Prassi - INPS - Circolare 11 settembre 2026, n. 99

Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale rappresentativa dei medici convenzionati esterni incaricati di assolvere alle attività relative alla invalidità civile e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell’INPS, denominata DIRSTAT FIALP UNSA per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale rappresentativa dei medici convenzionati esterni denominata DIRSTAT FIALP UNSA per la riscossione delle quote associative sindacali da trattenere sui compensi spettanti ai predetti medici.

 

INDICE:

1. Premessa

2. Modalità di riscossione

3. Presentazione e decorrenza della delega

4. Presentazione e decorrenza della revoca della delega alla riscossione

5. Misura del contributo sindacale

6. Rapporti finanziari, spese e rimesse

7. Fornitura dati

8. Clausola di salvaguardia

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

10. Istruzioni contabili

 

1. Premessa

In data 3 luglio 2026 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale DIRSTAT FIALP UNSA, sulla base dello schema convenzionale adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dell’11 marzo 2026, per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici convenzionati esterni (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al termine di vigenza dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022.

Tanto rappresentato, di seguito, si illustrano le principali norme della convenzione.

 

2. Modalità di riscossione

Con la convenzione l’Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo a carico dei loro associati, titolari del rapporto giuridico instaurato con l’Istituto avente a oggetto lo svolgimento di attività libero professionali in convenzione in materia di invalidità civile e di attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell’INPS.

La riscossione delle quote associative è effettuata di norma mensilmente dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali mediante trattenuta eseguita all’atto del pagamento del compenso spettante al medico convenzionato esterno all’INPS, previo rilascio di formale delega.

Ai fini dell’effettuazione della trattenuta sindacale, l’Istituto assegna alle Organizzazioni sindacali uno specifico codice identificativo.

Nello specifico, all’Organizzazione sindacale DIRSTAT FIALP UNSA, regolarmente accreditata presso l’INPS, è stato attribuito il seguente “codice identificativo trattenuta sindacale”: 5802.

 

3. Presentazione e decorrenza della delega

L’autorizzazione a effettuare la trattenuta di cui al precedente paragrafo 2 avviene mediante il rilascio di apposita delega sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo, adottato dall’Organizzazione sindacale, nel quale deve essere indicata esplicitamente la misura del contributo. La delega deve essere integrata con il modulo recante l’informativa e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

La delega, debitamente sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa (in quest’ultimo caso scansionata in formato .pdf non modificabile e con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante), può essere inviata in modalità telematica dal medico convenzionato esterno all’INPS o, per suo conto, dall’Organizzazione sindacale di appartenenza, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Struttura territorialmente competente dell’INPS o, in alternativa, può essere consegnata personalmente dal medico alla Struttura territoriale dell’INPS di riferimento, che verificherà le generalità del sottoscrittore e la regolarità della delega, provvedendo eventualmente a trasmetterla alla Struttura territoriale competente.

La Struttura territoriale dell’INPS che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali verifiche, deve custodire, in formato cartaceo o con altre modalità equivalenti, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini previsti nel Massimario di Conservazione e Scarto dell’Istituto, l’originale della delega sottoscritta dal medico convenzionato esterno all’INPS o la copia della stessa con l’allegata copia del documento d’identità. La conservazione deve assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

La delega produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all’INPS e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, fatta salva la facoltà di revoca da parte del medico convenzionato esterno all’INPS.

 

4. Presentazione e decorrenza della revoca della delega alla riscossione

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a tale rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.

Il medico convenzionato esterno all’INPS può revocare in qualsiasi momento la delega alla riscossione del contributo sindacale.

La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all’INPS.

L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.

 

5. Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale, riportato nell’atto di delega, è stabilito in una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su 12 mensilità.

L’Organizzazione sindacale comunica alla Direzione generale dell’INPS - Direzione centrale Risorse umane, la misura del contributo da applicare, nonché le eventuali successive variazioni.

 

6. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione.

Per il servizio di riscossione delle quote associative l’Organizzazione sindacale firmataria corrisponde all’Istituto gli importi di seguito indicati:

- 1,80 euro per l’attività di acquisizione di ciascuna delega;

- 1,50 euro per l’attività di acquisizione di ciascuna revoca;

- 32,94 euro per l’attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati dell’Organizzazione sindacale.

È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

 

7. Fornitura dati

L'INPS fornisce all’Organizzazione sindacale, con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi al trattamento di gestione delle deleghe sindacali, così come presenti negli archivi dell’Istituto.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, l’INPS trasmette in via telematica alla Segreteria Nazionale dell’Organizzazione sindacale, i seguenti dati così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente:

la consistenza associativa;

l’elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale;

l’importo totale trattenuto e riversato all’Organizzazione sindacale.

