Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2026, n. 21913

Lavoro - Pagamento del TFR - Indennità sostitutiva delle ferie non godute - Cessione aziendale - Continuità e conferimento dell’attività professionale - Rigetto

 

Fatti di causa

 

1. La ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello studio associato S.-M.-S., ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che, confermando la pronuncia di primo grado, ha ravvisato nell’adesione da parte del dott. V.S. alla predetta associazione professionale una cessione aziendale e, per l’effetto, condannato quest’ultima al pagamento del TFR e dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore di M.D.L., anche per il periodo lavorativo dalla stessa svolto, in epoca antecedente alla cessione, alle dipendenze del singolo professionista.  

2. Ha proposto ricorso per cassazione E.S., in proprio e nella qualità, sulla base di due motivi a cui ha resistito con controricorso la lavoratrice; entrambe le parti hanno, infine, depositato memorie.

3. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..

 

Ragioni della decisione

 

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

I. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la parte ha eccepito la violazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 1362 c.c. e ss., oltre che degli artt. 2112 e 2238, comma 2, c.c., per avere la sentenza male interpretato l’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado;

II. Con il secondo motivo, la parte ha poi censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 2112 e 2238, comma 2, c.p.c., facendo valere in tal caso un errore di sussunzione per non essere stata accertata la consistenza dell’attività del professionista che aveva aderito all’associazione professionale.

2. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, vertendo entrambi, sia pure sotto diverse angolazioni, sulla sussumibilità della vicenda nell’ambito dell’art. 2112 c.c..

3. In primis, la parte evidenzia che la sentenza d’appello, pur avendo integrato la motivazione di primo grado con la precisazione secondo cui, ai fini della ravvisabilità di una cessione aziendale, è necessario un accertamento anche in ordine alla consistenza dell’attività professionale asseritamente ceduta, era poi pervenuta a delle conclusioni non coerenti con la premessa, avendo omesso di rilevare che nell’accertamento operato dal giudice di prime cure era del tutto assente qualsivoglia riferimento a tale aspetto.

4.  In secondo luogo, la parte ha censurato la pronuncia per avere statuito l’applicabilità alla fattispecie esaminata dell’art. 2112 c.c. sulla base di un accertamento incompleto, in quanto limitato alla prosecuzione dell’attività lavorativa con carattere di continuità e al conferimento dell’attività professionale del dott. S. in quella dello studio associato, senza indagare sulla particolare complessità della strutturazione dello studio professionale asseritamente ceduto.

5. Ebbene le censure sono destituite di fondamento.

6. Va invero rilevato che la normativa succedutasi nel tempo attesta che la disciplina del trasferimento d'azienda, che presuppone il mutamento della titolarità nella proprietà dell'intera azienda o di un suo ramo, ha inteso, al fine di garantire l'interesse dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro, pur nel bilanciamento con l’interesse del datore di lavoro alla libera riorganizzazione e ristrutturazione della propria attività, dare rilievo alla consistenza, pure a livello economico dei beni - non solo materiali - oggetto del trasferimento, in ragione della loro capacità di assicurare il soddisfacimento dei già maturati diritti di quanti sono destinatari del disposto trasferimento (per una nozione lata di trasferimento, si vedano, tra le tante, Cass. n. 19842/2003, n. 9031/2004, n. 206/2004).

7. A tale riguardo, come è stato osservato da Cass. n. 14642/2006, l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto scrutinato finisce per determinare l'effetto di consentire, con maggiore frequenza, che, a fronte di comprovate esigenze di riduzione di organico, sia percorribile la via del ricorso a strumenti alternativi al licenziamento collettivo per ampie fasce di lavoratori, intenzionati a continuare la propria attività seppure alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro.

8. La pronuncia da ultimo citata ha, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del trasferimento di azienda, che può aver luogo anche in riferimento agli studi professionali tutte le volte in cui al profilo professionale dell'attività svolta si affianchi una organizzazione di mezzi e di strutture, un numero di titolari e di dipendenti, una ampiezza di locali adibiti ad attività professionale tali che il rapporto organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività del titolare,  è necessario il concorso di due requisiti: uno, obiettivo, rappresentato dalla continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e uno, soggettivo, consistente nella sostituzione dell'imprenditore.

8. Posto che l’accertamento in disamina compete al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione adeguata e immune da errori, ritiene il Collegio che la sentenza gravata sfugga alle censure che le vengono mosse, avendo la stessa svolto il giudizio sulla esistenza di una struttura aziendale cedibile (e, in effetti, ceduta) e qualificato come cessione di azienda il contratto intervenuto tra le parti, anche alla luce di una compiuta interpretazione della volontà dei contraenti.

9. In particolare, la pronuncia gravata ha valorizzato molteplici elementi dimostrativi del fatto che, nella fattispecie concreta, le stesse parti avessero inteso il conferimento dell’attività professionale del dott. S. come sussumibile nell’ambito dell’art. 2112 c.c.; ci si riferisce, in particolare, alla comunicazione al Centro per l’impiego resa dallo studio associato, collimante con quella in precedenza resa dal professionista persona fisica, all’assenza di un atto risolutorio del rapporto lavorativo da parte di quest’ultimo, all’immediata annotazione del credito avente a oggetto il TFR della controricorrente da parte dello studio associato, come risultante dal CUD 2008, tutti elementi che non risultavano intaccati da specifiche censure di parte ricorrente.

10. In conclusione, la sentenza appare del tutto applicativa dei principi regolatori della materia e sfugge alle censure che le vengono mosse, per cui il ricorso dev’essere respinto.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.

13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che, quanto ai compensi,  liquida in € 3.500,00 in favore della controricorrente, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.