Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92

Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio

 

Art. 1

Primo mandato dei magistrati onorari in servizio

 

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.

2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età.

 

Art. 2

Procedura di conferma

 

1. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al capo dell'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda di conferma è trasmessa al Consiglio giudiziario.

2. Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull'attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti, relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, all'autorelazione del magistrato onorario, alle statistiche dell'attività svolta nei due anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile, è trasmesso al Consiglio giudiziario.

3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.

4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma. Il giudizio è espresso a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. (1)

5. Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 4, delibera sulla domanda di conferma.

7. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.

8. La procedura di conferma è definita entro ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto.

9. I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma di cui al presente articolo. La conferma dell'incarico produce effetti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

10. Per i magistrati onorari che, all'esito dell'elezione straordinaria prevista dall'articolo 5, compongono la sezione autonoma di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, non si fa luogo al giudizio di cui al comma 4 e la valutazione di idoneità è espressa, sulla base degli elementi di cui ai commi 2 e 4, dal Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.

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(1) Comma modificato dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44, a decorrere dal 21 aprile 2024.

 

Art. 3

Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario

 

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)

1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:

a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;

b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;

c) al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico;

d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.

2. La sezione autonoma è altresì competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La sezione autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non può partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto.";

b) l'articolo 12-ter è sostituto dal seguente:

"Art. 12-ter

(Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario).

1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari di cui all'articolo 10, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.";

c) all'articolo 12-quater, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari".

d) all'articolo 13, comma 2, le parole: "ed il componente rappresentante dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari".

 

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35

 

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ed i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "ed i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari";

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "e dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari", le parole: "sia per i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari" e le parole: "non più di trecento magistrati e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "non più di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "distinti tra magistrati ordinari e onorari" e, al terzo periodo, le parole: "I magistrati o i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari";

d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari";

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il voto del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario è espresso indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Può, inoltre, essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.";

e) all'articolo 8, le parole: " A4 e A5" sono sostituite dalle seguenti: "A4, A5 e A5-bis";

f) all'allegato A5 le parole: "giudici di pace" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "giudici onorari di pace" e le parole: "giudice di pace" sono sostituite dalle seguenti: "giudice onorario di pace";

g) dopo l'allegato A5 è aggiunto il seguente:

"Allegato A5-bis (articolo 8)

Modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori onorari dei consigli giudiziari (colore bianco)

 

ELEZIONE DEI COMPONENTI VICE PROCURATORI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

 

Presso la Corte di appello di -----

 

Lista Componente vice procuratore onorario
   

 

Art. 5

Elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari

 

1. In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario si tengono nella penultima domenica e nel lunedì seguente del mese di luglio immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, i giudici di pace che compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui al presente articolo.

3. La proclamazione degli eletti determina la decadenza dalla carica dei giudici di pace che, alla data della predetta proclamazione, già compongono le sezioni autonome dei consigli giudiziari.

4. Alle elezioni straordinarie previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35.

5. Le schede sono fornite dal Ministero della giustizia, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I magistrati onorari eletti a norma del presente articolo restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito è istituita la sezione autonoma della quale sono componenti.

7. Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 6

Disposizioni di coordinamento

 

1. Per lo svolgimento delle elezioni straordinarie previste dall'articolo 5 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni ad esse relative, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal presente decreto, la categoria del "giudice onorario di pace" deve intendersi composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 1 che hanno riguardo alla consistenza dell'organico dei magistrati onorari si considerano le piante organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.

 

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 8

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 maggio 2016, n. 126.