Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 maggio 2025, n. 12275

Lavoro - Impugnativa di licenziamento - Procedimenti pendenti - Abrogazione delle norme - L. n. 92/2012 - Litispendenza - Disposizioni transitorie - Principio della perpetuatio iurisdictionis - Contributo unificato - Rigetto

 

Fatti di causa

 

1. Con la sentenza n. 238/2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.F., nei confronti di I.D. S.r.l., avverso la pronuncia del Tribunale di Piacenza che aveva, a seguito di opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n. 92 del 2012 presentata dalla lavoratrice, confermato il provvedimento emesso in fase sommaria di rigetto dell’impugnativa di licenziamento intimato con lettera del 7.2.2022.

2. La Corte territoriale rilevava l’inammissibilità del gravame, proposto nelle forme dell’appello, atteso che al procedimento in questione, ai sensi dell’art. 35 del D.lvo n. 149/2022, continuavano ad applicarsi le disposizioni di cui al cd. Rito Fornero di talché il ricorso di appello, presentato (il 27.12.2023) oltre i trenta giorni dalla data di comunicazione della sentenza di primo grado ai Difensori (26.6.2023), era tardivo e, quindi, inammissibile.

3. Avverso la decisione di secondo grado, pubblicata il 22.4.2024, C.F. ha proposto, con atto notificato il 21.6.2024, ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso I.D. S.r.l.

4. Il Procuratore Generale ha deposito requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso; le suddette conclusioni sono state confermate in sede di udienza di discussione.

5. Il controricorrente ha depositato memoria tardiva.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico articolato motivo si denuncia l’errata applicazione dell’art. 35 D.lvo n. 149/22 per non avere la Corte territoriale attribuito ad esso un profilo di natura processuale con la conseguenza che, riferendosi la norma ad un concetto di  “procedimento” e non di “giudizio”, il gravame, proposto oltre il termine fissato dalla legge del 28.2.2023 (entrata in vigore della riforma), avrebbe dovuto essere proposto nelle forme dell’appello e non del reclamo essendo state da questa data abrogate tutte le disposizioni del cd. Rito Fornero.

6. Invero, si deduce, sulla base della lettura delle norme operata dalla ricorrente, che, se è pur vero che l’art 35 citato prevede che “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”, avrebbe dovuto, invece, ritenersi operare nel caso di specie la successiva disposizione di cui all’art. 37, che dispone l’immediata abrogazione, tra le altre disposizioni, dell’art. 1 commi da 47 a 69 della l. n. 92/2012.

7. L’assunto non è condivisibile.

8. Giova premettere che, secondo l’ordinamento giuridico processual-civilistico, il concetto di litispendenza del giudizio è stato così delineato: per i giudizi introdotti con l’atto di citazione, la litispendenza della controversia sia ha con la notifica dell’atto di citazione; per i giudizi introdotti con ricorso, la litispendenza si verifica con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito; per i provvedimenti monitori, introdotti con il ricorso ingiuntivo, ai sensi dell’art. 643 cpc che costituisce una eccezione alla norma generale, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto.

9. Orbene, va detto che l’art. 35 richiamato ha previsto, in un contesto attuativo della legge delega proprio attinente alla materia processuale, che le disposizioni del decreto legislativo abbiano effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applichino ai procedimenti instaurati solo successivamente a tale data.

10. Per poter procedere all’applicazione del nuovo testo dell’art. 441 bis c.p.p., occorre dunque far riferimento al momento di instaurazione della controversia, coincidente con la proposizione dell’azione dinanzi al giudice di primo grado: momento che, nel caso di specie, all’epoca del varo del d.lgs. n. 149 si era già compiuto.

11. Come puntualmente e correttamente rilevato dall’Ufficio della Procura Generale, al momento dell’instaurazione del procedimento la riforma, dunque, non era ancora in vigore: ipotizzare l’abrogazione delle norme della l. n. 92/2012 in corso di causa, comporterebbe, dunque, null’altro che un vuoto di disciplina, rispetto al quale la ricorrente non prospetta alcun serio e utile rimedio processuale.

12. L’abrogazione di cui alle norme del rito Fornero comporta ex se la necessaria entrata in vigore delle nuove disposizioni: ma per espressa volontà legislativa a queste ultime poteva darsi applicazione solo ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.

Tale tecnica legislativa, del resto, è coerente con il principio della perpetuatio iurisdictionis ai sensi del quale il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda.

13. L’art. 37 dello stesso decreto, in quanto disposizione oggetto della disciplina transitoria, priva di una espressa diversa disciplina intertemporale, va ritenuto applicabile dunque solo ai giudizi introdotti successivamente alla data indicata nell’art. 35 comma 1, cit.

Del resto, la disposizione transitoria appare formulata proprio al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, disponendo espressamente che ai procedimenti pendenti a quella data siano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti.

14. Nella stessa relazione, poi, al citato decreto legislativo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Serie generale, sempre come condivisibilmente sottolineato dall’Ufficio della Procura Generale, è precisato che l’articolo 35 comma 1, è stato introdotto proprio “al fine di consentire un avvio consapevole, da parte degli operatori, delle novità normative”, e che “le disposizioni recate dal decreto legislativo […] si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la precisazione – a fugare possibili dubbi interpretativi – che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti”.

Così facendo, ci si è assicurati che l’abrogazione delle norme preesistenti e l’applicazione delle nuove norme (si pensi, ad esempio, all’abrogazione del c.d. “rito Fornero” e alle nuove disposizioni in tema di procedimenti di impugnazione dei licenziamenti) operino contestualmente.

15. Avendo riguardo a tutti i criteri ermeneutici delle disposizioni legislative, pertanto, da quello letterale a quello teleologico e sistematico, deve convenirsi che l’interpretazione fornita dalla Corte di merito è quella esatta, in un contesto esegetico in cui il termine “procedimenti” è stato adoperato quale sinonimo di “giudizi”.

16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

17. La novità della questione trattata indice a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

 Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.