Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 10 settembre 2026, n. 170

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e altri titoli similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società istante (di seguito Istante) è iscritta nell'elenco dei Responsabili dei registri per la circolazione digitale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 recante ''Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech'' (di seguito, decreto Fintech).

L'Istante gestisce un registro distribuito, basato su tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology), per l'emissione e la circolazione in forma digitale (c.d. ''tokenizzata'') di strumenti finanziari, incluse obbligazioni e titoli di debito soggetti alla disciplina fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Nella medesima struttura societaria opera anche una società fiduciaria, totalmente controllata dall'Istante, ''che svolge il ruolo di intermediario deputato all'applicazione del regime fiscale sugli interessi derivanti dagli strumenti finanziari tokenizzati, inclusa l'eventuale applicazione o non applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 239 del 1996''.

L'Istante evidenzia che il decreto Fintech ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità di emettere, registrare e trasferire strumenti finanziari in forma digitale mediante scritturazioni su registri distribuiti (distributed ledger) basati su tecnologia blockchain, superando il tradizionale sistema di gestione accentrata presso depositari centrali.

Al riguardo, viene evidenziato che il registro per la circolazione digitale, gestito dall'Istante, opera secondo le seguenti modalità tecniche e operative:

al momento dell'emissione di strumenti finanziari tokenizzati, l'Istante procede alla scritturazione nel registro distribuito dei dati identificativi dell'emittente, delle caratteristiche dello strumento finanziario e dell'assegnazione iniziale dei token ai sottoscrittori (emissione e scritturazione iniziale);

l'Istante, in qualità di Responsabile del registro, è tenuta a verificare l'identità dei soggetti che richiedono l'apertura di un conto, iscritto a sua volta sul registro, e a mantenere evidenza aggiornata della titolarità degli strumenti finanziari digitali (identificazione dei titolari);

ogni trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari tokenizzati avviene esclusivamente mediante scritturazione nel registro da parte del Responsabile dello stesso (registrazione dei trasferimenti);

gestione delle informazioni (comunicazione ai fini fiscali).

Parallelamente all'attività di tenuta del registro operata dall'Istante, la società fiduciaria, opera come intermediario attraverso cui i flussi di pagamento degli interessi dall'emittente transitano ai titolari degli strumenti finanziari, in particolare:

l'emittente versa gli interessi periodici alla società fiduciaria in qualità di mandataria dei sottoscrittori degli strumenti finanziari tokenizzati;

la società fiduciaria, sulla base delle informazioni ricevute dall'Istante ''circa la residenza fiscale dei titolari e la documentazione acquisita (...), applica o non applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 239/1996'';

la società fiduciaria provvede successivamente all'accredito degli interessi netti ai titolari.

Nel modello tradizionale di emissione e gestione di titoli obbligazionari vi è:

una banca depositaria (o il sistema di gestione accentrata) che detiene i titoli e dispone delle informazioni relative ai titolari;

la medesima banca depositaria (o una banca di primo livello nella catena di custodia) funge da intermediario per il pagamento degli interessi e per l'applicazione del regime fiscale;

la banca di primo livello raccoglie le autocertificazioni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 di ''Approvazione dello schema di autocertificazione, con le relative note illustrative, utilizzabile ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239'' e comunica al Sistema di Interscambio Dati (SID) le informazioni richieste dall'articolo 8 del d.lgs. n. 239 del 1996.

Nel caso di emissione tokenizzata, tramite registro DLT, tale schema unitario si ''sdoppia'' e le funzioni che nel modello tradizionale sono concentrate in capo a un unico soggetto (la banca di primo livello) risultano distribuite tra l'Istante, che svolge le funzioni sopra elencate, e la società fiduciaria, che svolge la funzione di pagamento degli interessi e applicazione del regime fiscale.

L'Istante sottolinea che nel modello di emissione tokenizzata, ai sensi del Decreto Fintech, non esiste la figura di banca depositaria né di una banca di primo livello e di secondo livello. Il registro per la circolazione digitale (decentralizzato e basato su tecnologia blockchain) sostituisce integralmente il sistema di custodia accentrata, e il Responsabile del registro assume le funzioni che nel modello tradizionale sono svolte dal depositario centrale e dalla banca di primo livello.

Al riguardo, l'Istante evidenzia che, in qualità di Responsabile del registro per la circolazione digitale, svolge tutte le funzioni che nel modello tradizionale competono alla banca di primo livello, ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 239 del 1996.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Istante chiede se:

1) in qualità di Responsabile del registro per la circolazione digitale, ai sensi del d.l. n. 25 del 2023, possa essere equiparata, ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 239 del 1996 e del d.m. 12 dicembre 2001, all'intermediario che agisce come banca di primo livello, con conseguente legittimazione a:

raccogliere le autocertificazioni dai titolari non residenti degli strumenti finanziari digitali;

comunicare al SID le informazioni richieste dall'articolo 8 del d.lgs. n. 239 del 1996;

2) in conseguenza dell'equiparazione di cui al punto precedente, sia legittimata a presentare il Modello 118/IMP, ai sensi del d.m. 11 dicembre 1996 di ''Approvazione in versione bilingue, italiano-inglese, dei modelli 116/IMP, 117/IMP, 118/IMP, approvati con decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632'', per comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati relativi all'applicazione o alla non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi degli strumenti finanziari digitali registrati nel registro da essa gestito;

3) il modello operativo sopra descritto, che prevede lo sdoppiamento delle funzioni tra l'Istante e la società fiduciaria, sia conforme alla disciplina del d.lgs. n. 239 del 1996.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che, in qualità di Responsabile del registro per la circolazione digitale ai sensi del Decreto Fintech, debba essere equiparata, ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 239 del 1996, all'intermediario che agisce come banca di primo livello.

