Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 17 giugno 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»

 

Capo I

Parte generale

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)» per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o riconosciute come equivalenti; (1)

d) «test molecolare»: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute, di cui all'art. 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; (2)

e) «test antigenico rapido»: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; (3)

f) «interoperabilità»: capacità dei sistemi di verifica di uno Stato membro di utilizzare i dati codificati da un altro Stato membro;

g) «codice a barre interoperabile/bidimensionale»: strumento per memorizzare e rappresentare dati in un formato visivo leggibile meccanicamente, che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19;

h) «Gateway europeo»: architettura di interoperabilità europea, gestita dalla Commissione europea, mediante la quale possono essere verificate tutte le firme dei certificati europei digitali COVID, emessi dagli Stati membri;

i) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

j) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

k) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

l) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze;

m) «AVN»: Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, e integrata, per le vaccinazioni del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi dei vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento;

n) «dati di contatto»: numero di telefonia mobile e/o indirizzo di posta elettronica fornito dall'assistito e utilizzato esclusivamente per consentire l'invio di un codice univoco per l'acquisizione della certificazione verde COVID-19, nonché per la notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni verdi COVID-19, già rilasciate e in corso di validità;

o) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti: «qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di posseduto», come una smart card oppure un token crittografico; «qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona» come un'impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con appositi sensori (sistemi biometrici);

p) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi;

q) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfa i requisiti previsti all'art. 36 del regolamento UE 2014/910;

r) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

s) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

t) «USMAF»: gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;

u) «assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria;

v) «assistito SASN»: il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e aeronaviganti;

w) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN;

x) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata o accreditata con il SSN;

y) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle certificazioni verdi COVID-19;

z) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni verdi COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;

aa) «App Immuni»: applicazione mobile per il contact tracing digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

bb) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

cc) "pacchetto di sviluppo per applicazioni": un insieme di strumenti per lo sviluppo e la documentazione di software (Software Development Kit - SDK); (4)

dd) "libreria software": un insieme di funzioni e strutture dati predefinite e predisposte per essere utilizzate in un programma software. (4)

ee) strutture che ospitano persone in situazione di fragilità: strutture che prevedono il soggiorno o il pernotto di soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria; (5)

ff) Ordini degli esercenti le professioni sanitarie: gli enti pubblici previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018, nonché gli enti di cui all'art. 5 della legge n. 56 del 1989; (5)

gg) Federazioni nazionali: le Federazioni nazionali degli Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti, dei veterinari, dei chimici e dei fisici, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, delle professioni infermieristiche, dei biologi, degli psicologi e dei collegi delle ostetriche. (5)

hh) "operatori di interesse sanitario": il personale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. (6)

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(3) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:

a) la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC;

b) le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;

c) i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;

d) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse;

e) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;

f) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;

g) le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19;

h) i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni;

i) i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini dell'emissione e della verifica delle certificazioni;

j) le misure per assicurare la protezione dei dati personali trattati.

2. Ai fini del presente decreto, le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, conformemente alla normativa dell'Unione europea e, per quanto dalla stessa non previsto, ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

2-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. (1)

3. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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(1) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Art. 3

Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC

 

1. Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano i seguenti dati generali comuni a tutte le tipologie di certificazioni: (1)

a) cognome e nome;

b) data di nascita;

c) malattia o agente bersaglio;

d) soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero della salute;

e) identificativo univoco della certificazione verde COVID-19.

2. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione riporta altresì le seguenti indicazioni:

a) tipo di vaccino somministrato;

b) denominazione del vaccino;

c) produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino;

d) numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario della certificazione verde COVID-19;

e) data dell'ultima somministrazione effettuata;

f) Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

3. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione riporta altresì le seguenti indicazioni:

a) data del primo test molecolare positivo;

b) Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;

c) data inizio validità della certificazione verde COVID-19;

d) data fine validità della certificazione verde COVID-19;

e) eventuale vaccinazione pregressa. (2)

4. La certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporta altresì le seguenti indicazioni:

a) tipo del test;

b) nome del test (facoltativo per test molecolare);

c) produttore del test (facoltativo per test molecolare);

d) data e ora del prelievo del campione per il test;

e) risultato del test;

f) centro o struttura in cui è stato eseguito il test;

g) Stato in cui è stato effettuato il test.

