Metalmeccanica - Artigianato Veneto: Welfare aziendale su base contrattuale

 

Entro la fine di Marzo 2021 il contratto regionale della metalmeccanica artigianato del Veneto prevede l'assegnazione Welfare aziendale su base contrattuale

 

Il CIRL sottoscritto il 1/7/2020 ha prevista la messa a disposizione dì strumenti di welfare aziendale del valore di:
- 80,00 € per operai, Impiegati, quadri (10,00 € mensili) ;
- 64,00 € per apprendisti professionalizzanti (8,00 € mensili).
Per i lavoratori a tempo parziale il cui orario di lavoro concordato è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione il valore spettante è convenzionalmente il seguente :
- 40,00 € per operai, impiegati, quadri (5 € mensili)
- 32,00 € per apprendisti professionalizzanti (4 € mensili).
Per I lavoratori il cui orario di lavoro a parttime concordato è nel mese di maturazione superiore al 50% spettano i valori totali
Per i lavoratori assunti con contratto intermittente la quota sarà,dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario di lavoro in ragione della prestazione effettivamente svolta in ciascun mese del periodo di riferimento, utilizzando il medesimo criterio del part time di cui sopra.
Hanno diritto agli strumenti di welfare aziendale i lavoratori in forza all’1/7/2020 in proporzione all'attività effettivamente

svolta nel periodo di riferimento di otto mesi dall'1/7/2020 e fino al 28/2/2021.
Ai fini della maturazione della quota mensile spettante rileva il superamento della metà dei giorni lavorabili In ciascun mese del periodo.
Una giornata s'intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), quelle per Infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda, quelle per esercizio di permessi retribuiti per assemblee e per l'esercizio di cariche sindacali.
L'assegnazione avverrà entro la fine di Marzo 2021 e spetterà in base al maturato anche caso di cessazione anticipata del rapporto.
Gli importi di welfare aziendale qui stabiliti sono comprensivi altresì di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita dì origine legale e contrattuale e non costituiscono base di computo del trattamento dì fine rapporto, in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'art. 2.120 del codice civile.
Sono privilegiate le soluzioni welfare di cui all'art. 51 del TUIR (DPR N. 917/1986 e s.m.i) comma 3 del medesimo articolo.