Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 maggio 2025, n. 12083
Cartella di pagamento - Notifica - D.P.R. 602/1973 - Prescrizione - Irreperibilità relativa - Art. 140 cod. proc. civ. - Sgravio - Intimazione di pagamento - Soccombenza virtuale - Cessata della materia del contendere
Rilevato che
1. Ca.Fa. ricorre nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest'ultima la C.t.r. ha rigettato l'appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso intimazione di pagamento n.[...] successiva a cartella di pagamento n. [...] emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del 1999 e notificata il 29 luglio 2015, per la somma di Euro 644,16.
La C.t.r. rilevava che la cartella (su ruolo consegnato il 10 luglio 2003) era stata ritualmente notificata il 2 novembre 2005 ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973; che, pertanto, il credito non era prescritto, stante il termine decennale.
2. L'Agenzia delle entrate-Riscossione resiste a mezzo controricorso nel quale, in via preliminare, ha dato atto di aver provveduto allo sgravio delle somme di cui alla cartella ex art. 4, comma 1, D.L. n. 119 del 2018.
L'Agenzia delle entrate, invece, è rimasta intimata.
3. La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la notifica della cartella fosse ritualmente avvenuta in data 2 novembre 2005.
Osserva che, a fronte della propria eccezione di inesistenza della notifica, l'Agenzia delle entrate non aveva dato prova della sua ritualità; che, infatti, le relate in atti non si riferivano al tentativo di notifica della cartella del 2 novembre 2005, bensì a tentativi effettuati in date diverse; che, invece, per la notifica del 2 novembre 2005, ritenuta valida dalla C.t.r., non era stata versata in atti alcuna relata, ma solo l'avviso di deposito nella casa comunale.
2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 cit. in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 258 del 22/11/2012 che ne ha dichiarato illegittimo il terzo comma, corrispondente all'allora vigente quarto comma.
Evidenzia che il Concessionario della Riscossione aveva tentato una notifica secondo la procedura cd. di irreperibilità relativa (ossia per temporanea assenza del destinatario) come testualmente riportato nell'avviso di deposito nella Casa del Comune, datato 02 novembre 2005, ove si leggeva quanto segue: "Il sottoscritto, non essendo stata effettuata la notifica a mani dei sotto elencati contribuenti degli atti loro afferenti a causa dell'assenza dell'interessato e delle persone indicate dall'art. 139 cpc, dichiara di avere depositato in busta chiusa e sigillata gli atti stessi nella Casa del Comune secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.P.R. 29/9/73 n. 602"; che, effettivamente, nel suddetto elenco compariva il proprio nominativo e il numero della cartella esattoriale in esame; che, infine, sul documento era riportato quanto segue: "si attesta che l'avviso relativo ai nominativi sopra elencati è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Lacchiarella il 02/11/2005 e i relativi atti sono depositati dal 02/11/2005 presso la Casa Comunale in busta chiusa e sigillata (art. 26 D.P.R. 29.9.73 n. 602)".
Ciò posto, rileva che la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il terzo comma, corrispondente all'allora vigente quarto comma, dell'art. 26 cit. nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600", anziché "Nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio, azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e) del D.P.R. 29 settembre n. 600".
Osserva che, pertanto, la notifica andava eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. con affissione dell'avviso di deposito non all'albo del Comune di Lacchiarella, ma alla porta della propria abitazione della contribuente con successiva notizia per raccomandata A/R.
3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ.
Ribadito che il tentativo di notifica cui si riferisce la relata versata in atti è stato effettuato il 13 maggio 2005 (oppure, ancora prima, nell'anno 2003), ribadisce che è maturata la prescrizione decennale, dal momento che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 29 luglio 2015.
4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 25, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2948 cod. civ., dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Rileva che, in caso di notifica di cartella di pagamento non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale.
5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 600 del 1973.
Censura la sentenza impugnata per non aver accolto l'eccezione di decadenza sollevata sia in primo che in secondo grado.
Evidenzia che, il ruolo e la cartella erano stati emessi nel 2002 (anteriormente alla riforma del 2005 dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 per i ruoli emessi successivamente al 1° luglio 2005); che, pertanto, la cartella avrebbe dovuto essere necessariamente notificata entro e non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo era stato consegnato al Concessionario della Riscossione.