5. I dati trattati dai sistemi informativi, per la corretta gestione e generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

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(1) Alinea modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

 

Capo II

Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC

 

Art. 4

Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC

 

1. La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili le funzioni e servizi descritti negli allegati B, E, F, G e H, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi a: (1)

a) raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione e la revoca della validità delle certificazioni verdi COVID-19, attraverso le funzionalità del Sistema TS;

b) generazione e cessazione della validità delle certificazioni verdi COVID-19;

c) messa a disposizione delle certificazioni verdi COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse;

d) verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

e) interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse;

f) gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la corretta generazione delle certificazioni verdi COVID-19, ai fini dell'interoperabilità semantica con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell'Unione europea, di cui alla lettera e);

g) messa a disposizione, in forma aggregata, dei dati trattati dalla Piattaforma nazionale-DGC per il monitoraggio del raggiungimento delle finalità normativamente previste per il servizio disciplinato dal presente decreto e per la diffusione delle informazioni rilevanti a fini di trasparenza;

h) interazione con il sistema informativo dell'istruzione-Sidi ai fini della verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità nell'ambito delle scuole statali del sistema nazionale di istruzione; (2)

i) specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. (3)

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(1) Alinea modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 10 settembre 2021, a decorrere dal 25 settembre 2021; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 10 settembre 2021, a decorrere dal 25 settembre 2021.

(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

 

Art. 5

Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione

 

1. Le regioni e le province autonome, anche per il tramite della piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, inviano al Ministero della salute i dati previsti per l'alimentazione dell'AVN, con le integrazioni definite nell'allegato A, assicurando la completezza e la correttezza delle informazioni trasmesse.

2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i soli dati strettamente necessari per la corretta generazione e gestione delle certificazioni verdi COVID-19, elencati nell'allegato A, per ogni singola somministrazione di vaccino effettuata nel territorio nazionale.

3. I dati relativi all'infezione COVID-19 delle persone vaccinate prima della data di efficacia del presente decreto sono acquisiti nell'AVN dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2020, n. 50, a cui l'AVN già trasmette le somministrazioni dei vaccini ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge n. 2 del 2021.

4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS i dati di contatto forniti dall'interessato all'atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di efficacia del presente decreto, secondo le modalità di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Il Sistema TS, secondo le modalità di cui all’Allegato C:

a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi di errore che quest’ultima provvederà a rettificare in AVN. In caso di codici fiscali errati o identificativi regionali non rilasciati dal Sistema TS, il Sistema TS acquisisce dalle regioni e province autonome anche i dati anagrafici relativi ai soggetti vaccinati;

b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione di cui all’Allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;

c) acquisisce tramite apposito modulo on-line, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l’emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti;

d) mette a disposizione la possibilità di validare le richieste di cui alla lettera c) ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, secondo modalità stabilite con circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

e) rende disponibile all’AVN e alle regioni e province autonome l’informazione sulla data di infezione successiva alla vaccinazione, tratta dai certificati di guarigione nonché della pregressa infezione, recuperata dai dati dei certificati di guarigione di cui all’art. 6 del presente decreto;

f) restituisce alle regioni e province autonome l’informazione, resa disponibile dalla PN-DGC inerente la generazione o meno del DGC, unitamente ai dati relativi alle somministrazioni, avvenuta guarigione e test, comunicati al Sistema TS ai sensi del presente decreto, al fine di consentire le opportune azioni di correzione dei medesimi dati;

g) rende disponibile al Ministero della Salute la funzione di interrogazione dei dati acquisiti dal Sistema TS ai sensi del presente decreto, comprensivi dell’informazione resa disponibile dalla PN-DGC inerente la generazione o meno del DGC, per le finalità di cui all’art. 12 comma 2 lettera a). Le operazioni di interrogazione sono effettuate previo inserimento, da parte dell’operatore del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell’interessato e della tipologia e data dell’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde COVID-19. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

 

Art. 6

Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta guarigione

 

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l’interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell’Allegato C, con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui all’Allegato A, anche con riferimento ai dati dell’eventuale pregressa somministrazione di vaccino disponibili al Sistema TS, al momento dell’emissione degli stessi. (1)

2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai seguenti soggetti:

a) le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali;

b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

c) i medici USMAF e i medici SASN.

