Comunicazione al sistema tessera sanitaria: spese per test diagnostici SARS-coV-2

Ai fini della dichiarazione dei redditi pre-compilata, non ricorre l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in relazione alle spese sostenute dai pazienti per test di laboratorio per la ricerca del virus SARS-coV-2, da parte dell’ente di diritto pubblico con compiti di sanità pubblica, veterinaria e alimentare, inserito nella rete dei laboratori della Regione per l’emergenza Covid-19, che però sia privo dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria sugli esseri umani (Agenzia delle Entrate - Risposta 18 giugno 2021, n. 416).

Al fine di permettere l'elaborazione della dichiarazione c.d. precompilata, è previsto che i soggetti che erogano servizi sanitari per i quali e consentita la deduzione o la detrazione della spesa (aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri) sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014).
Sono altresì obbligate alla trasmissione dei dati, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si intendono «strutture autorizzate»: «le strutture di cui all'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006, nonché la farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra autorizzata ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422.
In particolare, secondo la disciplina in materia sanitaria, l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private sono subordinate ad autorizzazione, che presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento dalla regione territorialmente competente.
Pertanto, devono ritenersi escluse dall’obbligo di trasmissione dei dai al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione pre-compilata le strutture che erogano prestazioni sanitarie senza la corrispondente autorizzazione.
In particolare, precisa l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle spese sanitarie relative ai test di laboratorio per la ricerca del virus SARS-coV-2, devono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati al Servizio Tessera Sanitaria per la predisposizione della dichiarazione pre-compilata, le strutture che svolgono l'attività di sicurezza sanitaria in materia alimentare che, mediante provvedimento d’urgenza, siano state inserite nella rete dei laboratori per effettuare i test Covid-19, ma non siano in possesso dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria sugli esseri umani. Ciò in quanto non rientrano tra le "strutture autorizzate" individuate dalle disposizioni che disciplinano la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria.
Le autorizzazioni con le quali la Regione ha incluso dette strutture nella rete dei laboratori abilitati ai test Covid-19, infatti, costituiscono provvedimenti di urgenza per il solo periodo dell'emergenza epidemiologica, allo scopo di garantire maggiore tempestività nell'esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS CoV-2, pertanto non sono riconducibili ad una autorizzazione ad effettuare prestazioni diagnostiche su persone concessa secondo le modalità disciplinate dalle succitate disposizioni legislative.