La consultazione e il prelevamento di tali dati avvengono nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 11 della convenzione).

 

8. Clausola di salvaguardia

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende a esse relative.

Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti.

In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione sindacale stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L'INPS, inoltre, è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture a essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.

Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

 

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente in caso di mancato rispetto degli obblighi nello stesso previsti a carico dell’Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale; sul legittimo esercizio dei poteri statutari; sulla diretta titolarità delle deleghe; qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari e/o convenzionali per le quali non sia possibile applicare le disposizioni legislative di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale; nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 del codice civile), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione o, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;

- perdita dei requisiti prescritti dall’articolo 6, comma 4, dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022, per la stipulazione della convenzione (Organizzazione sindacale che, a norma dello Statuto, rappresenti anche i medici esterni convenzionati e sia titolare in proprio delle relative deleghe/iscrizioni);

- mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all’Allegato B alla convenzione;

- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di altre Amministrazioni pubbliche attribuibili all’Organizzazione sindacale;

- misure inibitorie adottate, nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;

- mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

- adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni;

- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;

- perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunica all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

É altresì riconosciuta in capo all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.

 

10. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili delle trattenute effettuate sui compensi dei medici esterni convenzionati e del loro riversamento all’Organizzazione sindacale, si istituisce il seguente nuovo conto di debito deputato sia alla contabilizzazione delle ritenute delle quote sindacali trattenute sui compensi da corrispondere ai medici sia al loro riversamento a favore dell’Organizzazione sindacale, con la contestuale rilevazione del debito verso la suddetta Organizzazione:

GPA10403, per la rilevazione del debito per il riversamento delle ritenute operate sui compensi dei medici esterni convenzionati a titolo di contributi associativi per conto dell’Organizzazione sindacale DIRSTAT FIALP UNSA.

La Struttura territorialmente competente dell’INPS che gestisce l’incarico di elaborazione dei compensi provvederà, all’atto di liquidazione del compenso, a movimentare i conti sopra citati, per il riversamento all’Organizzazione sindacale.

Il riversamento delle quote a favore dell’Organizzazione sindacale è disposto e pagato dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS al netto degli oneri per la refusione all’INPS delle spese del servizio reso, di cui al paragrafo 6 della presente circolare, posti a carico delle Organizzazioni sindacali da imputarsi al conto in uso GPA24228.

Al suddetto conto dovranno essere imputate le somme versate dall’Organizzazione sindacale su richiesta dell’Istituto per il medesimo titolo di refusione degli oneri e nei casi di incapienza verificatasi in sede di trattenuta diretta.

Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

 

Allegato 1

CONVENZIONE TRA L'INPS E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEI MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI INCARICATI DI ASSOLVERE ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INVALIDITÀ CIVILE, DI CUI ALL'ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, E ALLE ALTRE ATTIVITÀ MEDICO LEGALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE DI COMPETENZA DELL'INPS PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DA TRATTENERE SUI COMPENSI SPETTANTI AI MEDICI

 

Articolo 1

Oggetto

 

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in data 11 ottobre 2022, di seguito ACN 11/10/2022, l'Organizzazione Sindacale affida all'Istituto la riscossione delle quote sindacali dei propri associati, titolari del rapporto giuridico instaurato con l'Istituto ed avente ad oggetto lo svolgimento di attività libero professionali in convenzione in materia di invalidità civile e di attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'Inps.

 

Articolo 2

Modalità di riscossione

 

1. La riscossione delle quote associative, di cui al precedente art. 1, è effettuata mensilmente dall'Inps a favore dell'Organizzazione Sindacale mediante trattenuta eseguita all'atto del pagamento del compenso spettante al medico convenzionato esterno Inps, previo rilascio di formale delega ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione.

2. La trattenuta sindacale è effettuata sul compenso spettante al medico attraverso l'abbinamento ad uno specifico codice identificativo, assegnato e comunicato preventivamente all'Organizzazione Sindacale ed evidenziata con apposita voce nel prospetto di calcolo fornito al medico.

3. La trattenuta sindacale è eseguita sul compenso spettante al medico in 12 quote mensili di uguale importo e riversata all'Organizzazione Sindacale a cura dei competenti Uffici Inps.