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. j), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

 

Art. 7

Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

 

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'allegato C, con i dati relativi agli esiti negativi dei test molecolari e antigenici, di cui all'allegato A, al momento della disponibilità dell'esito nel Sistema TS stesso.

2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1, per le tipologie di test riconosciute come valide dall'Health Security Committee dell'UE per l'emissione dei Certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate), dai seguenti soggetti, anche attraverso i Sistemi regionali:

a) le strutture sanitarie pubbliche dei Servizi sanitari regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

b) le strutture sanitarie private accreditate dei Servizi sanitari regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

c) le strutture sanitarie private autorizzate, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

d) le strutture del comparto difesa e sicurezza, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

e) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;

f) le farmacie convenzionate, presso le quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;

g) gli USMAF-SASN, presso i quali vengono effettuati i test nell'ambito delle relative funzioni.

3. Il Sistema TS mette a disposizione dei soggetti di cui al comma 2 le funzionalità, descritte nell'allegato C, per l'invio tempestivo delle informazioni relative all'esecuzione e all'esito dei test, per l'annullamento di informazioni inviate in precedenza, nonché per la ricerca e la visualizzazione dell'elenco dei test effettuati dalla medesima struttura sanitaria o dal medesimo medico.

4. Il Ministero della salute comunica al Sistema TS l'elenco aggiornato delle tipologie di test riconosciute come valide dall'Health Security Committee dell'UE, per le finalità di cui al presente decreto.

 

Art. 8

Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni verdi COVID-19

 

1. La piattaforma nazionale-DGC genera le certificazioni verdi COVID-19 secondo le regole e le modalità descritte nell'allegato B.

2. Ai fini dell'interoperabilità nazionale ed europea, l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19 è garantita mediante sigilli elettronici qualificati, ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.

3. La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene in corrispondenza dei seguenti eventi:

a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;

b) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al virus SARS-CoV-2 con esito negativo;

c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da un medico USMAF o SASN.

4. Gli effetti della validità di ogni certificazione cessano decorso il periodo di validità della stessa, definito nell'allegato B.

4-bis. In caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all'intestatario. (3)

5. Nell'eventualità in cui dal flusso dei tamponi molecolari che le regioni e province autonome inviano al Sistema TS ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, risulti la positività al SARS-CoV-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione di un test con risultato negativo oppure nel caso in cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione di un test con risultato negativo, il medesimo Sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e comunicandoli al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'esito negativo di un test molecolare o di un test antigenico rapido trasmesso, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 137 del 2020, dalle regioni e province autonome al Sistema TS, ovvero dell'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata. In caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione. (1)

6. In caso di certificazioni verdi COVID-19 rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa il Ministero della salute registra nella Piattaforma nazionale-DGC, per il tramite di una apposita funzionalità del Sistema TS, la revoca di dette certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità indicando una delle predette motivazioni. I relativi identificativi univoci sono inseriti nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e sono comunicati al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. (2)

7. Al fine di allineare i sistemi regionali che hanno comunicato l'evento sanitario che ha generato le certificazioni revocate ai sensi del comma 6, il Sistema TS mette a disposizione delle regioni e PA la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate ai sensi del medesimo comma. Il Sistema TS mette a disposizione del Ministero della salute una funzionalità di interrogazione delle informazioni concernenti le revoche ai sensi dei commi 5 e 6. (2)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

Art. 9

Struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile

 

1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 13, è prevista l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell'allegato D.

 

Art. 10

Messa a disposizione dei dati della Piattaforma nazionale-DGC al fascicolo sanitario elettronico

 

1. L'INI, attraverso l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte nell'allegato E, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni verdi COVID-19.

2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione verde COVID-19 da gestire.

