Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 07 ottobre 2025, n. 260

Trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, delle comunicazioni obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro trasmette da una Pubblica Amministrazione all'INAIL

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'Ente PA istante chiede chiarimenti, in ordine alla debenza dell'imposta di bollo, per la richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'Istituto, per la quale l'unità operativa territoriale dell'Istituto ha richiesto all'Istante il versamento dell'imposta di bollo, ritenendo non applicabile al caso di specie l'esenzione prevista dall'articolo 16 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

A parere dell'Istante, la presentazione all'Istituto della suddetta richiesta di immatricolazione dovrebbe essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo in virtù dell'esenzione assoluta prevista dall'articolo 16 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per tutti gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.». Tuttavia, l'Istante fa presente che l'Istituto sostiene di essere un ente pubblico non economico non appartenente a nessuno dei soggetti tassativamente indicati nel precitato articolo 16, quindi, non ritiene applicabile tale regime di esenzione. Pertanto, secondo l'Istante, qualora si ritenesse corretta tale interpretazione, nei rapporti tra l'Istituto e l'Istante dovrebbe trovare applicazione la previsione di cui all'articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui «Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.» e, di conseguenza, per la richiesta di immatricolazione in esame l'onere dell'imposta di bollo, se dovuto, sarebbe a carico dell'Istituto.

 

Parere dell'Agenzia delle Entrate

 

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ''Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'', all'articolo 71, comma 1, dispone che «Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature [...] idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere.».

Il successivo comma 11 stabilisce che «il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.».

In sede di documentazione integrativa, l'Istante ha prodotto un esempio di ricevuta della richiesta di immatricolazione inviata all'Istituto tramite l'applicativo CIVA, qualificando tale atto come «comunicazione di messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro, fra quelle riportate nell'allegato VII del d.lgs. 81/2008 (quale attrezzatura di sollevamento), da parte del datore di lavoro all'INAIL.».

A tal proposito, l'Istante specifica che «la trasmissione all'INAIL, degli atti oggetto dell'istanza, non è finalizzata all'ottenimento o all'emanazione di un provvedimento amministrativo o al rilascio di certificati» richiamando al riguardo il p.to 5.1.1 dell'allegato II al DM 11 aprile 2011, n.111, ai sensi del quale «5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.».

Quindi, le istanze di immatricolazione in oggetto sono qualificate, per espressa previsione ministeriale, come comunicazioni obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro e sono finalizzate alla gestione di una banca dati di competenza dell'Istituto.

Ciò posto, ai fini dell'imposta di bollo, si rammenta che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».

In particolare, per le istanze presentate in via telematica dai contribuenti occorre fare riferimento all'articolo 3, comma 1bis, della Tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. del 1972, n. 642, secondo cui l'imposta di bollo è dovuta, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per le «1bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n.162».

Al riguardo, tenuto conto che, come chiarito nella risoluzione del 29 aprile 2008, n. 179/E, «l'INAIL è un ente pubblico non economico che non rientra tra le amministrazioni dello Stato» né è assimilabile agli altri enti indicati nel primo periodo della norma in esame, le istanze presentate all'Istituto rilevano, ai fini dell'imposta di bollo, solo se relative ''alla tenuta di pubblici registri'' e tese ad ottenere ''un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati''.

Seppur in riferimento ad una diversa casistica, la richiamata risoluzione 179/E del 2008 ha precisato, altresì, che l'esenzione di cui all'articolo 16 della Tabella, allegato B, del d.P.R. del 1972, n. 642 relativa ad «Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, [...] sempreché vengano tra loro scambiati.» «non trova applicazione nel caso in esame in quanto l'INAIL è un ente pubblico non economico che non rientra tra le amministrazioni dello Stato. Viceversa, deve ritenersi applicabile l'articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, il quale stabilisce l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine [...].».

In aggiunta, la risoluzione ha specificato che «trova altresì applicazione l'articolo 8 del DPR n. 642 del 1972, in base al quale ''Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario''. Ne consegue che nel caso in trattazione l'imposta di bollo dovrà essere assolta dall'INAIL.».

Pertanto, in via generale, quando le istanze presentate da una Pubblica Amministrazione a un ente pubblico non economico riguardano la tenuta di pubblici registri e sono finalizzate al rilascio di certificati o provvedimenti amministrativi non è applicabile, per le ragioni già esposte, l'esenzione prevista dall'articolo 16 della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In tali ipotesi, essendo integrato il presupposto impositivo di cui all'articolo 3, comma 1bis, della Tariffa, parte prima, l'imposta di bollo grava sull'ente pubblico non economico, in forza del citato articolo 8 del medesimo d.P.R. n. 642 del 1972.

Alla luce del quadro normativo e di prassi sopra esposto, in relazione al caso di specie, si ritiene che l'imposta di bollo non sia dovuta, in quanto le istanze di immatricolazione in esame, presentate dall'Ente PA all'Istituto, qualificate come ''comunicazioni'' obbligatorie tese alla tenuta di una banca dati, non sono relative ''alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili'' e, di conseguenza, non integrano il presupposto impositivo dell'imposta di bollo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.