4. Per la creazione del codice identificativo di cui al comma 2, nonché per il versamento dei contributi associativi, ciascuna Organizzazione Sindacale deve comunicare tramite PEC alla Direzione Generale Inps - Direzione Centrale Risorse Umane - i seguenti dati:

- denominazione per esteso e in sigla dell'Organizzazione Sindacale beneficiaria;

- codice fiscale/partita iva e domicilio dell'Organizzazione Sindacale;

- importo fisso della quota sindacale;

- coordinate bancarie per effettuare il versamento dei contributi sindacali.

5. L'Organizzazione Sindacale informa tempestivamente l'Istituto, con le modalità sopra indicate, di ogni variazione relativa ai suddetti dati.

6. L'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale il codice identificativo assegnato per la trattenuta sindacale.

 

Articolo 3

Determinazione della quota associativa

 

1. L'ammontare della quota associativa è individuato in una quota annuale fissa, da trattenere su 12 mensilità, uguale per tutti gli iscritti, che sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.

2. Sarà cura dell'Organizzazione Sindacale comunicare tale ammontare alla Direzione Generale dell'Inps - Direzione Centrale Risorse Umane, nonché ogni eventuale, successiva variazione.

3. L'Organizzazione Sindacale si impegna a trasmettere agli iscritti, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni della quota associativa.

4. La variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, dell'ACN 11/10/2022.

5. Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, e non potrà essere modificato nel corso del medesimo anno.

 

Articolo 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

 

1. L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta di cui all'art. 2 della presente Convenzione avviene mediante il rilascio di apposita delega da parte del medico convenzionato esterno Inps.

2. La delega consiste nella manifestazione di volontà del medico di destinare all'Organizzazione Sindacale una quota fissa del proprio compenso, individuata ai sensi del precedente art. 3, tramite ritenuta operata direttamente dall'Inps che provvederà al successivo versamento all'Organizzazione Sindacale beneficiaria. Essa presuppone che il medico abbia preventivamente chiesto l'iscrizione all'Organizzazione Sindacale prescelta e che quest'ultima abbia accettato la richiesta.

3. La delega all'effettuazione da parte dell'Istituto della trattenuta delle quote sindacali deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal singolo associato con firma digitale o autografa.

4. La delega deve essere rilasciata utilizzando il modulo adottato dall'Organizzazione Sindacale, necessariamente integrato con il modulo di autorizzazione e l'informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Inps di cui all'Allegato A alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della stessa.

5. Per consentire la trattenuta ed il riversamento della quota associativa la delega deve contenere gli elementi di seguito indicati:

- le generalità del medico convenzionato esterno Inps che si obbliga al versamento e l'indicazione della struttura Inps presso la quale svolge la propria attività;

- l'esatta ed inequivoca denominazione, per esteso ed in sigla, dell'Organizzazione Sindacale beneficiaria, del codice fiscale/partita iva e domicilio della stessa;

- la chiara manifestazione della volontà del medico di versare il contributo sindacale all'Organizzazione Sindacale mediante ritenuta mensile sul compenso spettante, operata dall'Inps;

- l'ammontare del contributo sindacale.

6. Una volta perfezionata l'iscrizione all'Organizzazione Sindacale, la delega sottoscritta con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso scansionata in pdf non modificabile, con allegazione di copia di un documento d'identità in corso di validità del delegante), è inviata dal medico convenzionato esterno Inps o, per suo conto, dall'Organizzazione Sindacale di appartenenza, tramite PEC, alla competente Struttura Inps.

7. La delega deve essere inoltrata telematicamente adottando tutte le cautele necessarie a salvaguardare la riservatezza dell'informazione, evitando di inserire nell'oggetto o corpo della PEC dati non necessari alla corretta trasmissione. In particolare, nell'oggetto della PEC deve essere riportata la sola dicitura "delega sindacale" e nel corpo della PEC la sola indicazione "si trasmette in allegato delega per la riscossione del contributo sindacale a favore del Sindacato ...".

8. Il medico convenzionato esterno Inps, in alternativa all'invio telematico, può consegnare personalmente l'originale della delega alla struttura territoriale di riferimento, che, previa verifica delle generalità del sottoscrittore e della regolarità della delega, provvede ad archiviare l'originale e ad inviare la copia scansionata in pdf non modificabile della stessa, adottando le misure necessarie alla tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, alla Struttura Inps di cui al comma 6.