 

Art. 11

Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC

 

1. Le certificazioni verdi COVID-19, generate ai sensi dell'art. 8, sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E:

a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;

b) Fascicolo sanitario elettronico;

c) App Immuni;

d) App IO;

e) Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti, laboratori pubblici e privati accreditati e altri medici, professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema tessera sanitaria. (1)

2. Le modalità di accesso descritte nell'allegato E prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'allegato E.

4. L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età, nel momento in cui la certificazione verde COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'allegato E, riceve ai dati di contatto indicati al momento della prestazione sanitaria un codice univoco.

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Art. 12

Servizio di supporto all'utenza

 

1. E' messo a disposizione il portale della Piattaforma nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per fornire informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19, agli interessati e agli operatori coinvolti.

2. Sono altresì messi a disposizione dell'utenza:

a) il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute, che fornisce, tra l'altro, informazioni generali e assistenza tecnica sulle certificazioni verdi COVID-19 e sulla loro acquisizione; (1)

b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e c); (2)

c) l'assistenza di primo livello offerta da PagoPA S.p.a. per le segnalazioni pervenute tramite l'app IO, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettera d).

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. k), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(2) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

 

Art. 13

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

 

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione nonché mediante le ulteriori modalità automatizzate di cui ai successivi commi descritte negli allegati G e H. (3)

1-bis. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente legislazione esclusivamente ai soggetti con una certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la predetta modalità di verifica per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo. (7)

1-ter. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente legislazione esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, ovvero ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni verdi COVID-19, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto. (9)

1-quater. Per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto, permettono di selezionare una modalità che consente di verificare distintamente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, rispettivamente, per i lavoratori ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, e per i rimanenti lavoratori, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. (9)

1-quinquies. Con riferimento alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ai fini di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo del decreto-legge n. 5 del 2022, specificato in premessa, l'applicazione di cui al comma 1, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto, permette di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario o della guarigione da meno di centoventi giorni, o dopo dose di richiamo o guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione; (9)

1-sexies. In ciascuna delle modalità di verifica previste nei commi precedenti, l'app di verifica riconosce la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC fornendo il medesimo esito conseguente al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, con esclusione della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nella modalità di verifica di cui al comma 1-ter del presente articolo. In tale ultimo caso la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 fornisce il medesimo esito delle certificazioni verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. (9)

1-septies. Ai fini di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 28 gennaio 2022, specificata in premessa, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto, permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con una durata di validità uguale ai certificati COVID digitali dell'Unione europea, nei termini di cui ai regolamenti vigenti in materia, unitamente ad una certificazione attestante l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti. (9)

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e loro delegati; (4)

h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati. (4)

2-bis. I verificatori devono utilizzare l'ultima versione dell'applicazione di verifica di cui al comma 1, resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate di cui ai commi 10, lettera a), e 12, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l'ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni. (10)

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. (5)

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.. (1)

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

7. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC. Tale funzionalità consente esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale effettivamente presente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC. (2)

8. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5.

L'attività di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del citato art. 9-ter da parte dei dirigenti scolastici è svolta dall'ufficio scolastico regionale competente. (2)

9. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139. (6)

10. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:

a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;

b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;

c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;

d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti. (6)

11. Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lettere b) e c) del comma 10, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 di cui alla lettera d) del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute. (6)

12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10 può essere utilizzato per la verifica della Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da quello lavorativo e può altresì essere utilizzato come riferimento per la realizzazione di ulteriori librerie software, a condizione che:

a) le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondano alle medesime specifiche tecniche e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10, e successivi aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute per la pubblicazione del codice sorgente;

b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza open source di dette librerie sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute di cui al precedente punto a). (6)

13. Con riguardo all’uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, di cui al comma 10, lettera a), e delle librerie software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (6)

14. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo. (6)

15. Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate con le modalità di cui al comma 10, lettere b), c) e d), l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4. (6)

16. Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies, comma 4, e 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, ovvero mediante le modalità automatizzate di cui al comma 10, descritte negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679. (8)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 10 settembre 2021, a decorrere dal 25 settembre 2021; successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. p), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.P.C.M. 10 settembre 2021, a decorrere dal 25 settembre 2021.

