Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 21 gennaio 2021

Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Codice dell’ambiente: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) oli lubrificanti: i prodotti, vergini o rigenerati, di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, individuati con riferimento ai codici di nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987;

c) contributo: il contributo di cui all’articolo 236, comma 7, del Codice dell’Ambiente;

d) Consorzio: il consorzio di cui all’articolo 236, comma 1, del Codice dell’Ambiente;

e) Ufficio competente:

1. per gli oli lubrificanti immessi in consumo da un impianto produttivo nazionale, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione all’ubicazione del medesimo impianto;

2. per gli oli lubrificanti provenienti dai Paesi dell’Unione europea, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo di ricevimento degli stessi prodotti nel territorio nazionale;

3. per gli oli lubrificanti dichiarati per l’importazione definitiva nel territorio nazionale, l’Ufficio delle dogane in cui gli stessi sono dichiarati.

 

Art. 2

Principi generali

 

1. Sono soggetti al contributo gli oli lubrificanti destinati ad essere utilizzati nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli destinati a subire processi di trasformazione da cui derivino prodotti finiti che non danno luogo a oli usati. Sono parimenti soggetti al contributo gli oli lubrificanti contenuti in prodotti che, in relazione alla funzione a cui sono espressamente rivolti, sono destinati ad essere raccolti al termine del loro ciclo di vita come oli usati per il successivo corretto trattamento.

2. Il contributo è dovuto all’atto dell’immissione in consumo, ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, degli oli lubrificanti, anche qualora contenuti nei prodotti di cui al comma 1. Sono tenuti al versamento del contributo i soggetti che immettono in consumo gli oli lubrificanti nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto che effettua l’immissione in consumo degli oli lubrificanti destinati a subire processi di trasformazione da cui derivino prodotti finiti che non danno luogo a oli usati, dichiara preventivamente al Consorzio l’insussistenza dei presupposti per la raccolta di tali prodotti con le modalità dallo stesso previste.

 

Art. 3

Accertamento, riscossione e versamento del contributo

 

1. Il Consorzio determina la misura del contributo ai sensi dell’articolo 236, comma 7, del Codice dell’Ambiente. Il predetto contributo è versato:

a) direttamente al Consorzio, per gli oli lubrificanti immessi in consumo nel territorio nazionale, sia in quanto provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea sia in quanto ottenuti in impianti produttivi nazionali;

b) all’Ufficio competente, per gli oli lubrificanti dichiarati per l’importazione definitiva nel territorio nazionale.

2. Per gli oli lubrificanti di cui al comma 1, lettera a), il contributo è versato al Consorzio entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui avviene la loro immissione in consumo; per gli oli lubrificanti di cui al comma 1, lettera b), il contributo è versato all’Ufficio competente di cui al medesimo comma 1, lettera b), nei termini e con le stesse modalità previste per gli introiti doganali e sullo stesso contributo il predetto Ufficio riscuote contestualmente anche l’IVA ad esso afferente.

3. L’Ufficio di cui al comma 1, lettera b), riversa al Consorzio le somme riscosse mensilmente a titolo di contributo mediante bonifico da effettuarsi entro il 15 del mese successivo a quello della riscossione.

4. Il Consorzio emette fattura per l’importo del contributo ricevuto, dalla quale devono risultare la causale dello stesso, i quantitativi di prodotti lubrificanti immessi in consumo e il mese al quale il medesimo versamento si riferisce. Limitatamente al contributo versato all’Ufficio competente sugli oli lubrificanti dichiarati per l’importazione definitiva nel territorio nazionale, la fattura è emessa dal Consorzio solo se richiesta dal soggetto che presenta la dichiarazione doganale.

5. Limitatamente a ciascuna operazione di importazione definitiva di oli lubrificanti, si prescinde dalla riscossione del contributo per importi inferiori o pari ad 1 euro.

 

Art. 4

Dichiarazione riepilogativa

 

1. Per ciascuno dei versamenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il soggetto obbligato compila e trasmette al Consorzio, entro il giorno lavorativo successivo al versamento, una apposita dichiarazione dalla quale devono risultare la denominazione della ditta, il legale rappresentante, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, la quantità di oli lubrificanti immessi in consumo nel mese al quale la dichiarazione si riferisce, gli estremi e l’importo del versamento. Nella stessa dichiarazione è altresì indicata, per gli oli lubrificanti estratti da un deposito nazionale, l’ubicazione dell’impianto stesso.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa al Consorzio, tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero via internet, tramite il sistema automatizzato del Consorzio, entro il giorno lavorativo successivo a quello stabilito per il relativo versamento.

 

Art. 5

Scambio di informazioni

 

1. Per le operazioni di importazione definitiva di oli lubrificanti, l’Ufficio competente invia al Consorzio i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato le medesime operazioni di importazione, unitamente ai quantitativi di oli lubrificanti importati e all’ammontare del contributo versato da ciascun soggetto, ai fini della contabilizzazione e dell’eventuale fatturazione del contributo nonché della verifica dell’adesione dei medesimi soggetti al Consorzio e del calcolo delle relative quote consortili.

2. Per la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, il Consorzio stipula, nel rispetto della normativa di riferimento, un’apposita convenzione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con oneri posti a carico del medesimo Consorzio per il ristoro delle spese sostenute dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività ad essa correlate; con la stessa convenzione sono altresì definiti i tempi e le modalità per la predetta trasmissione.

3. Con la convenzione di cui al comma 2 può essere regolato, altresì, sempre con oneri posti a carico del Consorzio, lo scambio di dati e informazioni, finalizzato al riscontro del corretto versamento del contributo, inerenti le immissioni in consumo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e la relativa destinazione prevista degli oli lubrificanti.

 

Art. 6

Disposizioni finali

 

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà efficacia a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto ministeriale 17 febbraio 1993 è abrogato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2021, n. 23.