9. La competente Struttura Inps nell'acquisire la delega alla riscossione deve, custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini previsti nel Massimario di Conservazione e Scarto dell'Istituto, l'originale della delega sottoscritta dal medico convenzionato esterno Inps o la copia della stessa con l'allegata copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'Istituto. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, le deleghe e i dati personali in esse contenuti, con particolare riguardo all'appartenenza sindacale, devono essere conservati, archiviati, trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

10. La delega produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'Inps e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, fatta salva la facoltà di revoca da parte del medico convenzionato esterno Inps.

11. La modifica degli estremi del versamento e dell'importo del contributo sindacale non comporta la necessità di sottoscrivere una nuova delega, fatto salvo l'obbligo dell'Organizzazione Sindacale di trasmettere ai medici convenzionati esterni Inps interessati firmatari delle deleghe idonea comunicazione in merito alla variazione della quota associativa.

12. L'Istituto rende note le modalità di rilascio e revoca delle deleghe alla riscossione del contributo sindacale, nonché la Struttura Inps competente all'acquisizione delle stesse, attraverso i consueti canali istituzionali.

 

Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

 

1. Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione Sindacale e, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla suindicata Organizzazione.

2. Il medico convenzionato esterno Inps, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'Inps, può revocare in qualsiasi momento la delega alla riscossione del contributo sindacale.

3. La revoca deve avere necessariamente la forma scritta, contenere l'inequivoca manifestazione di volontà del medico convenzionato esterno Inps di revocare il contributo sindacale, indicare in modo esatto la denominazione per esteso ed in sigla dell'Organizzazione Sindacale a cui fa riferimento la revoca, nonché recare la data e la firma dell'interessato.

4. L'Istituto provvede nel più breve tempo possibile all'elaborazione della suddetta revoca ed alla comunicazione all'Organizzazione Sindacale.

 

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

 

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'ACN 11/10/22 l'Inps versa all'Organizzazione Sindacale il contributo associativo fisso determinato ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione, effettuando la trattenuta sindacale sul compenso spettante al medico convenzionato esterno Inps in 12 quote mensili di uguale importo.

2. La quota associativa di cui al comma 1 è corrisposta entro il mese successivo a quello in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile seguente, salvo quanto precisato nel successivo comma 4.

3. L'eventuale modifica del suddetto termine sarà oggetto di apposita comunicazione alla Organizzazione Sindacale.

4. Qualora l'importo del versamento periodico delle quote associative dovuto all'Organizzazione Sindacale risulti inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da corrispondere pari o superiore ad euro 50,00.

5. L'Inps corrisponde all'Organizzazione Sindacale, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi per suo conto a titolo di contributi associativi, al netto del rimborso spese di cui al successivo art. 7, su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione Sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 4 della presente Convenzione.

6. L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza delle coordinate bancarie di cui all'art. 2, comma 4 della presente Convenzione e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione Sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima.

7. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione Sindacale della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso in cui la verifica non confermi la regolarità contributiva, le rimesse monetarie all'Organizzazione Sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

8. L'Inps è sollevato da qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui ai commi precedenti, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

9. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione Sindacale.

 

Articolo 7

Costi e fatturazione

 

1. Per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione, l'Inps si avvale delle procedure amministrative e informatiche, nonché delle risorse umane e strumentali, utilizzate per l'attività di acquisizione, riscossione, versamento, revoca, fornitura dati, relative alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti dell'Istituto.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'Organizzazione Sindacale si impegna a rimborsare all'Inps gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali nella misura seguente:

a) Euro 1,80 per l'attività di acquisizione di ciascuna delega;

b) Euro 1,50 per l'attività di acquisizione di ciascuna revoca;

c) Euro 32,94 per l'attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato.

3. Il rimborso degli oneri di cui al presente articolo, avviene in sede di riversamento con le modalità previste dall'art. 6, comma 5, della presente Convenzione a valere sulle somme riscosse per conto della Organizzazione Sindacale. In caso di incapienza delle predette somme, l'Organizzazione Sindacale è tenuta a corrispondere all'Inps con rimessa diretta le somme a copertura degli oneri di cui al presente articolo.

4. L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui al comma 2 quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente. L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Organizzazione Sindacale, che, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, può esercitare la facoltà di recesso dalla Convenzione.

5. È a carico dell'Organizzazione Sindacale ogni altro onere derivante dalla presente Convenzione.

6. L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'art. 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Articolo 8

Fornitura dati

 

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6, dell'ACN 11/10/2022, l'Inps trasmette, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale la consistenza associativa, l'elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale, l'importo totale trattenuto e riversato all'Organizzazione Sindacale, così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'Istituto fornisce con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi al trattamento di gestione delle deleghe sindacali sottoscritte in favore dell'Organizzazione Sindacale, così come presenti negli archivi dell'Inps.