(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. n), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. o), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

(10) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

Art. 14

Interoperabilità nazionale ed europea

 

1. Ai fini della interoperabilità nazionale ed europea delle certificazioni verdi COVID-19, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, la stessa dispone di un'infrastruttura a chiave pubblica per l'apposizione del sigillo elettronico qualificato sulle certificazioni.

2. Le chiavi pubbliche dell'infrastruttura sono esposte, secondo le modalità descritte nell'allegato B, a livello nazionale e sul Gateway europeo, secondo le linee guida approvate dall'eHealth Network, al fine di abilitare gli altri Stati membri alla verifica delle certificazioni generate dalla Piattaforma nazionale-DGC.

3. Al fine di garantire l'integrità e l'autenticità dei dati delle certificazioni verdi COVID-19 è istituita dal Ministero della salute l'Infrastruttura a chiave pubblica Sigillo dei documenti (Document Seal - DS), la cui realizzazione, manutenzione e conduzione operativa è a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L'Infrastruttura è autorizzata dall'Autorità nazionale di certificazione (Country Signing Certification Authority - CSCA) del Ministero dell'interno istituita ai sensi del regolamento CE n. 2252/2004. del Consiglio del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

 

Capo III

Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza

 

Art. 15

Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC

 

1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla società Sogei S.p.a. nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura.

2. Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC.

3. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a. quali responsabili del trattamento dei dati di cui al comma 1.

4. Il Ministero della salute designa la società PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'App IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni verdi COVID-19.

5. I soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono titolari del trattamento dei dati raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato G. (1)

6. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'istruzione quale responsabile del trattamento dei dati effettuato tramite il sistema informativo dell'istruzione-Sidi per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti, personale ATA) a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le scuole statali del sistema nazionale di istruzione. (1)

7. I soggetti preposti alla verifica di cui agli artt. 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono titolari del trattamento dei dati effettuato con le modalità di cui all’articolo 13, comma 10, lettere b), c) e d), descritte nell'allegato H. Il personale interessato dal processo di verifica è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. (2)

8. Il Ministero della salute designa il Ministero dell’economia e delle finanze quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, lettera b), tramite la Piattaforma NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente delle amministrazioni aderenti a NoiPA. (2)

9. Il Ministero della salute designa l’Istituto nazionale di previdenza sociale quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, lettera c), tramite il Portale istituzionale INPS per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente di datori di lavoro pubblici e privati. (2)

10. I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni. Nel contesto lavorativo, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (3)

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(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.P.C.M. 10 settembre 2021, a decorrere dal 25 settembre 2021.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. r), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022; successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

 

Art. 16

Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa

 

1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine di validità delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati, alla scadenza della stessa, dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

2. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 11 del presente decreto.

3. In ragione della necessità di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto, l'interessato può esercitare il diritto di rettifica di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso il servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con garanzia di riscontro entro un termine congruo rispetto alla validità della certificazione rilasciata all'interessato.

 

Art. 17

Valutazione di impatto e misure di sicurezza

 

1. Il trattamento dei dati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni verdi COVID-19, descritte negli allegati C, F, G e H, che sono periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679 nell'allegato F. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Capo III-bis (1)

Verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale

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(1) Titolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Art. 17-bis (1)

Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, comma 1 e 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (2)

 

1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero della salute rende disponibili specifiche funzionalità, descritte nell'allegato I, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei lavoratori subordinati di cui ai menzionati articoli, ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC.

2. Le funzionalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale sono rese disponibili:

a) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-ter, comma 1, lettera a), e comma 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi inclusi i responsabili delle scuole paritarie e ad esclusione dei dirigenti scolastici delle scuole statali; (3)

b) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni;

c) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale del comparto della difesa, limitatamente al personale militare, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

d) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i lavoratori subordinati ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni;

e) ai responsabili delle strutture in cui prestano servizio i lavoratori subordinati alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

3. Le funzionalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale sono attivate previa richiesta del datore di lavoro dei soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo vaccinale e sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto dello stesso. Se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle strutture di cui al comma 2 non coincide con il responsabile delle stesse, quest'ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di lavoro ad effettuare la predetta verifica.