A parere dell'Istante, tale equiparazione trova fondamento nei seguenti argomenti:

identità di funzioni, in quanto l'Istante svolge le medesime funzioni che nel modello tradizionale competono alla banca di primo livello;

principio di neutralità tecnologica, secondo cui l'utilizzo della tecnologia DLT per l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari non deve determinare un trattamento fiscale diverso rispetto agli strumenti finanziari emessi e circolanti con le modalità tradizionali;

interpretazione teleologica, ovvero di consentire ai titolari non residenti di beneficiare del regime di esenzione attraverso un sistema di autocertificazione e comunicazione che garantisca all'Amministrazione finanziaria la disponibilità delle informazioni necessarie ai fini di controllo.

Nel modello tokenizzato, l'Istante ritiene di essere l'unico soggetto in grado di garantire all'Amministrazione finanziaria tali informazioni. L'equiparazione proposta sarebbe, quindi, l'unica interpretazione che consente di attuare la ratio legis.

Inoltre, nessuna norma contiene disposizioni che escludano espressamente il Responsabile del registro per la circolazione digitale dal novero dei soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni e a effettuare le comunicazioni al SID.

L'Istante ritiene che l'assenza di un'espressa menzione sia giustificata dalla circostanza che la disciplina prevista dal d.lgs. n. 239 del 1996 è anteriore all'introduzione della disciplina degli strumenti finanziari digitali e che un'interpretazione evolutiva, coerente con il quadro normativo attuale, imporrebbe di includere il Responsabile del registro tra i soggetti equiparati agli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 239 del 1996.

Conseguentemente all'equiparazione di cui sopra, l'Istante ritiene di essere legittimata a presentare il Modello 118/IMP ai sensi del d.m. 11 dicembre 1996.

 

Parere dell'Agenzia delle Entrate

 

Con il decreto Fintech il legislatore ha adeguato l'ordinamento nazionale alle disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE.

Con specifico riferimento al regime fiscale degli strumenti finanziari emessi in forma digitale, nella relazione illustrativa dell'articolo 8 del decreto Fintech viene chiarito che «restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale».

Nella circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E (par. 1.3) è stato precisato che, ai redditi derivanti dagli strumenti finanziari digitali si applicano le disposizioni sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a cquinquies), del medesimo testo unico.

Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 disciplina il regime fiscale degli «interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 239 del 1996, l'imposta sostitutiva «è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli (...)».

L'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 239 del 1996 prevede che non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle suddette obbligazioni e titoli similari «percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».

L'applicazione di tale imposta sostitutiva, nonché l'esenzione per i soggetti non residenti, richiede il deposito in custodia ed in amministrazione dei titoli presso gli intermediari abilitati.

La relativa procedura è disciplinata dal successivo articolo 7 il quale, al riguardo, prevede che «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze Dipartimento delle entrate» (attualmente Agenzia delle entrate).

L'articolo 5 del d.lgs. n. 239 del 1996 prevede casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva. In particolare, il comma 2 di tale disposizione prevede che nel caso in cui le obbligazioni e titoli similari in oggetto non siano depositate «presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4.».

Il decreto del Ministero delle Finanze 4 dicembre 1996, n. 632 recante il ''Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati'' all'articolo 1, comma 1, identifica due categorie di intermediari «a) per banca di primo livello si intende ogni ente creditizio o finanziario, avente sede in Italia ovvero in Paesi esteri che agisce come intermediario nel deposito delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati detenuti direttamente o indirettamente, dall'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli medesimi presso la banca di secondo livello;

b) per banca di secondo livello si intende una banca o una società di intermediazione mobiliare residente ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti depositarie o sub-depositarie dei titoli di cui alla lettera a), che intrattengano rapporti diretti in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, con il Ministero delle finanze Dipartimento delle entrate [attualmente Agenzia delle entrate], ai fini della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva. (...)».

Nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 504222 del 9 luglio 2025 è stato chiarito che ''nell'ipotesi in cui l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali siano totalmente disintermediate, sulla base della normativa attualmente vigente, l'imposta sostitutiva deve essere applicata dal soggetto emittente. Ciò comporta:

l'applicazione dell'imposta non solo ai percettori cosiddetti nettisti ma a quelli cosiddetti lordisti, in quanto il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede espressamente l'applicazione dell'imposta ai proventi «da chiunque percepiti». In ogni caso, il comma 1 del medesimo articolo 5 prevede che i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali e assoggettati all'imposta sostitutiva concorrono alla formazione del reddito complessivo e l'imposta sostitutiva si scomputa ai sensi del TUIR;

l'applicazione dell'imposta anche ai soggetti non residenti che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, avrebbero diritto alla non applicazione dell'imposta. In ogni caso, i soggetti non residenti che hanno diritto all'esenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata''.

Ciò posto, sulla base della normativa attualmente vigente, la modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e altri titoli similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 239 del 1996 è quella prevista dal citato comma 2 dell'articolo 5.

Inoltre, il Responsabile del registro per la circolazione digitale di cui al d.l. n. 25 del 2023, in assenza di una espressa previsione normativa, non rientra tra gli intermediari individuati ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 239 del 1996 e dal d.m. n. 632 del 1996; pertanto, l'Istante non può operare come ''banca di primo livello''.