3. Le trasmissioni e comunicazioni di cui ai precedenti commi, nonché le ulteriori comunicazioni a carico dell'Istituto previste dalla presente Convenzione, sono effettuate telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'Allegato B alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della stessa.

4. È fatto obbligo all'Organizzazione Sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.

5. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

 

Articolo 9

Clausola di salvaguardia

 

1. L'Inps è esonerato - e l'Organizzazione Sindacale lo riconosce espressamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione.

2. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione Sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

3. L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli iscritti di cui all'art. 1 e l'Organizzazione Sindacale.

4. L'Organizzazione Sindacale esonera l'Inps da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

5. L'Organizzazione Sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli iscritti di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione Sindacale. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

 

Articolo 10

Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

 

1. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell'Organizzazione Sindacale deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all'Allegato B alla presente Convenzione. La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'Inps prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

2. La sottoscrizione è effettuata dalle Parti in modalità digitale.

3. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione Sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione Sindacale;

b) legittimo esercizio dei poteri statutari;

e) diretta titolarità delle deleghe;

d) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi associativi per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;

e) entrata in vigore di disposizioni normative e/o regolamentari e/o convenzionali per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'Inps, l'adozione di nuova Convenzione.

4. L'Organizzazione Sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e ai relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ACN 11/10/2022, il rappresentante legale pro tempore dell'Organizzazione Sindacale comunica, con le modalità di cui al comma 4 ed entro 3 mesi, ogni successiva variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, con particolare riferimento a quelle che incidono sulla titolarità in proprio delle deleghe sindacali di cui alla presente Convenzione.

6. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 3, l'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

7. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione Sindacale ha facoltà di comunicare all'Inps le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

8. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del comma 3 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

9. Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione Sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'Inps a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

10. Considerato che l'Organizzazione Sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'Inps ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Organizzazione Sindacale dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;

b) perdita dei requisiti prescritti dall'art. 6 comma 4 dell'ACN 11/10/2022 per la stipulazione della presente Convenzione (Organizzazione sindacale, che, a norma dello Statuto, rappresenti anche i medici convenzionati esterni Inps e sia titolare in proprio delle relative deleghe/iscrizioni);

e) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all' Allegato B alla presente Convenzione;

d) pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione Sindacale;

e) misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione Sindacale e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche della Organizzazione, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

f) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;

g) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

h) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, nei confronti del rappresentante legale, del responsabile della struttura esecutiva nazionale e/o di settore, se esistente, e del responsabile della gestione contabile, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni;

i) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione Sindacale, indicati nel successivo art. 11 in materia di protezione dei dati personali;

j) perdita, in capo all'Organizzazione Sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e alle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

11. All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Inps comunicherà all'Organizzazione Sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

12. La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

13. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione ove l'Organizzazione Sindacale sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

14. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione Sindacale.

15. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione Sindacale della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 13, che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'Inps procede ad informare l'Organizzazione Sindacale.

16. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC).

 

Articolo 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

1. Il trattamento dei dati personali anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.

2. I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, m1nim1zzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

3. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione - al di fuori dei casi previsti dalla legge - se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.

4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

5. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o Persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

 

Articolo 12

Entrata in vigore e durata

 

1. La presente Convenzione produce effetti entro 30 giorni decorrenti dalla data di adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 2, comma 4, e 3, comma 2, della Convenzione.

2. La Convenzione ha durata fino al termine di vigenza dell'ACN 11/10/22, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del medesimo Accordo.

 

Articolo 13

Revisioni, integrazioni, adeguamento

 

1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente, con appositi atti aggiuntivi, da adottare con le medesime forme previste dalla presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari e/o convenzionali in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

 

Articolo 14

Foro competente

 

1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Articolo 15

Rinvio alla normativa vigente

 

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa vigente.

 

Articolo 16

Oneri fiscali

 

1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione Sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 - sezione erario - codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

 

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione I
Codice conto GPA10403
Denominazione completa Debito per il riversamento delle ritenute operate sui compensi dei medici esterni convenzionati a titolo di contributi associativi per conto dell’Organizzazione sindacale DIRSTAT FIALP UNSA
Denominazione abbreviata VRS.TO RIT.CTR O.S.SU COMP.MED.CONV.DIRSTAT FIALP UNSA
Validità Mese 8 - Anno 2026
Movimentabilità S
Capitolo finanziario PNE112018/8U2220099/8U2320099