4. La verifica di cui al comma 3 è effettuata esclusivamente per i lavoratori impiegati nelle strutture di cui al comma 2 soggetti all'obbligo vaccinale, previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dall'INPS.

5. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, l'INPS informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nell'allegato I. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

6. Contestualmente alla richiesta di cui al comma 3, il datore di lavoro dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, all'INPS, in modalità telematica, di avere titolo per richiedere l'attivazione del servizio di cui al comma 1, in quanto responsabile di una delle strutture di cui all'art. 4-bis e 4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero in quanto soggetto che impiega il proprio personale in una delle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021.

7. Il Ministero della salute rende, altresì, disponibili alle pubbliche amministrazioni aderenti a NoiPA specifiche funzionalità, descritte nell'allegato L, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei dipendenti pubblici soggetti a obbligo vaccinale, ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e la PN-DGC.

8. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(2) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

(3) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

Art. 17-ter (1)

Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale del personale delle scuole statali

 

1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, nell'ambito scolastico statale, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalità che consente una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale in servizio presso la singola struttura mediante un'interazione, in modalità asincrona, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC. (2)

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dal sistema informativo dell'istruzione-Sidi.

3. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, il sistema informativo dell'istruzione-Sidi informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nell'allegato G. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

4. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

Art. 17-quater (1)

Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021

 

1. La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni, nonché nelle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, ovvero dei soggetti che svolgono, a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa presso le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, è effettuata mediante esibizione da parte degli stessi ai responsabili delle strutture, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Art. 17-quinquies (1)

Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie

 

1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie da parte dei relativi ordini, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero della salute rende disponibili alle predette Federazioni specifiche funzionalità, descritte nell'allegato M, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale degli iscritti, attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi delle medesime e la Piattaforma nazionale-DGC. Le funzionalità di verifica sono attivate dal Ministero della salute previo accreditamento delle Federazioni nazionali.

2. Le funzionalità di cui al comma 1, in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, segnalano, altresì, le eventuali variazioni dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso, non sono rese disponibili all'atto della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

3. Le Federazioni nazionali, attraverso i rispettivi sistemi informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli Ordini cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere e) e

f), del regolamento (UE) n. 2016/679.

4. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, che determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro o alla struttura che nell'ambito dell'azienda esercita le funzioni di datore di lavoro, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 2016/679.

5. La sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, è annotata sull'albo dell'Ordine territoriale, nonché, ove esistente, nell'albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Art. 17-sexies (1)

Trattamento dei dati personali per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale

 

1. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa l'INPS e il Ministero dell'economia e finanze quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-bis, tramite il portale istituzionale dello stesso Istituto o la Piattaforma NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.

2. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa il Ministero dell'istruzione quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-ter, tramite il sistema informativo dell'istruzione-Sidi per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.

3. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-quinquies, per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.

4. Le strutture di cui agli articoli 1-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 nonché gli uffici scolastici regionali e le scuole statali del sistema nazionale di istruzione sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta negli allegati G e I ovvero con le modalità di cui agli articoli 17-bis, comma 7, 17-ter, comma 1, e 17-quater, comma 1.

4-bis. Per le finalità di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, gli istituti universitari sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato N, al presente decreto, ovvero con le modalità di cui all'art. 17-septies, comma 1. (2)

5. I datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, attività lavorativa sulla base di contratti esterni sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato I ovvero con le modalità di cui all'art. 17-bis, comma 3.

6. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi dell'art. 17-quinquies, commi 4 e 5.

7. Il personale autorizzato alla verifica per conto dei soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2, e 17-ter è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Il personale autorizzato alla verifica per conto degli Ordini è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il personale interessato dal processo di verifica di cui agli articoli 17-bis, 17-ter, 17-quater è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.

10. Gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal processo di verifica di cui all'art. 17-quinquies sono opportunamente informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.