6. In via preliminare deve rilevarsi che in ragione dello sgravio dell'unica cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata è sopravvenuto il difetto di interesse ad una pronuncia di merito sulla controversia, residuando la sola questione sulle spese in ordine alla quale occorre pronunciarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
In tal senso, infatti, vanno intese le conclusioni rassegnate dalla contribuente con la memoria, ove la stessa, pur dando atto dello sgravio, ha ribadito il proprio interesse chiedendo la condanna delle Amministrazioni convenute alle spese di tutti i gradi del giudizio.
7. Il secondo motivo - preliminare in quanto involge l'individuazione della disciplina applicabile alla notifica di cui si discute anche nel primo motivo - è fondato, restando assorbiti gli ulteriori.
7.1. La difesa erariale, in replica al secondo motivo di ricorso, ha sostenuto che la notifica della cartella di cui si discute (in data 2 novembre 2005) sarebbe avvenuta con le forme previste in caso di irreperibilità assoluta.
Tanto, tuttavia, trova smentita nell'avviso di deposito presso la Casa Comunale, puntualmente trascritto a pag. 10 del ricorso, nel quale si fa espresso riferimento all'impossibilità di eseguire la notifica a mani dei contribuenti (ivi inclusa la ricorrente) per assenza sia dell'interessato che delle persone di cui all'art. 139 cod. proc. civ. - ovvero alla fattispecie c.d. dell'irreperibilità relativa - e si richiama espressamente l'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 che, a propria volta, dettava (nel testo vigente ratione temporis) le modalità di notifica della cartella nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ., contenente, anch'esso la disciplina della notifica in caso di irreperibilità relativa.
7.2. L'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973, nella versione ratione temporis applicabile, prevede che, nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ. (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art.143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità fissate dall'art. 60 D.P.R. n. 602 del 1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune;
7.3. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 (attuale comma 4) del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della citata sentenza della Consulta, relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973; è necessario, pertanto, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale; non è sufficiente, di conseguenza, la sola spedizione, alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. - disposizione richiamata dall'art. 26 citato - nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
A seguito di tale sentenza, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 2/11/2014 n. 25079).
7.4. È pur vero che l'efficacia retroattiva dell'intervento della Consulta trova un limite nei rapporti esauriti.
Questa Corte, tuttavia, ha precisato che fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto (Cass. 1/02/2007, n. 3642).
Nella fattispecie in esame la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento facendo valere, sin dal ricorso introduttivo, la prescrizione della pretesa tributaria per nullità della notifica della cartella che, quindi, non avrebbe interrotto il termine di prescrizione decennale della pretesa.
La sentenza di appello, nel ritenere rituale la notifica della cartella nei confronti del contribuente, relativamente irreperibile, ai sensi dell'art. 26, comma 3 D.P.R. n. 602 del 1973 (eseguite con il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo pretorio), ha fatto applicazione della predetta norma, nella versione precedente alla declaratoria di illegittimità costituzionale per effetto della sentenza n. 258 del 2012.
Tuttavia, - essendo ancora in discussione la validità della notifica - la questione non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali, soli, non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012 (cfr. Cass. 13/02/2025, n. 3721).
Di conseguenza, nel caso in esame, ai fini del perfezionamento della notifica, era necessario che fossero effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. che sono i seguenti:
a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.
7.5. La C.t.r. non ha seguito i suddetti principi, in quanto, sebbene la questione della ritualità della notifica, anche alla luce di principi posti dalla Consulta, fosse stata riproposta in appello (cfr. pag. 3 e 4 del ricorso per cassazione ove si riproduce il contenuto dell'atto di appello) ha ritenuto che la stessa fosse rituale, omettendo di verificare la sussistenza di tutti gli adempimenti necessari.
8. In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere e secondo il principio della soccombenza virtuale la controricorrente e l'intimata vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non è comunque applicabile l'art. 13 comma 1-quater, D.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna la controricorrente e l'intimata, in solido, a corrispondere alla ricorrente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità che si liquidano per il primo grado in Euro 42,30 per esborsi ed Euro 355,00 per compensi, per il secondo grado in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 540,00 per compensi e per il giudizio di legittimità in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 700,00 per compensi, oltre alla maggiorazione del 15 per cento per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. R.M., dichiaratosi antistatario.