Sisma bonus: asseverazione tardiva

L'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-septies e la conseguente possibilità di cessione del credito, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 01 ottobre 2020, n. 422)