11. I soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2, e 17-ter trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste dagli articoli 4-bis, commi 4 e 5, e 4-ter, commi 3 e 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

12. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

13. Il trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale delle categorie di lavoratori interessati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi, descritte negli allegati G, I, L, M, che sono periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 17 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

Art. 17-septies (1)

Modalità di verifica dell'obbligo vaccinale del personale universitario per le finalità di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021

 

1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per le finalità di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, il Ministero della salute rende altresì disponibile agli uffici delle università specifiche funzionalità, descritte nell'allegato N, al presente decreto che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della PN-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale del personale in servizio presso la singola università, attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle università e la PN-DGC. Le funzionalità di verifica sono attivate previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute.

2. Le funzionalità di cui al comma 1, in sede di verifica da parte delle università, segnalano, altresì, le eventuali variazioni dello stato vaccinale del personale dipendente rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso, non sono rese disponibili, all'atto della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

3. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. n), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

Art. 17-octies (1)

Modalità di verifica dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021

 

1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, il Ministero della salute acquisisce giornalmente dal Sistema TS gli elenchi dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ai quali si applica il predetto obbligo, relativamente ai soli assistiti con età maggiore o uguale a cinquanta anni.

2. Il Ministero della salute, acquisiti gli elenchi di cui al comma 1, utilizzando le informazioni presenti nella PN-DGC e con le modalità specificate nell'allegato O al presente decreto, individua, i soggetti per cui non risultano vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 nei termini previsti, differimenti delle medesime per infezioni da SARS-CoV-2, né esenzioni dalle predette vaccinazioni.

3. Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, il Ministero della salute rende disponibili periodicamente all'Agenzia delle entrate - Riscossione, secondo quanto specificato nell'allegato O al presente decreto, gli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del medesimo decreto-legge, individuati con le modalità indicate nel precedente comma.

4. Ai medesimi fini, il Ministero della salute rende, altresì, disponibili all'Agenzia delle entrate - Riscossione, gli elenchi degli inadempienti agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, acquisiti dai soggetti deputati alla verifica dell'osservanza degli stessi, con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto.

5. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, designa l'Agenzia delle entrate - Riscossione quale responsabile del trattamento dei medesimi dati.

6. L'Agenzia delle entrate - Riscossione comunica al Ministero della salute, con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto, i soggetti ricompresi negli elenchi di cui al comma 3 dei quali, nell'Anagrafe tributaria, non risulta la residenza nel territorio dello Stato, nonché quelli, di cui al medesimo comma 3 e al successivo comma 4, per i quali non è stato possibile predisporre e inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, specificandone il motivo.

7. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio adottano misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che le comunicazioni di cui all'art. 4-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 siano effettuate con modalità tali da garantire l'integrità e la riservatezza dei dati anche relativi alla salute ivi contenuti.

8. I soggetti destinatari dell'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione della comunicazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio di cui all'art. 4-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 citato in premessa.

9. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate - Riscossione l'eventuale attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi, con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto. La predetta Agenzia comunica al Ministero della salute l'elenco dei soggetti per i quali non è stato prodotto l'avviso di addebito dando evidenza della specifica motivazione con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto. La predetta attestazione deve indicare esclusivamente l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiervi senza contenere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. n), D.P. C.M. 2 marzo 2022, a decorrere dal 19 marzo 2022.

Capo IV

Aggiornamenti delle specifiche tecniche

 

Art. 18

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi

 

1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti web del Ministero della salute, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Sistema TS del Ministero dell'economia e delle finanze. (1)

2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, le specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

Art. 19

Copertura finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici del Sistema TS e della Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della convenzione fra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009, prorogata fino al 31 dicembre 2021, e dei relativi accordi convenzionali attuativi.

3. Il servizio di supporto tecnico e informativo all'utenza è compreso nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziate per il call center del Ministero della salute (1500). (1)

4. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), D.P.C.M. 12 ottobre 2021, a decorrere dal 27 ottobre 2021.

 

 

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Avvertenza:

Gli allegati tecnici sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

In una successiva Gazzetta Ufficiale sarà data notizia degli estremi di registrazione da parte della Corte dei conti.

 

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 giugno 2021, n. 143.