Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 27 gennaio 2023, n. 25954

Approvazione del modello 770/2023, relativo all’anno di imposta 2022, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni

 

Dispone:

 

1. Approvazione del modello 770/2023

1.1. È approvato il modello 770/2023 per l’anno di imposta 2022, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

1.2 Il modello 770/2023 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

1.3 Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

2.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. È altresì autorizzato l’utilizzo del predetto modello prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall’allegato 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1.1 realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

 

3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle dichiarazioni

3.1. Nel modello di cui al punto 1.1 gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

3.2. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1.1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998 di rilasciare al sostituto d’imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

 

4. Trattamento dei dati

4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.

4.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.

4.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

4.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello 770 venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

 

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il quale prevede, tra l’altro, che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4 dello stesso decreto, è redatta su modelli conformi a quelli approvati nell’anno in cui devono essere utilizzati. L’articolo 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998 stabilisce, in particolare, l’obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Inoltre, i sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno solare precedente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di adeguare la dichiarazione dei sostituti d’imposta alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione, nonché disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa dei modelli.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1, commi da 999 a 1006;

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

 

STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

- larghezza: cm. 21,0;

- altezza: cm. 29,7.

È consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

È altresì consentita la predisposizione del modello su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

 

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.

 

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di un’area grafica che ha le seguenti dimensioni:

- altezza: 65 sesti di pollice

- larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

 

COLORI

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U).

È altresì consentita, per la riproduzione del modello mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

 

Modello

 

(Testo dell’allegato)

 

Istruzioni

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato il 27 gennaio 2023 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.