del Tribunale di Cassino in data 30.09.2020 ha rigettato l’istanza di dissequestro avanzata da M.C. avente ad oggetto l’immobile sito in via M. in Agro di Pedimonte San Germano e l’intera area su cui insiste delimitata da muro di recinzione.

Ha motivato la necessità di mantenere il sequestro probatorio dell'area dove è avvenuto l'infortunio mortale di D.P. per permettere al Giudice del dibattimento di fare le proprie valutazioni in sede di istruttoria dibattimentale e ritenendo pienamente condivisibili le argomentazioni poste a base del parere contrario del Pubblico Ministero.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'indagato articolando il seguente motivo relativo al vizio per violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta che è stato disposto il sequestro probatorio di un'intera proprietà privata mentre sarebbe stato sufficiente ai fini probatori delimitare l'area su cui insiste il macchinario di lavoro connesso al verificarsi dell'infortunio; in ogni caso manca la motivazione circa la sussistenza della relazione tra il mantenimento del sequestro e il reato oggetto di indagine; in via subordinata chiede la revoca della misura cautelare reale per decorrenza dei termini di durata delle indagini preliminari.

3. Il Procuratore generale in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Si lamenta violazione di legge in relazione alla incongrua, incompleta e contraddittoria motivazione del provvedimento di rigetto, poiché il sequestro probatorio dell'intera area interessata all'infortunio non ha concreta attinenza alle esigenze probatorie in una situazione processuale in cui è stato già disposto il rinvio a giudizio e sono scaduti termini per il compimento delle indagini.

Appare dirimente la circostanza che la richiesta di dissequestro abbia ad oggetto anche l'area non interessata all'infortunio, ossia l'area di pertinenza dell'immobile e individuabile come l'intera proprietà immobiliare delimitata dal muro di recinzione, ferma restando l'esigenza di mantenere il sequestro su quella porzione della proprietà sulla quale insistevano il cantiere nel quale è posto il macchinario utilizzato dal dipendente infortunato e la zona di scavo.

A fronte della richiesta motivata da parte dell'imputato il provvedimento del G.i.p. appare del tutto carente e illogico laddove si riferisce in maniera generica all’area interessata all'infortunio mortale" e ad esigenze probatorie del giudice del dibattimento che risulterebbero compromesse qualora si disponesse il dissequestro, senza vagliare in alcun modo l'assoluta indifferenza alle medesime esigenze probatorie della vasta area di proprietà, oltretutto in concomitanza con il rinvio a giudizio.

Non si vede, infatti, come, anche volendo salvaguardare possibili esigenze di integrazione probatoria in sede dibattimentale, possa essere ritenuto necessario il fermo a tempo indeterminato di tutta la proprietà (immobile non ultimato, senza infissi e bisognevole di manutenzione), in minima parte interessata alla ricostruzione delle cause del sinistro mortale, evidentemente dato per accertato nei suoi elementi costitutivi così da rendere necessaria la verifica dibattimentale.

1.2. Invero, si è ripetutamente sostenuto (cfr., Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711; Sez. 2, n. 29 del 16/11/2016 Cc. (dep. 02/01/2017) Rv. 268835 - 01) che non esiste la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus (rispetto al sequestro probatorio, preventivo e conservativo) suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all'apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali.

Corollario di tale principio è che se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova, debbono essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 cod. proc. pen., in funzione cioè dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore.

D'altra parte, che l'apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l'accertamento dei fatti, oltre che dalla comune esperienza dettata dalla varietà delle vicende processuali, emerge inequivocamente dalla lettura coordinata della norma del primo comma dell'art. 253 cod. proc. pen. con quella del primo comma dell'art. 262 cod. proc. pen., la quale, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle "cose sequestrate" a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova": si riconosce così, per evidenti ragioni di economia processuale, che, perché trovi legittima giustificazione l'esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene.

1.3. Il Collegio rileva come nella fattispecie, il provvedimento impugnato di sequestro dell'immobile e dell'area circostante non rivela alcuna specifica finalità probatoria per l'accertamento dei fatti reato né, tantomeno, indica sulla base di quali elementi si renda necessario il mantenimento del vincolo in parola in vista del dibattimento, di qui l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di Cassino per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cassino.